I Garanti Ue chiedono maggiori garanzie per il nuovo Sistema Informativo Schengen
Le norme destinate a
regolamentare il funzionamento del nuovo sistema informativo Schengen (SIS II)
destano preoccupazione perchè potenzialmente lesive dei diritti degli
interessati, non essendo pienamente in linea con i principi della Direttiva
95/46/CE sulla protezione dei dati.
Il Gruppo che riunisce le
Autorità europee per la protezione dei dati ha adottato un parere, predisposto
sotto il coordinamento della delegazione italiana, relativo alle proposte
normative presentati dalla Commissione europea che definiscono l’istituzione di
un nuovo sistema informativo destinato a sostituire il Sistema Informativo
Schengen (SIS) (http://www.europa.eu.int/…pdf).
Il SIS è attualmente previsto e disciplinato dalla Convenzione Schengen, ed è
uno strumento fondamentale per lo scambio di dati ai fini della non ammissione
di stranieri segnalati nei Paesi aderenti alla Convenzione, nonchè per favorire
la cooperazione nelle attività di polizia.
Le nuove norme proposte
prevedono per il SIS II un ampliamento di natura funzionale e strutturale, oltre
che in termini di contenuti. Le principali novità riguardano infatti
l’articolazione del data base centralizzato e le funzioni di tipo dinamico che
si vogliono introdurre (in particolare, la possibilità di interconnessioni fra
segnalazioni inserite per finalità diverse nel SIS II); le modalità di
consultazione dei dati da parte delle autorità nazionali e degli organismi
sovranazionali (Europol, Eurojust); la possibilità di inserire nuove categorie
di dati compresi quelli di natura biometrica (immagine digitale del volto e
impronte digitali); l’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati; i
tempi di conservazione dei dati stessi.
Il Gruppo ha evidenziato i
punti critici che si accompagnano alle proposte della Commissione, soprattutto
perchè considerati non perfettamente in linea con i principi di protezione dati
sanciti dalla direttiva 95/46/CE, e hanno segnalato per ciascuno di tali punti
gli emendamenti da apportare.
Finalità del SIS II e
soggetti autorizzati ad accedervi
I Garanti
ritengono che, allo stato, non sia possibile consentire ad organismi quali
Europol ed Eurojust di accedere perchè cio’ contrasterebbe con le finalità del
sistema cosi’ come sono attualmente configurate.
Interconnessioni fra
segnalazioni
Occorrono norme
più dettagliate sull’utilizzo di tale meccanismo e sui soggetti autorizzati ad
accedere alle informazioni.
Utilizzo di dati biometrici
L’utilizzo di
dati biometrici per finalità identificative non puo’ avvenire su base
sistematica, ma soltanto caso per caso e se realmente indispensabile.
Diritti degli interessati
E’ necessario
informare adeguatamente sulle possibilità di opporsi alla decisione dello Stato
di inserire una segnalazione nel SIS.
Conservazione dei dati
Il Gruppo
ritiene che si debba mantenere il termine previsto di tre anni attualmente nella
Convenzione Schengen.