Corte Costituzionale

Le Regioni non possono legiferare sull’individuazione delle figure professionali e l’istituzione di nuovi albi CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 424 del 25/11/2005

Le
Regioni non possono legiferare sull’individuazione delle figure professionali e
l’istituzione di nuovi albi, competenze che sono riservate allo Stato. Nuova
decisione dei giudici della Consulta sul limite del potere regionale in campo
professionale con la sentenza 424 depositata il 25 novembre.

I giudici della Consulta hanno accolto un ricorso proposto dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Piemonte n. 13 del 2004. La
legge è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui (articoli da 1 a 9)
ha provveduto ad una sistemazione delle cosidette ”discipline bio-naturali”,
definite come le ”pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato
di benessere ed un miglioramento della qualità  della vita della personà ‘
mediante ”l’armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti
sociale, culturale e naturale che la circondano”. La legge ha istituito il ”registro”
degli operatori” di queste discipline e pratiche, regolamentando anche
procedure e requisiti per l’iscrizione; ha demandato alla Giunta regionale
l’identificazione delle ”discipline bio-naturali”; ha istituito una apposita
Commissione permanente; ha stabilito sanzioni amministrative per coloro che
esercitano l’attività  senza essere iscritti al registro regionale o esercitano
una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti
nel registro. ”L’impianto generale, lo scopo esplicito ed il contenuto della
legge – hanno fatto osservare i giudici della Consulta – rendono evidente che
l’oggetto della normativa va ricondotto alla materia delle ‘professioni’
contemplata dall’articolo 117 della Costituzionè’. Ebbene: ”nel vigore della
riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, continua a spettare
allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di
competenza concorrentè’; e ”ove non ne siano stati formulati di nuovi, la
legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto di quelli comunque risultanti
dalla normativa statale già  in vigore. Da essa non si trae alcuno spunto che
possa consentire iniziative legislative regionali nell’ambito cui si riferisce
la legge impugnatà.

 

CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 424 del 25/11/2005

LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta dai
Signori:

– Annibale
MARINI Presidente

– Franco BILE
Giudice

– Giovanni
Maria FLICK "

– Francesco
AMIRANTE "

– Ugo DE
SIERVO "

– Romano
VACCARELLA "

– Paolo
MADDALENA "

– Alfonso
Quaranta "

– Franco
GALLO "

– Luigi
MAZZELLA "

– Gaetano
SILVESTRI "

ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z
A

nel giudizio
di legittimità  costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della
Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline
bio-naturali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 2 agosto 2004, depositato in cancelleria il 10 agosto successivo
ed iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2004.


Visto
l’atto di
costituzione della Regione Piemonte;


udito

nell’udienza pubblica del 25 ottobre 2005 il Giudice relatore Franco Bile;


uditi

l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l’avvocato Stefano Santarelli per la Regione Piemonte.


Ritenuto in
fatto

1. ” Con
ricorso notificato il 2 agosto 2004 e depositato il successivo 10 agosto, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale ” per
violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione ” la legge della
Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline
bio-naturali). In particolare, le censure riguardano: a) l’art. 1, che
istituisce il "registro per gli operatori delle discipline bio-naturali
finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del
cittadino"; b) l’art. 2, che riconosce a tali discipline "il compito di
promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità  della vita
della persona", demandandone l’identificazione ad una delibera della giunta
regionale; c) gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, che sono funzionalmente collegati con
gli articoli precedenti, poichè il loro contenuto dispositivo è volto al
raggiungimento dei fini della legge medesima (con particolare riguardo alla
regolamentazione e gestione delle professioni sanitarie anche non
convenzionali).

