Lavoro

Se si cede l’azienda il sindacato va consultato – TRIBUNALE DI BENEVENTO, Sezione Lavoro, Sentenza n. 3187 del 26/09/2005

La
sentenza del Tribunale di Benevento si occupa delle regole da rispettare in caso
di cessione dell’azienda ed, in particolare, di informazione e consultazione del
sindacato.
La pronuncia ribadisce che la previsione di legge che impone di effettuare
comunicazioni alle organizzazioni sindacali è indicativa dell’intento di
coinvolgere queste ultime, quanto più possibile, nelle scelte occupazionali
relative alla cessione d’azienda. La logica ispiratrice è quella di investire le
parti sociali della imminente cessione prima che questa sia definita. Tutto ciò,
nell’auspicio di un accordo per ridurre al massimo i costi sociali delle
operazioni in termini di occupazione. Orbene, nella fattispecie in esame il
Giudice ha dichiarato antisindacale la condotta tenuta dalle società  per aver
omesso di comunicare preventivamente alla struttura sindacale la cessione di
azienda e per avere impedito a questa di agire per garantire il rispetto delle
disposizioni relative al trasferimento dei lavoratori. Ciò tanto più che i
lavoratori avevano sottoscritto un verbale di conciliazione con il quale
rinunciavano ad ogni pretesa per diritti maturati in precedenza ad eccezione del
tfr.
La sentenza che segue è suscettibile di impugnazione in conformità  ai principi
del vigente sistema processuale.

 

TRIBUNALE DI BENEVENTO, Sezione
Lavoro, Sentenza n. 3187 del 26/09/2005

SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO

Con atto di
opposizione del 27.12.04 la U., premesso di aver proposto ricorso ex art. 28
legge 300/70 al Giudice del Lavoro affinchè lo stesso dichiarasse l’antisindacalità 
del comportamento tenuto dalla S. S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa
e R. S.n.c. per non aver sottoposto ad essa istante le problematiche relative
alla cessione di ramo d’azienda con conseguente dichiarazione d’illegittimità 
del contratto di cessione del 3.6.04 e di tutti gli ulteriori atti, che detto
ricorso veniva rigettato con ordinanza dell’1.12.04, esponeva che nella
fattispecie in esame si era verificata una palese violazione dell’art. 47, legge
n. 428/90. Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di antisindacalità 
della condotta tenuta dalle attuali opposte con ordine di cessazione immediata
del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti ed in particolare
modo la dichiarazione di illegittimità  del contratto del 3.6.04 e di tutti gli
atti ulteriori del verbale di conciliazione del 5.6.04, il tutto con condanna al
risarcimento del danno, nonchè vittoria di spese. Ritualmente si costituivano la
R. S.n.c. e la S. con memorie depositate agli atti nelle quali contestavano la
fondatezza dell’opposizione della quale chiedevano il rigetto. Indi, acquisita
documentazione e il fascicolo della fase d’urgenza, all’udienza di discussione
il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data
lettura in aula.

