Scambio Ue di informazioni dai casellari giudiziali (Decisione 2005/876/GAI Consiglio)
Ogni
Stato membro avrà una propria autorità centrale che informerà immediatamente
le autorità centrali degli altri Stati membri delle condanne penali e delle
successive misure pronunciate nei confronti dei cittadini di tali Stati e
iscritte nel casellario giudiziario. Qualora l’interessato sia cittadino di due
o più Stati, l’informazione sarà trasmessa a ciascuno di essi, a meno che
l’interessato sia cittadino dello Stato membro in cui è stato condannato.
Questo il contenuto principale della decisione del Consiglio dell’Unione
europea, pubblicata sulla GUCE L 322/33 del 9.12.2005, relativa allo scambio di
informazioni estratte dal casellario giudiziario. Tale disposizione, adottata
conformemente al programma di misure per l’attuazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni penali, alla conclusione del Consiglio
europeo di Tampere del 1999, dovrebbe far si che attraverso il miglioramento dei
meccanismi di trasmissione delle informazioni relative alle condanne, le stesse,
pronunciate in uno Stato membro nei confronti dei cittadini di un altro Stato
membro siano conosciute il più rapidamente possibile da quest’ultimo Stato e
che, dall’altro, ciascuno Stato possa ottenere in brevissimo termine dagli altri
Stati le informazioni contenute nei casellari giudiziari che gli sono
necessarie. A completamento dei meccanismi esistenti per la trasmissione delle
informazioni relative alle condanne basati sulle convenzioni in vigore, questa
decisione prevede un diritto specifico per l’autorità centrale di uno Stato
membro di rivolgere una richiesta d’informazioni estratte dal casellario
giudiziario all’autorità centrale di un altro Stato membro, nelle circostanze
determinate dal diritto nazionale. L’autorità centrale potrà, quindi,
conformemente al diritto nazionale, rivolgere all’autorità centrale di un altro
Stato membro una richiesta di estratti del casellario giudiziario e informazioni
ad esso attinenti; la risposta verrà trasmessa immediatamente e, in ogni caso,
entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla
ricezione della domanda, alle condizioni previste dalle leggi, dai regolamenti o
dalle prassi nazionali.
DECISIONE
2005/876/GAI DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2005 relativa allo scambio di
informazioni estratte dal casellario giudiziario
IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 31 e
34, paragrafo 2, lettera c), vista la proposta della Commissione, visto il
parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue:
(1) A norma
dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, l’Unione europea si è
prefissa l’obiettivo di fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone lo
scambio delle informazioni relative alle condanne penali di cui sono state
oggetto persone che risiedono nel territorio degli Stati membri tra le
competenti autorità degli Stati membri.
(2) Il 29
novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglioeuropeo di Tampere
del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio ha adottato un programma di misure per
l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali.
La presente decisione contribuisce a raggiungere gli obiettivi previsti dalla
misura n. 3 del programma, che sollecita l’introduzione di un modello uniforme
di richiesta di precedenti giudiziari tradotto in tutte le lingue ufficiali
dell’Unione, basandosi sul modello elaborato in ambito Schengen.
(3) Gli
articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 prevedono meccanismi di trasmissione delle
informazioni sulle condanne tra le parti contraenti, la cui lentezza tuttavia
non corrisponde più alle esigenze della cooperazione giudiziaria in uno spazio
quale quello dell’Unione europea.
(4) La
relazione finale sul primo ciclo di valutazioni dedicato all’assistenza
giudiziaria in materia penale invitava gli Stati membri a semplificare le
procedure di trasferimento di documenti tra gli Stati ricorrendo, se necessario,
a moduli uniformi al fine di agevolare la reciproca assistenza giudiziaria.
(5) Il 25
marzo 2004 il Consiglio europeo ha incaricato il Consiglio di esaminare misure
relative allo scambio di informazioni sulle condanne per reati terroristici e la
possibilità di istituire un registro europeo delle condanne e delle
interdizioni e, in occasione della comunicazione relativa a talune azioni da
intraprendere nel settore della lotta contro il terrorismo e altre forme gravi
di criminalità, in particolare per migliorare gli scambi di informazioni, la
Commissione ha sottolineato l’importanza di un meccanismo efficace di
trasmissione delle informazioni sulle condanne e le interdizioni.
(6) La
presente decisione rispetta il principio di sussidiarietà previsto
dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e dall’articolo 5 del trattato
che istituisce la Comunità europea poichè il miglioramento dei meccanismi di
trasmissione delle informazioni sulle condanne tra gli Stati membri non puo’
essere realizzato in modo adeguato dall’azione unilaterale degli Stati membri e
richiede un’azione coordinata a livello dell’Unione europea. La presente
decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel suddetto articolo 5.