La difesa
erariale rileva che nell’ambito delle discipline bio-naturali (genericamente
definite e non identificate dalla legge impugnata)
devono ritenersi comprese ” come desumibile anche dal fatto che l’art. 3
inserisce tra i componenti della Commissione che verifica i requisiti richiesti
agli operatori per l’iscrizione al relativo registro, un rappresentante
designato dall’Ordine dei medici e uno designato dall’Ordine dei farmacisti ” le
professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione e
regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta allo
Stato, secondo il principio fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e confermato dall’art. 124, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e dall’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

2. ” Si è
costituita in giudizio la Regione Piemonte, concludendo per la declaratoria di
non fondatezza della questione, poichè la legge impugnata, senza interferire nel
campo delle discipline e terapie sanitarie non convenzionali, regolamenta le
sole discipline bio-naturali, che sono esclusivamente finalizzate alla ricerca
di armonizzazione dell’individuo con se stesso e con il contesto che lo circonda
nei più diversi aspetti.

Secondo la
Regione, quindi, la legge impugnata non viola l’evocato parametro perchè non
interviene ad istituire o regolamentare professioni di carattere sanitario
riservate in quanto tali alla sola legge dello Stato ma, nell’intento di
assicurare trasparenza e chiarezza nell’ambito delle varie discipline
bio-naturali ed adeguata tutela all’utente, si limita a valorizzare pratiche già 
concretamente largamente e legittimamente esercitate ed a conferire una patente
di riconoscimento agli operatori di dette discipline che si impegnano a
rispettare i requisiti normativamente stabiliti.


Considerato
in diritto

1. ” Il
Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in via principale, la legge della
Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline
bio-naturali). Secondo il ricorrente, gli artt. 1 e 2 di tale legge, ed i
successivi artt. 3, 4, 5, 6 e 7, (in quanto "funzionalmente collegati" ai
precedenti) si pongono in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, poichè realizzano un intervento normativo regionale in materia di
professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e
regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece
allo Stato (come affermato da questa Corte nella sentenza n. 353 del 2003),
secondo il principio fondamentale stabilito dall’art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (successivamente confermato dall’art. 124,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dall’art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42).

2. ” Il
ricorso è fondato.

2.1. ” Con
l’impugnata legge n. 13 del 2004 la Regione Piemonte ha provveduto ad una
sistemazione delle discipline bio-naturali, definite come le "pratiche che si
prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento
della qualità  della vita della persona", mediante "l’armonizzazione della
persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la
circondano" (art. 2, comma 1).

La legge ”
emanata "nell’ottica del pluralismo scientifico e della libertà  di scelta" (art.
1) ” istituisce "il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali
finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del
cittadino" (art. 1); demanda alla Giunta regionale di identificare "le
discipline bio-naturali oggetto di regolamentazione e le attività  specifiche
afferenti le pratiche e le discipline individuate" (art. 2, comma 3); prevede
l’istituzione di una Commissione permanente per le pratiche e le discipline
bio-naturali, determinandone la composizione (art. 3) ed individuandone i
compiti (art. 4); istituisce il registro regionale degli operatori delle
pratiche e delle discipline bio-naturali, disciplinandone le procedure ed i
requisiti per l’iscrizione (art. 5); commina sanzioni amministrative per coloro
che esercitano l’attività  di operatore nelle discipline bio-naturali senza
essere iscritti al registro regionale (art. 6, comma 1), ovvero che esercitano
una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti
nel registro regionale (art. 6, comma 2); regolamenta in via transitoria la
iniziale gestione del registro regionale (art. 7).

I successivi
artt. 8 e 9 (non impugnati), prevedono rispettivamente un monitoraggio
finalizzato ad identificare i parametri a cui la Giunta regionale è tenuta ad
attenersi nella presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale
sullo stato d’attuazione della legge, e la relativa copertura finanziaria, per
gli anni 2004-2006.

2.2. ”
L’impianto generale, lo scopo esplicito ed il contenuto della legge ” ed in
special modo delle norme poste dagli artt. 2, 5 e 6, sopra ricordati ” rendono
evidente che l’oggetto della normativa in esame (e, di conseguenza, della
proposta questione di legittimità  costituzionale) va ricondotto alla materia
delle "professioni", contemplata dal terzo comma dell’art. 117 Cost.

D’altronde,
neppure la Regione resistente mette in dubbio questa conclusione, limitandosi a
contestare che l’impugnato impianto normativo possa essere inquadrato
nell’ambito

https://www.litis.it

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