Banche: impronte digitali, telecamere e diritti dei clienti
I sistemi che incrociano
impronte digitali e immagini dei clienti vanno utilizzati solo in caso di
particolare rischio. Le banche dovranno designare un "vigilatore" che conservi
le chiavi crittografiche.
Per far accedere
i clienti le banche possono utilizzare impronte digitali e associarle alle
immagini raccolte dalle telecamere soltanto in presenza di effettive situazioni
di rischio. Quando si utilizzano tali sistemi, i clienti vanno informati e
lasciati comunque liberi di entrare in banca con modalità alternative. I dati
raccolti vanno "cifrati" e le chiavi conservate presso un soggetto indipendente,
"il vigilatore dei dati".
Il Garante, composto da
Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato,
ha indicato le regole per l’installazione di sistemi che, a fini di
identificazione dei clienti, associano dati biometrici con altri dati personali.
Il nuovo provvedimento, di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, segue
quello del 2001 e richiama l’attenzione sulle garanzie introdotte dal Codice
sulla privacy per i trattamenti di dati che presentano specifici rischi.
Queste le regole del
Garante.
No all’uso generalizzato
di sistemi che associano immagini e impronte digitali.
Per poter installare apparecchiature che consentono l’identificazione delle
persone attraverso la combinazione di telecamere e di scanner che raccolgono
dati biometrici, occorre che si verifichino condizioni di effettivo rischio
(ad es., sportelli siti in aree ad alta densità criminale o in aree isolate o
posti vicino "vie di fuga") e che l’obiettivo sia quello esclusivo di elevare
il grado di sicurezza di beni e persone.-
Le banche dovranno
informare i clienti,
agli ingressi e all’interno delle agenzie,della presenza di sistemi che
acquisiscono impronte digitali e che queste vengono associate con immagini
raccolte dalle telecamere. Ai clienti dovrà comunque essere
consentito l’accesso all’istituto
senza obbligo di prestarsi a tali trattamenti dei dati,
ad esempio con l’ esibizione di un documento di identificazione. -
Le telecamere devono
essere installate ed orientate in maniera tale da inquadrare esclusivamente
l’area di accesso all’istituto di credito. E’ sufficiente la raccolta
dell’impronta dattiloscopia di una sola delle
dita.
Le immagini e le
impronte digitali devono essere crittate
prima della loro registrazione in un archivio. Viene istituito il "vigilatore
dei dati", un soggetto indipendente esterno alla banca che
sarà il depositario delle chiavi crittografiche idonee a decifrare le
informazioni conservate dalla banca.. L’intero processo di cifratura dei dati
sarà garantito da questa nuova figura. Ai dati "in chiaro" potranno accedere
soltanto l’autorità giudiziaria e la polizia.-
I dati, sia immagini che
impronte, dovranno essere cancellati automaticamente – salvo motivi di
giustizia o richiesta dell’interessato –
entro una settimana. -
Gli istituti di credito
che intendono avvalersi di questi sistemi per il futuro sono tenuti a
sottoporre al Garante un’unica richiesta di verifica preliminare per tutti i
propri sportelli.