Privacy

Banche: impronte digitali, telecamere e diritti dei clienti


I sistemi che incrociano 
impronte digitali e immagini dei clienti vanno utilizzati solo in caso di
particolare rischio. Le banche dovranno designare un "vigilatore" che conservi
le chiavi crittografiche.



Per far accedere
i clienti le banche possono utilizzare impronte digitali e associarle alle
immagini raccolte dalle telecamere soltanto in presenza di effettive situazioni
di rischio. Quando si utilizzano tali sistemi, i clienti vanno informati e
lasciati comunque liberi di entrare in banca con modalità alternative. I dati
raccolti vanno "cifrati" e le chiavi conservate presso un soggetto indipendente,
"il vigilatore dei dati".

Il Garante, composto da
Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato,
ha indicato le regole per l’installazione di sistemi che, a fini di
identificazione dei clienti, associano dati biometrici con altri dati personali.
Il nuovo provvedimento, di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, segue
quello del 2001 e richiama l’attenzione sulle garanzie introdotte dal Codice
sulla privacy per i trattamenti di dati che presentano specifici rischi.

Queste le regole del
Garante.


  • No all’uso generalizzato
    di sistemi che associano immagini e impronte digitali
    .
    Per poter installare apparecchiature che consentono l’identificazione delle
    persone attraverso la combinazione di telecamere e di scanner che raccolgono
    dati biometrici, occorre che si verifichino condizioni di effettivo rischio
    (ad es., sportelli siti in aree ad alta densità criminale o in aree isolate o
    posti vicino "vie di fuga") e che l’obiettivo sia quello esclusivo di elevare
    il grado di sicurezza di beni e persone.
  • Le banche dovranno
    informare i clienti,
    agli ingressi e all’interno delle agenzie,della presenza di sistemi che
    acquisiscono impronte digitali e che queste vengono associate con immagini
    raccolte dalle telecamere. Ai clienti dovrà comunque essere
    consentito l’accesso all’istituto

    senza obbligo di prestarsi a tali trattamenti dei dati,
    ad esempio con l’ esibizione di un documento di identificazione.
  • Le telecamere devono
    essere installate ed orientate in maniera tale da inquadrare esclusivamente
    l’area di accesso all’istituto di credito. E’ sufficiente la raccolta
    dell’impronta dattiloscopia di una sola delle
    dita
    .

  • Le immagini e  le
    impronte digitali devono essere crittate

    prima della loro registrazione in un archivio. Viene istituito il "vigilatore
    dei dati
    ", un soggetto indipendente esterno alla banca che
    sarà il depositario delle chiavi crittografiche idonee a decifrare le
    informazioni conservate dalla banca.. L’intero processo di  cifratura dei dati
    sarà garantito da questa nuova figura. Ai dati "in chiaro" potranno accedere
    soltanto l’autorità giudiziaria e la polizia.
  • I dati, sia immagini che
    impronte, dovranno essere cancellati automaticamente – salvo motivi di
    giustizia o richiesta dell’interessato –
    entro una settimana
    .
  • Gli istituti di credito
    che intendono avvalersi di questi sistemi per il futuro sono tenuti a
    sottoporre al Garante un’unica richiesta di verifica preliminare per tutti i
    propri sportelli.

 

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