Nella nullità della sentenza, ex art. 372 c.p.c., rientra quella derivante da giudicato interno per inammissibilità del ricorso in appello – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 18129 del 13/09/2005
La Corte (in difformità dell’indirizzo
consolidato, rappresentato da ultimo dalla sent. n. 10689/2004, e giungendo allo
stesso risultato di un’isolata pronuncia ” sent. n. 9942/2004 ” sulla base di un
diverso principio di diritto) ha ritenuto che nella nullità della sentenza, ex
art. 372 c.p.c., rientra – come nullità propria o originaria ” quella derivante
da giudicato interno per inammissibilità del ricorso in appello, atteso che la
sentenza, decidendo nonostante il giudicato, non è idonea, ai sensi dell’art.
156 del codice di rito, a raggiungere il proprio scopo disciplinando il rapporto
controverso e non è, pertanto, conforme alla fattispecie legale. D’altra parte,
diversamente opinando, sarebbe vulnerato il principio del "ne bis in idem" posto
nell’interesse pubblico e volto anche ad evitare che – attraverso attività
inutili – si metta in pericolo il bene della ragionevole durata del processo.
Conseguentemente, la relativa documentazione (nella specie la copia notificata
della sentenza di primo grado ai fini del superamento del termine breve per
impugnare) puo’ essere legittimamente prodotta nel giudizio di cassazione.
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CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro,
Sentenza n. 18129 del 13/09/2005 (Presidente S. Senese, Relatore C. Di
Iasi)