Civile

Sindacabili dall’AGO gli aumenti del canone dell’acqua potabile – GIUDICE DI PACE DI CALABRITTO, Sentenza n. 54 del 27/10/2005

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GIUDICE DI PACE DI
CALABRITTO ” SENTENZA 27 OTTOBRE 2005 N.54/05 ” Giudice di Pace avv. E.
Capobianco  – M.D. (avv. A. Chiaravallo) c/ Comune di C.


 


Tariffe acqua potabile ”
Provvedimenti di aumento del canone ” Sindacabilità da parte del G.O. ”
Quantificazione forfettaria ” Illegittimità ” Giudizio secondo equità –


 

Il Giudice di Pace ha il
potere di sindacare incidentalmente la legittimità dei provvedimenti
amministrativi di aumento del canone acqua potabile ed acque reflue al fine
della loro disapplicazione in un giudizio intentato dall’utente che, richiesto
del relativo pagamento da parte dell’Ente, ne contesti la concreta applicazione
con cio’ assumendo la lesione di una sua posizione di diritto soggettivo.

Non esistono per il G.O. limiti al sindacato
sui vizi di violazione di legge e di incompetenza dell’atto amministrativo.

Il canone acqua potabile non trova titolo in
potestà impositiva perchè la fornitura di acqua ha origine negoziale sicchè
la natura di corrispettivo contrattuale non viene meno per il fatto che il
relativo ammontare sia soggetto a norme di legge e provvedimenti amministrativi
in tema di predisposizione delle tariffe.

Il complesso sistema di determinazione delle
tariffe dei servizi acquedottistici, imperniati su periodiche delibere Cipe, si
basa su un sistema inteso a calmierare gli incrementi annuali del servizio entro
un tetto compatibile con l’inflazione programmata. Un aumento del 300% del
canone del servizio va, pertanto, ritenuto illegittimo.

L’aumento del canone disposto da un Ente, che
nulla spende per la erogazione del servizio essendogli lo stesso fornito
gratuitamente in forza di specifica convenzione, è illegittimo in quanto viene
a configurarsi quale illegittima imposta o tassa o comunque prestazione
patrimoniale imposta al di fuori di previsione normativa (art 23 Cost.)

Le
prestazioni di acqua non possono essere totalmente quantificate con sistema a
consumo presunto per contrasto con l’art. 3 della Costituzione e perchè in
questo modo  verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti a
prestazioni corrispettive. In mancanza di prova di specifica accettazione, il
principio di cui all’art. 1339 c.c. non è vincolante per il Giudice di Pace
nelle cause inferiori a 1.100,00 euro perchè discende da una norma sostanziale
ordinaria, al cui rispetto il Giudice di Pace non è tenuto quando pronunzia in
tali controversie , essendo vincolato solo all’osservanza delle norme
costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiori a quelle
ordinarie) nonchè, a norma dell’art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di
quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio.

 

Avv.
Antonio Chiaravallo

REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice di Pace di Calabritto (AV), in
persona dell’avv. Emilia Capobianco, ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 27/05 R.G.,
avente ad oggetto restituzione somme canone acqua,  riservata in
decisione all’udienza del 15/07/2005 e vertente

TRA

M. D.,
rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell’atto di citazione dall’avv.
Antonio Chiaravallo ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Caposele
(AV) alla via Roma 22.

Attore


CONTRO: Comune di C.,

in
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. G. e G. M.,


Convenuto


CONCLUSIONI


All’udienza del 15/07/05, fissata per la discussione, i procuratori delle parti
si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l’accoglimento e
concludevano come da verbale di causa che in questa sede abbiasi per trascritto.

Il
Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione concedendo termine di giorni 15
per deposito note conclusionali.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto
di citazione ritualmente notificato in data 17/05/05, il Sig. M. D. deduceva di
essere intestatario di n. 3 utenze di somministrazione di acqua nel Comune di
C., di cui una per uso domestico, una per uso produttivo ed un’altra per usi
diversi, per le quali fino al 2002 ha pagato un corrispettivo stabilito in quota
fissa annua complessiva di euro 139,44 oltre euro 98,14 a titolo di canone annuo
per la raccolta e depurazione di acque reflue.

Deduceva
inoltre il M. che nel suddetto Comune, paese d’acqua, per antico uso civico la
stessa era stata fornita senza contatore ed in modo pressochè gratuito fino al
1990, anno in cui con delibera di C.C. veniva fissato un corrispettivo per l’uso
di acqua potabile in L. 30.000 di quota fissa annua per utenza, prevedendo il
pagamento della sola eccedenza del quantitativo assegnato pro capite in litri
400 per ogni componente del nucleo familiare.


Successivamente, nell’anno 1994, l’Amministrazione Comunale istituiva il canone
per le acque reflue fissando l’importo nella misura dell’80% della quota fissa
del corrispettivo dell’acqua.

Deduceva
ancora parte attorea che nell’anno 1995, versando il Comune in condizioni di
deficit strutturale e dovendo far fonte alle aumentate spese manutentive della
rete che all’epoca gestiva in proprio, fu ulteriormente aumentata la quota fissa
annua in L. 40.000 per le abitazioni, in L. 200.000 quella dovuta per gli usi
commerciali, in L. 30.000 quella per gli altri casi e parallelamente fu aumentata
anche la quota per le acque reflue.


Nell’anno 1997 il Comune, sottoscriveva una convenzione aggiuntiva con la quale
l’AQP, utilizzatore delle sorgenti del Sele, si assumeva gratuitamente la
manutenzione ordinaria di tutta la rete idrica e delle acque reflue, con la
conseguenza che il Comune ormai non spende alcunchè per l’ordinaria
manutenzione.

Inoltre
nel 2002, l’Amministrazione Comunale adottava un nuovo regolamento per l’uso
dell’acqua prevedendo otto categorie o tipi di concessioni di acqua, nonchè la
sottoscrizione del contratto di fornitura.

Nel
2003, nonostante il conseguito sgravio degli oneri di manutenzione della rete
idrica e senza dare comunque attuazione alla regolarizzazione dei rapporti con
la relativa sottoscrizione dei contratti, il Comune con delibera di giunta
Comunale n. 42/2003 stabiliva un primo aumento della quota fissa nella misura
del 50% in più rispetto alla precedente, passando quindi ad euro 30,99 per le
abitazioni; ad euro 154,94 per gli usi produttivi e ad euro 23,24 per gli usi
diversi.

Infine
deduceva il M. che per gli anni 2003 e 2004, cosi’ come richiestogli, aveva
provveduto al complessivo pagamento di euro 419,98 quale corrispettivo acqua
aumentato, nonchè al pagamento del canone per la raccolta, depurazione e
scarico delle acque reflue di euro 297,44 ” ovvero nella misura fissata e pari
all’80% della quota fissa per il corrispettivo dell’acqua.

In data
16/03/05, la giunta Comunale deliberava un ulteriore aumento del 100%
(abitazione e usi diversi) e del 30% (uso commerciale) della suddetta quot

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