Lavoro

Anche i disoccupati che subiscano dei danni a seguito di un infortunio hanno diritto ad essere risarciti – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005

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I
disoccupati che subiscano dei danni a seguito di un infortunio hanno diritto ad
essere risarciti alla pari dei soggetti che hanno un lavoro. Il principio è
stato stabilito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che ha accolto
il ricorso di un motociclista romano il quale, a seguito di un incidente, aveva
riportato gravi lesioni personali con una invalidità permanente del 25%.
Secondo la Suprema Corte la mancanza di un reddito all’epoca dell’infortunio non
puo’ escludere il danno futuro collegato all’invalidità permanente che,
proiettandosi nel futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno nel
momento in cui inizierà una attività remunerata; per questo un danno
patrimoniale risarcibile da riduzione della capacità lavorativa puo’ essere
legittimamente riconosciuto anche a favore di una persona che si trovi, al
momento del sinistro, senza una occupazione lavorativa e, percio’, senza
reddito.

 


CASSAZIONE
CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005


LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZINE III
CIVILE


SENTENZA


SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO

Con atto
notificato l’8 e il 15/2/1996, D. S. e D. V. convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma la FATA s.p.a., Fondo Assicurativo Tra Agricoltori, e M. M.G.
per sentirle condannare al risarcimento dei danni, che assumevano di aver subito
a causa dello scontro tra il ciclomotore Aprilia tg. (omissis) (di proprietà di
D. V. e condotto da D. S.) e l’auto Volkswagen Golf tg. (omissis) (di proprietà
della conducente M.), verificatosi in Mentana (Roma), via A. Moscatelli, alle
ore 19,15 circa del 6/7/1995 in conseguenza del comportamento tenuto dalla
stessa M. che, uscendo da un passo carrabile, si era improvvisamente immessa
nella via Moscatelli, percorsa dal ciclomotore che proveniva da sinistra.

Gli attori
esponevano che a causa del sinistro il conducente del ciclomotore aveva
riportato gravi lesioni personali, con postumi permanenti, mentre il ciclomotore
era rimasto seriamente danneggiato.

Le convenute
si costituivano, chiedendo un’equa liquidazione dei danni subiti dagli attori.

All’esito
dell’istruttoria, nel cui corso veniva espletata una consulenza tecnica, il
Tribunale, con sentenza depositata in data 1/8/1998, dichiarata la M. esclusiva
responsabile del sinistro de quo, la condannava in solido con la soc. FATA a
pagare a D. S. la somma (ulteriore a quanto dallo stesso già ricevuto nelle
more del giudizio) di L. 20.902.000 con gli interessi legali dal disposto della
sentenza al saldo, e a D. V. la somma di L. 2.413.000, con gli interessi legali
come innanzi liquidati, compensando per 2/3 le spese del giudizio e condannando
le convenute in solido a rifondere agli attori dette spese nei limiti di 1/3 del
totale.

Avverso tale
sentenza proponevano appello entrambi i D., lamentando il mancato riconoscimento
di voci di danno specificamente richieste nelle conclusioni,nonchè l’immotivata
riduzione delle spese di lite nonostante l’accoglimento della domanda al 100%,
mentre le appellate, oltre a sostenere l’infondatezza dell’appello,proponevano
appello incidentale.

La corte di
Appello di Roma,con sentenza depositata il 20/12/2001, rigettava entrambi gli
appelli, compensando per intero tra le parti le spese del grado.

Avverso la
sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i D., adducendo due motivi, ai
quali resiste con controricorso la sola soc. FATA, la quale ha anche depositato
memoria, mentre l’intimata M. non ha svolto alcuna attività difensiva.


MOTIVI DELLA
DECISIONE

In primo
luogo, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da D. V.

Ed invero,
come risulta chiaramente dalla lettura della sentenza gravata (v., in
particolare, quanto esposto a pag. 6), la Corte di merito ha dichiarato la
nullità dell’appello da quello proposto ai sensi degli artt. 342 primo comma,
163 e 164 c.p.c., rilevando l’indeterminatezza dell’atto di appello che ha
comportato l’impossibilità di individuare sia il petitum formulato che le
ragioni della richiesta, mentre su questo punto della decisione non si riscontra
alcuna censura da parte del ricorrente, il cui gravame investe infatti, come si
avrà modo di verificare in prosieguo, tutt’altri punti o capi della sentenza
impugnata.

