Se il lavoratore ha acconsentito, il datore deve effettuare le ritenute delle quote di mpartecipazione e versarle al sindacato – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 28269 del 07/12/2005
LAVORO – COMPORTAMENTO ANTISINDACALE –
CONTRIBUTI SINDACALI – TRATTENUTA IN BUSTA PAGA – RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO
DI EFFETTUARNE IL VERSAMENTO AL SINDACATO DESIGNATO DAL LAVORATORE –
ILLEGITTIMITA’
Le Sezioni Unite preliminarmente ribadiscono la
legittimazione a proporre il ricorso per repressione della condotta
antisindacale anche dei sindacati intercategoriali dei comitati di base, purchè
dotati di sufficiente rappresentatività a livello nazionale. Quindi, risolvendo
il contrasto preesistente, affermano che il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare le trattenute in busta paga pari al contributo di partecipazione al
sindacato a carico del lavoratore, ed a versare i relativi importi al sindacato,
tutte le volte in cui il lavoratore abbia ceduto al sindacato l’importo
corrispondente, secondo i principi che regolano la cessione del credito,e quindi
anche in favore dei sindacati non firmatari della contrattazione collettiva ed
anche in assenza del suo consenso. Il rifiuto del datore di lavoro si configura
come comportamento antisindacale.
Allegato Pdf:
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,
Sentenza n. 28269 del 07/12/2005 (Presidente V. Carbone, Relatore P.
Picone)