(7) Il
miglioramento dei meccanismi di trasmissione delle informazioni relative alle
condanne implica, da un lato, che le condanne pronunciate in uno Stato membro
nei confronti dei cittadini di un altro Stato membro siano conosciute il più
rapidamente possibile da quest’ultimo Stato membro e che, dall’altro, ciascuno
Stato membro possa ottenere in brevissimo termine dagli altri Stati membri le
informazioni contenute nei casellari giudiziari che gli sono necessarie.
La presente
decisione completa e agevola il funzionamento dei meccanismi esistenti per la
trasmissione delle informazioni relative alle condanne basati sulle convenzioni
in vigore. In particolare, le disposizioni relative alle richieste
d’informazioni estratte dal casellario giudiziario non si sostituiscono alla
possibilità di cui dispongono le autorità giudiziarie, in applicazione
dell’articolo 6, paragrafo 1 della convenzione stabilita con atto del Consiglio
del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra
gli Stati membri dell’Unione europea, di trasmettersi direttamente le
informazioni relative al casellario giudiziario. Essa prevede tuttavia un
diritto specifico per l’autorità centrale di uno Stato membro di rivolgere una
richiesta d’informazioni estratte dal casellario giudiziario all’autorità
centrale di un altro Stato membro, nelle circostanze determinate dal diritto
nazionale.
(9) I dati
personali elaborati in applicazione della presente decisione saranno tutelati
conformemente ai principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d’Europa del
28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale.
(10) Ai sensi
della raccomandazione n. R (84) 10 del Consiglio d’Europa sul casellario
giudiziario e la riabilitazione dei condannati, l’istituzione del casellario
giudiziario è volta principalmente ad informare le autorità responsabili del
sistema giudiziario penale sui precedenti dell’imputato al fine di adattare la
decisione da assumere al caso concreto. Poichè qualunque altro uso del
casellario giudiziario che possa compromettere le opportunità di reinserimento
sociale del condannato deve essere limitato nella misura del possibile,
l’utilizzo delle informazioni trasmesse in applicazione della presente decisione
a fini diversi dall’ambito dei procedimenti penali puo’ essere limitato
conformemente alle legislazioni nazionali dello Stato richiesto e dello Stato
richiedente.
(11) La
presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi
riconosciuti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e riaffermati
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(12) La
presente decisione non comporta per gli Stati membri alcun obbligo di iscrivere
nei propri casellari giudiziari condanne o informazioni in materia penale
diverse da quelle che sono tenuti a iscrivere in forza del diritto nazionale.
(13) La
presente decisione non si applica alla trasmissione di decisioni o di loro
copie,
DECIDE:
Articolo 1
Autorità
centrale
1. Ai fini
degli articoli 2 e 3, ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale.
Tuttavia, per l’invio di informazioni ai sensi dell’articolo 2 e la risposta
alle richieste ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri possono designare una
o più autorità centrali.
2. Ciascuno
Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio e la Commissione
dell’autorità designata ai sensi del paragrafo 1. Il segretariato generale del
Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri e all’Eurojust.
Articolo 2
Trasmissione
di propria iniziativa di informazioni sulle condanne
Ciascuna
autorità centrale informa immediatamente le autorità centrali degli altri
Stati membri delle condanne penali e delle successive misure pronunciate nei
confronti dei cittadini di tali Stati membri e iscritte nel casellario
giudiziario. Qualora l’interessato sia cittadino di due o più Stati membri,
l’informazione è trasmessa a ciascuno di tali Stati membri, a meno che
l’interessato sia cittadino dello Stato membro in cui è stato condannato.
Articolo 3
Richiesta
d’informazioni sulle condanne
1. Quando si
richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro,
l’autorità centrale puo’, conformemente al diritto nazionale, rivolgere
all’autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estratti del
casellario giudiziario e informazioni ad esso attinenti. Ogni richiesta
d’informazione è basata sul modulo di richiesta che figura in allegato. Quando
una persona richiede informazioni sul suo casellario giudiziario, l’autorità
centrale dello Stato membro in cui è presentata la richiesta puo’,
conformemente al diritto nazionale, trasmettere all’autorità centrale di un
altro Stato membro una domanda di estratti del casellario giudiziario e
informazioni ad esso attinenti se l’interessato è o è stato residente o
cittadino dello Stato membro richiedente o richiesto.
2. La
risposta è trasmessa immediatamente e, in ogni caso, entro un termine non
superiore a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda,
alle condizioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi nazionali,
dall’autorità centrale dello Stato membro richiesto all’autorità centrale
dello Stato membro richiedente, sulla base del modulo che figura in allegato.
Essa include le informazioni ricevute a norma dell’articolo 2 e registrate nel
casellario giudiziario dello Stato membro richiesto. Se la domanda è presentata
per l’interessato a norma del paragrafo 1, secondo comma, il termine di cui al
primo comma del presente paragrafo non sarà superiore ai venti giorni
lavo