I sindacati rappresentativi del comparto Scuola hanno sempre diritto a partecipare alla contrattazione integrativa – CORTE DI APPELLO di Catanzaro, Sentenza n. 1413 del 29/11/2005
I
sindacati rappresentativi del comparto Scuola hanno sempre diritto a partecipare
alla contrattazione integrativa. Anche se non firmano il contratto collettivo
nazionale di lavoro. Lo afferma la Corte d’Appello di Catanzaro, che ha
rigettato un ricorso presentato dall’amministrazione scolastica, condannando
quest’ultima anche al pagamento delle spese di giudizio, fissate nell’ordine di
1200 euro. I giudici di secondo grado hanno confermato una sentenza del 2003
facendo presente che il diritto di accesso alla contrattazione di scuola non
deriva dal fatto che il sindacato risulti tra i firmatari del contratto
nazionale, quanto, invece, che l’organizzazione sindacale possieda lo status di
sindacato rappresentativo. Vale a dire, che raggiunga almeno il 5% della
rappresentatività nazionale, facendo la media tra il numero degli iscritti e i
voti conseguiti alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu).
CORTE DI
APPELLO di Catanzaro, Sentenza n. 1413 del 29/11/2005
La Corte
riunita in camera di consiglio cosi’ composta:
1.dott.
Renato Greco Presidente
2.dott.
Alessandro Ammirata Consigliere
3.dott.
Giuseppe Valea Consigliere estensore
Ha emesso la
seguente
SENTENZA
Nella causa
in grado di appello iscritta al n.1417 del Ruolo generale affari contenziosi
dell’ano 2003 vertente
TRA
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Miniostro in
carica pro tempore,
Istituto
Comprensivo San Lorenzo del Vallo, in persona del Dirigente scolastico pro
tempore,
rappresentati
e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la cui
sede alla Via Gioacchino Fiore n.34 sono domiciliati per legge,
appellanti
E
Sindacato
Autonomo di Base ” aderente alla Federazione Gilda-Unams, in persona del
Segretario generale provinciale S.A.B. prof. ( )
selettivamente domiciliato in Castrovillari alla Via XX Settembre n.71 presso lo
studio dell’Avv.Domenico Lo Polito, che lo rappresenta e difende in forza di
procura a margine della memoria difensiva
appellato
Oggetto:
appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Comportamento antisindacale
All’udienza
del 10 novembre 2005, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni di
seguito riportate:
-per
l’appellante, "riformare la sentenza appellata e, per l’effetto, dichiarare non
antisindacale il comportamento del dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di San Lorenzo del Vallo, rigettando il ricorso exart.28 Legge n.300/70]
presentatao dal Sindacato Autonomo di Base; con vittoria di spese, competenze e
onorari;
-
per l’appellato,
"rigettare l’appello e confermare la sentenza appellata".
Svolgimento
del processo
Con ricorso
in data 21 luglio 2003, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e l’Istituto Comprensivo di San Lorenzo del Vallo proponevano appello
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro,
pronunciata il 8 maggio 2003, con la quale è stato confermato il decreto ex art.28
Legge n.300/70 che, sul ricorso del Sindacato Autonomo di Base aderente alla
Federazione Nazionale Gilda-Unams, ha dichiarato antisindacale il comportamento
del Dirigente Scolastico di San Lorenzo del Vallo ed ordinato la cessazione
della condotta e degli effetti.
Con l’atto di
gravame, gli appellanti Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e Istituto Comprensivo San Lorenzo del Vallo deducevano che nessun
comportamento antisindacale del Dirigente scolastico era ravvisabile poichè il
Sindacato Autonomo di Base non vantava alcun diritto ad essere informato della
contrattazione integrativa, non essendo compreso tra le organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL, giusto articolo 5 dell’accordodel 7 agosto 1998.
Precisavano,
ancora, che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulle censure
di merito rivolte avverso il decreto del 1° dicembre 2002.
Sottolineavano che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di
Castrovillari, non si era determinato alcun pregiudizio alle prerogative del
Sindacato Autonomo di Base per mancata notifica allo stesso dell’informativa
preventiva, giacchè tale informativa era stata ricevuta dalla prof.( ) quale
RSU, rappresentante eletta nel Sindacato Autonomo di Base.
Concludevano,
pertanto, per la integrale riforma della sentenza appellata ed il rigetto del
ricorso ex articolo 28 Legge n.300/70 presentato dal Sindacato Autonomo di Base.
Costituitosi
l’appellato Sindacato invocava il rigetto dell’appello e la conferma della
sentenza oggetto di gravame.
Acquisito il
fascicolo di primo grado, sulle conclusioni sopra riportate, la causa era decisa
all’udienza del 10 novembre 2005 come da separato dispositivo.
Motivi della
decisione
L’appello non
merita di essere accolto.
L’assunto
degli appellanti Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Istituto Comprensivo San Lorenzo del Vallo, relativo alla mancanza di delega e
di accreditamento del Sindacato Autonomo di Base da parte del Sindacato
Gilda-Unams viene ad essere contraddetto dalla documentazione allegata, dalla
quale risulta inequivocabilmente che il Sindacato Autonomo di Base e il suo
segretario generale provinciale prof. Francesco Sola godevano delle prerogative
sindacali appartenenti al Sindacato Gilda-Unams.
Infondata si
rivela la censura relativa alla limitazione della preventiva comunicazione alla
integrazione preventiva d’istituto alle sole organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo nazionale di lavoro, giacchè non deve esserci
necessaria coincidenza tra le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ed
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa.
Il requisito
richiesto per la partecipazione alla contrattazione integrativa è individuato
nell’essere l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa secondo i
criteri fissati dal D.lgs 165/2001.
Ebbene, il
Sindacato GILDA-UNAMS risulta essere dotato di tale qualità, come si evince,
tra l’altro, dalla attestazione in data 5 novembre 2003 e dalla nota del
Ministero della Pubblica Istruzione 26 agosto 1997.
Non puo’
trovare spazio alcuno l’assunto degli appellanti sulla idoneità a soddisfare
l’esigenza della comunicazione preventiva al sindacato l’invio di analoga
comunicazione al rappresentante eletto dallo stesso sindacato alla RSU, giacchè
l’autonomia dei due organismi impone separate comunicazioni, a tutela delle
prerogative di ognuno.
L’appello va
, pertanto, rigettato, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese
di giudizio , come da liquidazione riportata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con ricorso depositato il 21
luglio 2003, avverso la sentenza resa inter partes
dal Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n.310/2003 in data 8 maggio
2003,
cosi’
provvede:
1.rigetta
l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata;
2.condanna
gli appellanti alla rifusione, in favore dell’appellato sindacato delle spese di
giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 1.200,00, di cui €500,00 per
diritti, oltre contributo previdenziale, IVA e rimborso spese generali.
Catanzaro, 10
novembre 2005
Il
Consigliere estensore
Il Presidente
Depositata in
Segreteria il 29.11.05