Quanto,
invece, al ricorso proposto da D. S., rileva il Collegio che il primo motivo,
che denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè
violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 1223, 2043, 2056, 2059in
tema di risarcimento danni alla persona , è fondato.

Giustamente,
infatti, il ricorrente lamenta il mancato accoglimento del motivo di appello
riguardante il diniego di qualsiasi suo diritto al risarcimento per il danno
patito di natura patrimoniale in conseguenza dei postumi permanenti delle
lesioni dal medesimo subite, invalidanti nella misura del 25% secondo le
valutazioni del CTU: mancato riconoscimento giustificato dai giudici di appello
con la mancata prova, da parte di D. S., dell’avvenuta diminuzione della sua
capacità lavorativa e, quindi, del suo reddito.

Ed invero, un
danno patrimoniale risarcibile da riduzione della capacità di guadagno puo’
essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una
lesione, si trovi al momento del sinistro senza una occupazione lavorativa e,
percio’, senza reddito, in quanto, in tema di risarcimento del danno alla
persona, la mancanza di un reddito all’epoca dell’infortunio puo’ escludere il
danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla
invalidità permanente che, proiettandosi per il futuro, verrà ad incidere
sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà
un’attività remunerata.

Questo danno
si ricollega con ragionevole certezza alla riduzione delle capacità lavorative
specifiche conseguenti alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita e
va liquidato in aggiunta rispetto a quello del danno biologico riguardante il
bene della salute.

Il danno in
questione puo’ anche liquidarsi in via equitativa tenuto conto dell’età della
vittima stessa, del suo ambiente social e della sua vita di relazione (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 15/4/1996, n. 3539, rv. 497042).

Nel caso di
specie, invece, la Corte di Appello ha omesso di valutare, con adeguata
motivazione, in quale misura le accertate menomazioni subite da D. S., con
postumi permanenti invalidanti al 25%, abbiano inciso negativamente
sull’effettiva capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica del
medesimo, conforme cioè alle sue aspettative ed attitudini, oltre che alle sue
condizioni personali e sociali.

Non solo, ma
la stessa Corte di appello, laddove ha ritenuto l’assoluto difetto di prova, da
parte del D., relativamente al danno patrimoniale da invalidità permanente, ha
comunque omesso altresi’ ogni valutazione circa la rilevanza da attribuire in
subiecta materia alla prova per presunzioni semplici, tenendo presente il
principio che ai fini di tale prova non occorre che tra il fatto da provare (nel
caso di specie, la riduzione della capacità lavorativa specifica e, quindi, di
guadagno, del ricorrente) sia desumibile dal fatto noto (l’invalidità
permanente al 25%) come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un
criterio di normalità (cfr. Cass. civ., sez. II, 10/4/1996, n. 3302, rv.
496893).

L’impugnata
sentenza va, percio’, cassata in relazione al primo motivo accolto; e la causa
va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che dovrà
attendersi nella sua decisione ai su enunciati principi (sub n. 3).

Dato
l’accoglimento del motivo suddetto ed i conseguenti provvedimenti ex art. 383
c.p.c., deve ritenersi assorbito il secondo motivo di gravame, con cui si erano
denunciate la violazione dell’art. 91 c.p.c. e l’insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine alla disposta compensazione nella misura dei 2/3 delle
spese del giudizio di appello.

Concorrono
giusti motivi per la compensazione tra tutte le parti delle spese di questo
grado di giudizio.


P.Q.M.

Dichiara
inammissibile il ricorso proposto da D. V.; accoglie il primo motivo del ricorso
di D. S., assorbito il secondo; cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di
Appello di Roma; dichiara compensate le spese di questo grado del giudizio tra
tutte le parti.

Roma,
27/9/05.

Depositata in
Cancelleria il 30 novembre 2005.

 

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