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Espulsioni collettive possibili se viene garantito individualmente il diritto di difesa – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 16571 del 05/08/2005

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Le
espulsioni collettive di stranieri non sono sempre vietate. La Prima Sezione
Civile della Corte di Cassazione, interpretando l’articolo del Protocollo
Aggiuntivo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che vieta le
"espulsioni collettive", ha precisato che la norma intende vietare solo quelle
espulsioni adottate nei confronti di un gruppo di stranieri senza che per
ciascuno di essi venga svolto un esame ragionevole e obiettivo delle ragioni e
delle difese di ciascuno innanzi all’autorità competente.

 


CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 16571 del 05/08/2005


(Presidente:
Saggio; Relatore: Macioce)


CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE


SEZIONE PRIMA
CIVILE


SENTENZA


Svolgimento
del processo

Con distinti
decreti 17/5/2004 il Prefetto di Milano all’esito di unica operazione di
sgombero di un’area occupata previa identificazione nominativa e verifica delle
condizioni giuridiche di presenza di ciascuno in Italia, dispose l’espulsione
dal territorio nazionale ex art. 13 c. 2 lett. A-B del d.leg. 286/98 di 15
cittadini rumeni, di etnia ROM, M.S.B., M.B., E.C.P., F.P., N.P., M.S., S.U., I.
D., C.M., C.C.R., F.N., A.N., I.G., I.Z., M.T..

Oppostisi gli
espulsi, il Tribunale di Milano con decreto 3/8/2004 annullo’ le espulsioni
sull’assunto che l’art. 4 par. 4 dell’allegato alla Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo – vietante le espulsioni collettive di stranieri – dovesse
interpretarsi nel senso che fossero vietate le espulsioni plurime adottate con
identica motivazione ed in contestualità a carico di stranieri se pur con
distinti provvedimenti.

Per la
cassazione di tale decreto l’U.T.G. di Milano – in persona del Prefetto – ha
proposto ricorso 24/11/2004 (notificato a mezzo posta in 15 copie, con A.R. del
23/12/2004) al quale ha resistito il solo M.T. con controricorso del 18/1/2005.
La discussione del ricorso, sollecitata con "istanza di prelievo"
dell’Amministrazione e preceduta da memoria ex art. 378 c.p.c. dell’U.t.g., è
avvenuta alla udienza del 19/5/2005.


Motivi della
decisione

Giova
preliminarmente rilevare la ritualità delle notifiche delle copie dei ricorsi,
tutte effettuate ai difensori degli stranieri, avv.ti Mario Ciccarelli e Pietro
Massarotto ed il dr. Belloli, presso il loro domicilio eletto nel ricorso al
Tribunale di Milano del 16/7/2004 (Milano via Bligny 22, presso l’ONLUS "Naga-Spa
Espulsioni"), tale elezione risultando dalla lettura del ricorso ex art. 13 c. 8
d.leg. 286/98 sottoscritto da entrambi i difensori e quindi essa, proprio
perchè proveniente dai difensori, prevalendo sulla diversa elezione di
domicilio (Milano da Fatebenefratelli 4, studio dei predetti avvocati) contenuta
nella procura spillata a ricorso, atto della parte la cui firma viene seguita da
quella del difensore per la sola autentica (Cass. 13979/02).

Il ricorso –
con il quale l’U.T.G. di Milano denuncia la violazione degli artt. 13 del d.leg.
286/98 e 4 par. 4 della C.E.D.U., commessa dal Giudice di Milano con la sua
illegittima ed irragionevole lettura della clausola di divieto di "espulsioni
collettive" – pare indiscutibilmente meritevole di accoglimento.

Come da
questa Corte assai di recente considerato (Cass. 23134/04), l’indirizzo della
Corte Europea in merito alla latitudine del divieto di espulsione collettiva di
cui all’art. 4 del IV protocollo addizionale alla CEDU è quello di
ricomprendere in esso quelle espulsioni adottate nei riguardi di un gruppo di
stranieri senza che per ciascuno di essi venga svolto esame ragionevole ed
obiettivo delle ragioni e delle difese di ciascuno innanzi all’Autorità
competente.

Tale
indirizzo appare dunque affrontare la sostanza di un problema delicato che
riguarda Paesi aderenti che alla data della Convenzione erano di elevato livello
di strutturazione organizzativa e di adeguato standard di civiltà giuridica: al
di là della poco realistica ed irragionevole ipotesi della adozione di
espulsioni "di massa" di gruppi, in una logica di scelta aprioristica della
espulsione per ragioni etniche, si è inteso vietare che le ragioni della
estromissione del "gruppo" assorbissero la valutazione delle singole posizioni
individuali degli espellendi con riguardo alla oggettività e legalità della
ragione espulsiva.

Se un
ordinamento prescrive – come impongono tutti i paesi aderenti alla Unione
Europea – che lo straniero debba munirsi di titolo di soggiorno per permanere
nello Stato, prevedendo che, in difetto, si puo’ dar corso alla misura espulsiva
e che il medesimo straniero, pur privo di tal titolo, non possa essere espulso
quando ostino ragioni di protezione, umanitarie o di coesione familiare, è
attorno alla sussistenza di tali condizioni abilitanti od ostative che si deve
incentrare la verifica dell’Autorità munita del potere espulsivo, ed il
controllo necessario del Giudice.

E se dalla
verifica amministrativa e dal susseguente controllo giurisdizionale emerga che
quelle condizioni abilitanti alla espulsione sussistevano e che difettavano le
ragioni ostative, il fatto che siano stati emessi plurimi contestuali
provvedimenti a carico di soggetti colti in situazione irregolare da un
controllo di polizia appare del tutto irrilevante ai fini di ritenere avverata
la previsione dell’art. 4 IV Prot.Add. CEDU.

Ed è proprio
in cio’, che consiste l’errore commesso dal Tribunale di Milano che, con
sommaria quanto arbitraria equivalenza, ritiene identificabili nella espulsione
collettiva vietata tutte le espulsioni plurime adottate, in contestualità e con
identica motivazione, a carico di stranieri di identica etnia e nazionalità,
del tutto dimenticando i dati oggettivi afferenti: 1) la casualità (ed
indifferenza) del rinvenimento nell’area da sgomberare (legittimamente) di una
pluralità di soggetti di identica etnia e nazionalità ma di identica
situazione di irregolarità conclamata sul territorio nazionale; 2) la verifica
individuale delle posizioni in presenza delle condizioni abilitanti l’espulsione
ed in assenza di quelle ad essa ostative (secondo le precise norme di cui al
d.leg. 286/98 nel testo risultante dopo le modifiche di cui alla L. 189/02); 3)
la avvenuta impugnazione delle espulsioni con ricorso "collettivo" innanzi a
Giudice terzo ed imparziale ed in un processo assistito da ogni garanzia di
difesa. Appare dunque di totale evidenza la fondatezza del ricorso e la
necessità di cassazione del decreto che i principi indicati ha totalmente
violato: in assenza di alcuna necessità di accertare fatti o valutare dati
acquisiti, è possibile al Collegio decidere nel merito ed adottare la
conseguente pronuncia di relezione del ricorso 16/7/04. Si compensano le spese
tra U.T.G. e M. Teodor, nulla disponendo per gli altri intimati, che non hanno
formulato difese.


P.Q.M.

Accoglie il
ricorso e cassa il decreto impugnato: decidendo nel merito rigetta le
opposizioni proposte avverso i decreti di espulsione 17/5/2004 del Prefetto di
Milano; compensa le spese tra U.T.G. di Milano e controricorrente M.T..

Depositata in
Cancelleria il 5 agosto 2005.

 

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