Norme & Prassi

Il nuovo testo della ex Cirielli

Non
saranno applicare ai processi già avviati e ai processi già pendenti in grado
di appello o avanti alla Corte di cassazione le nuove norme in materia di
prescrizione dei reati previste dalla cosiddetta ex Cirielli. Nel dare in via
libera al provvedimento, infatti, la Camera ha approvato l’emendamento dell’Udc
che ne ha escluso l’applicazione ai processi pendenti, anche a quelli ancora in
primo grado. In particolare nel testo è previsto che “se, per effetto delle
nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si
applicano ai procedimenti e ai processi pendenti al momento di entrata in vigore
della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado
ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè dei
processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. “
Il provvedimento, che inasprisce anche le pene in materia di recidiva, torna ora
al Senato per il via libera definitivo.

 


Ddl Camera
2055 – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione


Art. 1.

1. L’articolo
62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 62-bis – (Circostanze attenuanti generiche). –
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, puo’
prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da
giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai
fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale puo’
anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo
62.
Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui
all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti
dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni".
2. All’articolo 416-bis del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "da tre a sei anni"
sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";

b) al secondo comma, le parole: "quattro" e "nove"
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "dodici";

c) al quarto comma, le parole: "quattro" e "dieci"
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "quindici" e le
parole: "cinque" e "quindici" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"dieci" e "ventiquattro".

3.
All’articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a due anni"
sono sostituite dalle seguenti: "da due a quattro anni".


Art. 2.

1. Al primo
comma dell’articolo 644 del codice penale, le parole: "da uno a sei anni e con
la multa da euro 3.098 a euro 15.493" sono sostituite dalle seguenti: "da due a
dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000".


Art. 3.

1. Il quarto
comma dell’articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti
alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto
comma, nonchè dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è
divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze
aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca
una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente
da quella ordinaria del reato".


Art. 4.

1. L’articolo
99 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 99 – (Recidiva). – Chi, dopo essere stato
condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, puo’ essere
sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo
delitto non colposo.
La pena puo’ essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla
condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l’esecuzione
della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae
volontariamente all’esecuzione della pena.

Qualora
concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di
pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel
caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo
comma, è di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, l’aumento della
pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non
puo’ essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo
delitto".
In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva puo’ superare il
cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del
nuovo delitto non colposo".


Art. 5.

1.
All’articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Fermi
restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in
continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della
quantità di pena non puo’ essere comunque inferiore ad un terzo della pena
stabilita per il reato più grave".

2.
All’articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:

"2-bis.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma, del
codice penale".


Art. 6.

1. L’articolo
157 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 157 – (Prescrizione. Tempo necessario a
prescrivere).
– La prescrizione estingue il reato decorso il tempo
corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque
un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si
tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della
diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze
aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una
pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel
qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a
prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la
pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a
prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da
quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli
articoli 449 e 589, secondo e terzo comma e per i reati di cui all’articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater,
del codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato".

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena
dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti".

2.
All’articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: "o continuato" e le
parole: "o la continuazione" sono soppresse.
3. L’articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159 –
(Sospensione del corso della prescrizione). – Il
corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del
procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è
imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento
delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo
difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei
difensori, l’udienza non puo’ essere differita oltre il sessantesimo giorno
successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere
riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta
giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del
codice di procedura penale.

Nel caso di
autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si
verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il
corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente
accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa
della sospensione.

4.
All’articolo 160, terzo comma, del codice penale, le parole: "ma in nessun caso
i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà"
sono sostituite dalle seguenti: "ma in nessun caso i termini stabiliti
nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo
161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis
e 3-quater, del codice di procedura penale".

5. All’articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal
seguente:
"Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis
e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun
caso l’interruzione della prescrizione puo’ comportare l’aumento di più di un
quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui
all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99,
quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105".


Art. 7.

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