Corte Costituzionale

Illegittima l’esclusione degli orfani maggiorenni dalla pensione di reversibilità dei sanitari – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 433 del 02/12/2005


PREVIDENZA ” PENSIONE DI RIVERSIBILITA’ DEI
SANITARI ” ORFANI MAGGIORENNI ” ESCLUSIONE ” ILLEGITTIMITA’

Sono costituzionalmente illegittimi ” per
evidente irragionevolezza – gli artt. 30 e 31 della legge n. 1035 del 1939,
(Approvazione dell’ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei
sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di
riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad
università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso
legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.
La Corte, richiamato il principio consolidato secondo cui i sistemi
previdenziali non sono confrontabili ai fini dell’art. 3 cost., salvo il limite
della evidente irragionevolezza, e preso atto che nei diversi ordinamenti
previdenziali il diritto in argomento è riconosciuto agli orfani maggiorenni a
determinate condizioni, nonchè delle precedenti dichiarazioni di illegittimità
di altre norme che non prevedevano tale parificazioni, riconosce tale
irragionevolezza anche nella norma suddetta.

 


Sentenza della Corte Costituzionale n. 433 del 2
dicembre 2005
 

(Presidente e Relatore A. Marini)
 

RITENUTO IN FATTO
 
 La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel corso di
un giudizio per l’annullamento del provvedimento con il quale la Direzione
generale degli Istituti di previdenza aveva rigettato la richiesta di
riconoscimento della pensione di riversibilità in favore dei due orfani
maggiorenni, studenti universitari, di un iscritto alla Cassa per le pensioni ai
sanitari, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n.
1035 (Approvazione dell’ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni
dei sanitari), in quanto non prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza
indiretto e di riversibilità, l’equiparazione agli orfani minorenni di quelli
maggiorenni iscritti all’università.
 
 Il rimettente premette che tale equiparazione è stata disposta con l’art. 17,
comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di
liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni
degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza,
riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti
stessi), ma precisa, in punto di rilevanza della questione, che tale norma è
inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie in giudizio.
 
 Quanto alla non manifesta infondatezza, il medesimo rimettente rileva che,
proprio in considerazione dell’efficacia non retroattiva della norma suindicata
” che ha lasciato, percio’, immodificata la situazione di discriminazione tra le
due categorie di orfani per il periodo soggetto alla legge previgente ” la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 454 del 1993, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 38 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti
locali), recante norma analoga a quella impugnata.
 
 La suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda tuttavia
soltanto il regime applicabile ai dipendenti degli enti locali e non incide
percio’ sui trattamenti di quiescenza erogati dalla Cassa per le pensioni ai
sanitari (cosi’ come dalle altre Casse amministrate dagli Istituti di
previdenza), con la conseguenza che, per il periodo anteriore all’entrata in
vigore della legge n. 274 del 1991, permane, quanto agli iscritti a quest’ultima
cassa, l’identica situazione di disparità tra le due categorie di orfani,
ritenuta dalla stessa Corte lesiva del principio di eguaglianza. Lesione, nella
specie, tanto più evidente in quanto sia la Cassa di previdenza dei dipendenti
degli enti locali sia la Cassa per le pensioni ai sanitari sono amministrate
dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e possono percio’
considerarsi ” ad avviso del rimettente ” facenti parte di un unico sistema
previdenziale. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
 1.” La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dubita,
con riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale
degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione
dell’ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), in
quanto non prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di
riversibilità, per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge 8
agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle
pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti
delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e
funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), l’equiparazione agli
orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all’università.
 
 2.” La questione è fondata.
 
 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “la regola generale della
non confrontabilità” dei sistemi previdenziali “ai fini dell’art. 3 Cost. [ ]
incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente
irragionevolezza” (sentenza n. 454 del 1993). Alla stregua di tale principio ” e
preso atto del riconoscimento, nei diversi ordinamenti previdenziali, del
diritto alla pensione di riversibilità non solo agli orfani minorenni ma anche
agli orfani maggiorenni infraventiseienni impegnati, per tutta la durata legale,
in corsi universitari ” questa Corte è, quindi, pervenuta alla declaratoria di
illegittimità costituzionale di norme che, come quelle impugnate, non
prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, in tal modo
irragionevolmente escludendo dalle funzioni dell’istituto della riversibilità
la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore
(sentenze n. 454 del 1993 e n. 366 del 1988).
 
 3.” Coerentemente a tale indirizzo giurisprudenziale ” da cui non si ravvisano
ragioni per discostarsi ” va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale
delle norme impugnate nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico
di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti
ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso
legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età. 
 
PER QUESTI MOTIVI
 
La Corte Costituzionale
 
 dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6
luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell’ordinamento della Cassa di previdenza
per le pensioni dei sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento
pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani
maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta
la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

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