Esami di tossicodipendenza sul posto di lavoro. No ad accertamenti generalizzati sui lavoratori
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Gli esami per accertare
l’assenza di tossicodipendenza in particolari categorie di lavoratori devono
essere compiuti nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone
coinvolte, anche per prevenire ingiustificate discriminazioni o emarginazioni
nella vita lavorativa e di relazione". Il Garante per la protezione dei dati
personali (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan,
Giuseppe Fortunato) ha espresso il proprio parere al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali su uno schema di regolamento che, in attuazione di un
decreto che risale al 1990, individua le categorie di lavoratori da sottoporre
all’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza perchè destinati a mansioni
che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. Si
tratta di lavoratori dei trasporti, della sanità, dell’edilizia e di numerosi
altri settori.
Nel parere l’Autorità ha
sottolineato la necessità che il regolamento eviti formulazioni generiche o non
rispettose del principio di proporzionalità rispetto alle finalità dell’esame.
Ad esempio, deve essere meglio specificata la previsione che impone gli esami
complementari tossicologici, in considerazione della loro invasività. In
particolare, deve risultare evidente che questo tipo di esami (successivi alla
visita medica) vanno eseguiti solo quando ci si trovi in presenza di sintomi di
una "dipendenza" da sostanze stupefacenti e non solo di un loro uso, magari
occasionale. "Vanno evitati – commenta Mauro Paissan, relatore del parere –
accertamenti generalizzati e non motivati. E i risultati degli esami devono
essere utilizzati esclusivamente per le finalità di sicurezza della
collettività".
Il Garante chiede inoltre
che vengano individuati con precisione i casi di incidente sul lavoro che
possono imporre tali accertamenti e i conseguenti trattamenti di dati. Nello
schema di decreto si prevede, invece, che debbano essere sottoposti
all’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza tutti i lavoratori comunque
coinvolti a qualsiasi titolo in un incidente sul lavoro, anche senza colpa e
senza una qualche attinenza a sintomi di tossicodipendenza. L’obbligo di
sottoporsi ad esame tossicologico dovrebbe essere invece previsto, ha
sottolineato il Garante, solo in presenza di incidenti che, per le loro
caratteristiche e in relazione ai comportamenti dei lavoratori coinvolti,
possano derivare da una tossicodipendenza.
Va infine prevista, come
stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali, un’adeguata
informazione ai dipendenti e i dati possono essere conservati solo per un tempo
limitato.
Luoghi di
lavoro: accertamenti della tossicodipendenza per particolari addetti –
15 dicembre 2005
IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Vista la richiesta di
parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l’articolo 125 del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza;
Visto l’articolo 154, commi
4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,
n. 196);
Vista la documentazione in
atti;
Viste le osservazioni
dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro
Paissan;
PREMESSO:
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del
Garante su uno schema di regolamento che individua le categorie di lavoratori
destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la
salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento dell’assenza di
tossicodipendenza, nonchè la periodicità e le modalità di tali accertamenti.
OSSERVA:
1. Considerazioni generali
La disposizione del decreto del 1990 (art.
125 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) che trova ora attuazione riguarda
una tematica di particolare delicatezza che ha implicazioni rilevanti sia per la
sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi e della collettività, sia per i
diritti fondamentali dei lavoratori interessati.
Gli accertamenti in esame,
comprensivi di prelievi ed analisi, rappresentano un "trattamento sanitario"
alla luce anche di quanto rilevato dalla giurisprudenza costituzionale (art.
32 Cost.; cfr. sentenza Corte cost. n. 218 del 1994). La legge puo’
imporli in ragione di rilevanti necessità di terzi o della collettività, ma
sul presupposto del rispetto delle persone che vi vengono sottoposte e,
pertanto, di un’efficace protezione, in particolare, della loro dignità e
riservatezza, anche per prevenire ingiustificate discriminazioni o emarginazioni
nella vita lavorativa e di relazione. Assume, quindi, particolare rilievo la
circostanza che gli accertamenti sull’assenza di tossicodipendenza siano
improntati a garantire in modo efficace anche i diritti dei lavoratori
interessati, considerata la particolare natura dei dati trattati che possono
essere idonei a rivelare lo stato di salute.
Il trattamento di dati
personali relativo agli accertamenti in esame deve essere effettuato da datori
di lavoro e strutture sanitarie per tutelare la sicurezza, l’incolumità e la
salute di terzi e della collettività, ed è previsto da una disposizione di
legge (art. 125 d.P.R. n. 309/1990; artt.
11, comma 1, lett. a), 18, 19 e 20 del Codice).
Secondo i ministeri
interessati, le attività lavorative che comportano un elevato rischio per la
sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi sono individuate in quelle
elencate nell’allegato I allo schema di decreto.
