Tlc: conservazione dei dati di traffico, il parere dei Garanti Ue
Conservare i dati di
traffico interferisce con il diritto fondamentale alla riservatezza delle
comunicazioni; dunque, è possibile ricorrervi solo in casi eccezionali, per
motivate e pressanti esigenze sociali, e sulla base di adeguate e specifiche
garanzie.
Cosi’ si sono espresse le
autorità europee per la protezione dei dati adottando un Parere, di cui è
stato coordinatore il Garante italiano (113/2005, disponibile in lingua inglese
all’indirizzo http://europe.eu.int/…pdf)
in merito alla proposta di Direttiva sulla conservazione dei dati presentata
dalla Commissione europea nel mese di settembre (COM(2005)438) . La proposta fa
parte di un "pacchetto" di misure messe a punto dalla Commissione nel quadro
della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.
I Garanti, come già
ribadito in altre occasioni dopo gli eventi del settembre 2001, hanno
sottolineato di essere ben consapevoli delle sfide poste dal terrorismo e della
necessità di farvi fronte in modo efficace; tuttavia, cio’ deve avvenire senza
minare i diritti fondamentali (compreso il diritto alla privacy) che sono alla
base delle società democratiche.
La proposta, presentata dal
Vice presidente della Commissione Ue e Commissario per libertà, sicurezza e
giustizia Frattini, prevede, per la prima volta, un obbligo generalizzato per
tutti i fornitori di servizi di comunicazione di conservare i dati di traffico
per finalità non connesse alla fatturazione, ensi’ per scopi investigativi; il
periodo di conservazione proposto è di un anno per il traffico telefonico, e di
sei mesi per il traffico Internet.
Pur prendendo atto con favore dell’intento di armonizzare il quadro normativo
europeo in questo campo, in cui sussistono numerose diversità, i Garanti non
ritengono che le motivazioni addotte dalle competenti autorità dei Paesi membri
a sostegno della conservazione obbligatoria dei dati siano sufficientemente
solide, in particolare rispetto al periodo massimo di conservazione previsto
nella proposta di Direttiva.
In questo contesto, i
Garanti chiedono alla Commissione ed al Parlamento (chiamato a decidere
congiuntamente sull’adozione della Direttiva) di prevedere alcune garanzie
essenziali anche alla luce di altri strumenti internazionali, come la
Convenzione europea dei diritti umani, prima di licenziare il documento:
-
specificare chiaramente
le finalità della conservazione dei dati, che devono essere connesse alla
lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata e non già contro
generiche forme di "grave criminalità"; -
indicare chiaramente a
quali condizioni le autorità competenti potrebbero accedere ai dati in
oggetto ed utilizzarli per combattere la minaccia del terrorismo; -
limitare al massimo il
periodo di eventuale conservazione, chiarendo che esso rappresenta il tetto
massimo applicabile dagli Stati membri (che pero’ potranno prevedere periodi
più brevi); -
dare la massima
pubblicità alle misure introdotte; -
prevedere un riesame
periodico delle motivazioni alla base delle misure di conservazione
obbligatoria dei dati (almeno ogni 2-3 anni); -
prevedere che, in ogni
caso, si tratti di misure ad applicazione limitata nel tempo (tre anni)
proprio per la natura circostanziale delle motivazioni che stanno alla base
della proposta della Commissione.
I Garanti hanno richiamato
queste ed altre specifiche garanzie in forma sintetica attraverso un elenco
finale di venti prescrizioni. Tra di esse vanno citati: il divieto di
trattamenti ulteriori dei dati conservati (se non in presenza di rigide e
specifiche garanzie); l’opportunità di autorizzare l’accesso caso per caso
attraverso decisioni dell’autorità giudiziaria o comunque delle autorità
competenti; le misure concernenti la sicurezza e la separazione logica dei dati
che i fornitori di servizi devono adottare; la definizione precisa delle
categorie di dati da conservare e la previsione di meccanismi di revisione di
tali categorie; la necessità di escludere comunque i dati relativi ai contenuti
delle comunicazioni.