TESTO UNIFICATO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI 10 gennaio 2006 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMNISTIA ED INDULTO
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TESTO UNIFICATO RISULTANTE
DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI 10 gennaio 2006 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMNISTIA
ED INDULTO
Articolo 1
(Amnistia)
1. E’
concessa amnistia:
a) per ogni
reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore
nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta
pena;
b) per i
reati previsti dall’articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal
vicedirettore responsabile, quando è noto l’autore della pubblicazione;
c) per i
delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, comma
primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un
pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste
dall’articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni
personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 588, comma
secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi
o gravissime ovvero la morte;
3) 640, comma
secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista
dall’articolo 61, n. 7, del codice penale;
d) per ogni
reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che
possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell’articolo 19 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall’articolo 112 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi
terzo e quarto dell’articolo 169 del codice penale;
e) per i
reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e
le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla
vendita al pubblico e all’acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti
prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell’agente;
2. Non si
applica l’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale.
Articolo 2
(Esclusioni
oggettive dall’amnistia)
1. L’amnistia
non si applica:
a) ai reati
commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal
capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) ai reati
previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recanti disposizioni contro la
mafia;
c) ai reati
commessi in occasioni di calamità naturali, approfittando delle condizioni
determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al
fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da
altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare
sollievo alla popolazione e all’economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
d) ai reati
di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del
codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità
naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei
territori colpiti;
e) ai reati
previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 353
(turbata libertà degli incanti);
2) 354
(astensione dagli incanti);
3) 371 (falso
giuramento della parte);
4) 371-bis
(false informazioni al pubblico ministero);
5) 371-ter
(false dichiarazioni al difensore);
6) 374 (frode
processuale);
7) 377
(subordinazione);
8) 378
(favoreggiamento personale);
9) 385
(evasione);
10) 391
(procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive). Tale esclusione non
si applica ai minori degli anni diciotto;
11) 424
(danneggiamento seguito da incendio);
12) 443
(commercio o somministrazione di medicinali guasti);
13) 444
(commercio di sostanze alimentari nocive);
14) 445
(somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
15) 452,
comma 1, n. 3 e comma II (delitti colposi contro la salute pubblica);
16) 471 (uso
abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi
di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e
sviluppo dei territori colpiti;
17) 478 (falsità
materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o
privati e in attestati del contenuto di atti);
18) 501
(rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di
commercio);
19) 501-bis
(manovre speculative su merci);
20) 521 (atti
di libidine violenti), in relazione all’articolo 520;
21) 590,
commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all’igiene del lavoro;
22) 610
(violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;
23) 644-bis
(usura impropria);
24) 733
(danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
25) 734
(distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
f) ai reati
previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi di cui
al Titolo XI, Libro V, del codice civile;
g) ai reati
previsti:
1)
dall’articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), salvo che si tratti di violazioni
riguardanti un’area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero
di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente
realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano
violati i vincoli di cui all’articolo 33, comma primo, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma
secondo del medesimo articolo;
2)
dall’articolo 8 della legge 11 novembre 1996 n. 574 (Nuove norme in materia di
utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi
oleari);
3)
dall’articolo 674 del codice penale;
4) dagli
articoli 9, 10, 14, 15, 18, 20, della legge 13 luglio 1966 n. 615 (provvedimenti
contro l’inquinamento atmosferico);
5)
dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982 n.
485 (Attuazione della direttiva CEE n. 78/611 relativa al contenuto di piombo
nella benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione
degli autoveicoli);
6) dagli
articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988
n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
7)
dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 97 (Attuazione della
direttiva 87/219/CEE relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili
liquidi);
8) dagli
articoli 59 e 60, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento);
9)
dall’articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171
(Inter