MOTIVI DELLA
DECISIONE

L’opposizione
è fondata e va pertanto accolta. Va preliminarmente rigettata l’eccezione
relativa al difetto di legittimazione ad agire dell’attuale opponente. Ed invero
in primo luogo si osserva che la qualifica dell’A. risulta da una serie di
documentazione in atti, compresi quelli prodotti dagli attuali opposti ” vedi
verbale del 23.6.04. Mette conto, poi, al riguardo rilevare che l’attuale
opponente agisce come parte stipulante il ccnl vedi documentazione in atti. Del
resto l’art. 28 Statuto lavoratori attribuisce la legittimazione ad agire alle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto
solo il requisito della diffusione nazionale del sindacato sul territorio
nazionale, senza esigere che l’associazione faccia parte di una confederazione e
che sia maggiormente rappresentativa (cass.sez.lav. 26.02.04 n. 3917). Tanto
premesso, passando ad esaminare il merito, si rileva che l’art. 47 della legge
n. 428/1990 prevede che in caso di trasferimento d’azienda in cui sono occupati
più di quindici dipendenti, il cedente ed il cessionario devono darne
comunicazione scritta almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato
l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta una intesa vincolante
tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie
ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19
legge n. 300/70 nelle unità  produttive interessate, nonchè ai sindacati di
categoria che hanno stipualto il contratto collettivo applicato nelle imprese
interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze
aziendali resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di
categoria comparativamente più rappresentativi. Ai sensi del citato articolo,
dunque, la U. come sindacato stipulante il ccnl, era destinataria di quanto
previsto dalla norma stessa. La specifica funzione della contratazione
collettiva, tale da far assumere al sindacato quel ruolo istituzionale di agente
contrattuale nell’interesse dei lavoratori rappresentati, impone una lettura
estensiva dell’art. 28 Statuto e tanto allo scopo di sanzionare efficacemente
anche l’inosservanza di impegni assunti liberamente dalle parti, la quale
viceversa resterebbe pregiudicata e comporterebbe grave lesione dell’immagine
del sindacato sul piano della credibilità  e, di riflesso, sulla sua effettiva
presenza nell’ambiente di lavoro. L’aver previsto la necessità  di effettuare le
predette comunicazioni alle organizzazioni sindacali è indicativo dell’intento
di coinvolgere queste ultime, quanto più possibile, nelle scelte occupazionali
relative alla cessione d’azienda. Le parti sociali debbono essere investite
della vicenda prima che questa sia definita essendo la disposizione di cui sopra
finalizzata alla ricerca di un accordo tra tutte le parti per ridurre al massimo
i costi sociali delle operazioni in termini di occupazione. Orbene, nella
fattispecie in esame va dichiarata antisindacale la condotta tenuta dalle
società  opposte per aver omesso di comunicare preventivamente alla struttura
sindacale opponente la cessione di azienda e per avr impedito a questa di agire
per garantire il rispetto delle disposizioni relative al trasferimento dei
lavoratori. Nè tale obbligo può dirsi adempiuto dalle opponenti con le
informazioni rese nelle riunioni del 23.6.04 e del 7.7.04 e ciò sia perchè le
informazioni devono essere necessariamente preventive e sia perchè quelle rese
nei suddetti incontri erano insufficienti e lacunose. Ed, invero, nella riunione
del 23.6.04 fu dichiarato l’importo del tfr complessivamente maturato per 204
lavoratori, ai quali erano state riconosciute tutte le garanzie di cui all’art.
2112 c.c. A fronte di dette informazioni risulta, però, che in data 5.6.04 i
lavoratori avevano sottoscritto un verbale di conciliazione con il quale
rinunciavano ad ogni pretesa per diritti maturati fino al 5.6.04, ad eccezione
del tfr nonchè all’insinuazione al passivo della procedura concorsuale e
all’opposizione allo stato passivo. Ebbene il mancato rispetto degli obblighi di
informazione ha in sostanza esautorato il diritto di informazione e
consultazione del sindacato incidendo pertanto sulla sfera patrimoniale di
questo, ivi compreso il diritto all’immagine e al rispetto della funzione,
vulnerati dall’inosservanza delle regole che ne garantiscono l’esercizio (cass.lav.
8.10.98 n. 9991). Quanto all’elemento soggettivo, si rileva che secondo
l’insegnamento della suprema corte per integrare gli estremi della condotta
antisindacale è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli
interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non
essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro (cass.se.un.
n.5295/1997 e cass. n. 7706/04). Dichiarato, pertanto, alla stregua di quanto
sin qui esposto, il carattere antisindacale della condotta tenuta dalle
resistenti, va fatto ordine alle stesse di cessazione della suddetta condotta di
rimozione degli effetti del comportamento illegittimo. Da tanto consegue che la
condotta omissiva, destinata ad ostacolare ed a limitare la libertà  e l’attività 
organizzativa del sindacato mediante la mancanza dell’informazione e
consultazione che avrebbero dovuto procedere la stipulazione della cessione
d’azienda, comporta, affinchè vengano rimosse le conseguenze dell’omissione
stessa, la inefficacia di tutti i provvedimenti connessi alla cessione che
riguardano i lavoratori, verbale di conciliazione del 5.6.04, ferma la validità 
del contratto di cessione. Questo giudice condivide l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui nel caso di violazione dell’obbligo di
informazione del sindacato, tale comportamento, pur configurabile come condotta
antisindacale ai sensi dell’art. 28, non incide sulla validità  del negozio
transattivo, non potendosi configurare l’osservanza di dette procedure sindacali
alla stregua di un presupposto di legittimità  e, quindi, di validità  del negozio
di trasferimento (cass.sez.lav. 4.1.2000, n.23). Le spese seguono la soccombenza
e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice
del Lavoro, Dott.ssa Anna Carla Catalano, definitivamente pronunziando
sull’opposizione proposta da U in data 27.12.04 cosí provvede: in accoglimento
dell’opposizione dichiara l’antisindacalità  della condotta tenuta dalle opposte
società  con ordine alle stesse di cessaizone del comportamento antisindacale e
la rimozione degli effetti lesivi mediante la dichiarazione di inefficacia del
verbale di conciliazione del 5.6.04 e l’attuazione della preventiva procedura di
informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 47 legge n. 428/90.
Condanna le società  opposte al pagamento delle spese di lite, che liquida in
complessive euro 3.400 di cui euro 2000 per onorario, oltre IVA e CPA e rimborso
forfetario come per legge, con distrazione.

Cosí deciso
in Benevento il 26.9.2005

Il Giudice

Depositato in
cancelleria in data 26.9.2005

 

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