Legittimazione passiva in sede di dichiarazione giudiziale di paternità naturale – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 21287 del 03/11/2005
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Componendo un contrasto di giurisprudenza, le
Sezioni Unite hanno stabilito che nella azione per dichiarazione giudiziale di
paternità naturale contraddittori necessari, passivamente legittimati, sono, in
caso di morte del genitore, esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi
degli eredi di lui od altri soggetti, comunque portatori di un interesse
contrario all’accoglimento della domanda, cui è invece riconosciuta la sola
facoltà di intervenire in giudizio a tutela dei rispettivi interessi.
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CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,
Sentenza n. 21287 del 03/11/2005 (Presidente V. Carbone, Relatore M. R.
Morelli)