Gli accertamenti sanitari
verrebbero disposti, stante la formulazione della disposizione di legge che si
intende attuare, solo nei confronti di "lavoratori" destinati alle predette
attività; non sarebbero interessati, invece, nè coloro che svolgono le
medesime attività in proprio, nè il datore di lavoro che le esegua
personalmente.
2. Ambito e modalità degli
accertamenti
Il presente parere è reso solo per i profili di competenza del Garante.
Va a tal fine rilevato che
alcune disposizioni dello schema riguardanti l’individuazione dei lavoratori
interessati o i casi in cui gli accertamenti sanitari dovrebbero essere
effettuati, devono essere riformulate in ossequio al principio di
proporzionalità nel trattamento dei dati personali (art.
11, comma 1, lett. d), del Codice, in riferimento agli artt. 3 e 5, comma 3
dello schema).
Le specificazioni di
seguito indicate sono necessarie anche nella prospettiva dell’impostazione
armonica di altri tipi di accertamenti sanitari obbligatori di cui dovrebbero
essere disciplinati analogamente alcuni profili (in
particolare, in materia di controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro -art. 15
l. 30 marzo 2001, n. 125- e di trasmissione dell’infezione da Hiv –cfr. art. 5
l. 5 giugno 1990, n. 135-).
In questa prospettiva, deve
essere meglio tipizzata la previsione (art.
5, comma 3, lett. a)) che impone esami complementari tossicologici a
carico del lavoratore il quale presenti "sintomi di tossicodipendenza",
previsione che risulterebbe di problematica applicazione e non conforme alla
norma primaria da attuare. Deve risultare più evidente che gli esami
complementari vanno eseguiti solo se ricorrono fattori sintomatici di una
"dipendenza" da sostanze stupefacenti o psicotrope, anzichè solo di un uso
-anche occasionale- delle sostanze medesime. Tale specificazione va apportata
nello schema, non apparendo sufficiente nè un rinvio al decreto sulle procedure
analitiche (art. 8, comma 4),
nè l’applicazione dell’altro d.m. del Ministro della salute che verrebbe
applicato provvisoriamente (v. art. 12,
comma 2).
Va altresi’ individuata con
precisione la casistica degli incidenti sul lavoro che possono imporre un esame
complementare tossicologico (art. 5, comma 3, lett. b), dello schema).
Attualmente, si prevede che debbano essere sottoposti a tale esame tutti i
lavoratori comunque coinvolti a qualsiasi titolo in un incidente sul lavoro,
anche senza colpa e senza una qualche attinenza ad un fattore sintomatico di una
tossicodipendenza. L’obbligo di sottoporsi ad esame tossicologico dovrebbe
essere invece previsto proporzionatamente solo in presenza di incidenti che, per
le loro caratteristiche e valutando il profilo comportamentale degli interessati
coinvolti, si rivelino appunto sintomatici di una tossicodipendenza.
3. Trattamento dei dati
personali
3.1 Applicabilità del
Codice
Il trattamento
dei dati personali cui si procederà in applicazione del decreto è già
disciplinato dal Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale
individua specifiche regole per i datori di lavoro pubblici e privati e per le
strutture sanitarie riguardo, in particolare, all’adeguata informativa da
fornire ai lavoratori interessati, alle specifiche modalità di trattamento,
alla conservazione dei dati nel tempo, alla necessaria designazione degli
incaricati del trattamento e alle misure di sicurezza (v.
anche artt. 20 e 112, comma 2, lett. c), e) ed i), del Codice, in relazione
all’individuazione dei tipi di dati sensibili e di operazioni di trattamento in
ambito pubblico).
Si richiama altresi’
l’attenzione sul requisito della qualità dei dati personali (art.
11 del Codice) che va rispettato con particolare cura nel
trattamento di quelli in esame, specie per quanto riguarda l’esattezza,
l’aggiornamento, la pertinenza e non eccedenza dei dati. Cio’, anche alla luce
delle conseguenze che si possono trarre dagli accertamenti e dalla circostanza
che il decreto prevede anche che si prendano in considerazione dati relativi a
fenomeni meramente sintomatici (art. 5,
comma 3, lett. a), dello schema).
3.2 Finalità del
trattamento dei dati
Appare
necessario inserire nel testo una precisa, ed importante, "clausola di finalità"
per affermare che nelle procedure di accertamento dell’assenza di
tossicodipendenza possono essere trattati solo dati personali
indispensabili per perseguire le
finalità di cui al decreto e che i medesimi dati possono essere utilizzati
esclusivamente per le medesime
finalità di tutela della sicurezza, incolumità e salute di terzi.
Risulta, altresi’,
necessario specificare la finalità per la quale i dati del personale marittimo
devono essere comunicati anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e da questo ulteriormente uti