Sulla caccia competenza esclusiva dello Stato – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 391 del 21/10/2005
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La Consulta dichiara
l’illegittimità costituzionale costituzionale dell’articolo unico della legge
della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13
agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per
la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la
regolamentazione dell’attività venatoria). Il limite stabilito dalla Legge
statale n.157/1992, secondo cui "la caccia è consentita da un’ora prima del
sorgere del sole fino al tramonto", non puo’ essere eluso dalla legislazione
regionale. La competenza esercitata dallo Stato in proposito è di tipo
esclusiva, volta a garantire la sopravvivenza delle specie cacciabili e, di
conseguenza, rispondente a fondamentali esigenze di tutela ambientale.
(07 novembre
2005)
CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 391 del 21/10/2005
composta dai
signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003,
n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 ” Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 22 ottobre 2003, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed
iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2003.
Visto
l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito
nell’udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri;
udito
l’avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con
ricorso notificato in data 22 ottobre 2003 e depositato il successivo 30
ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica
della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 ” Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria), in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione.
Secondo il
ricorrente, la legge impugnata eccederebbe l’ambito delle competenze regionali
consentendo di effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad
un’ora dopo il tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria
degli ungulati, anche per gli acquatici da appostamento in prossimità di masse
d’acqua stagnanti o corrente.
Sempre
secondo il ricorrente, la norma censurata non rispetterebbe gli
standards di tutela uniforme dettati dallo Stato allo
scopo di garantire l’equilibrio ambientale in maniera unitaria e soddisfacente
sul territorio nazionale. Il riferimento va, in particolare, all’art. 18 della
legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale, in attuazione di
obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio, rispondendo all’esigenza di
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema per il cui soddisfacimento, come
riconosciuto nella giurisprudenza di questa Corte, l’art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, ritiene necessario
l’intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale.
2. – La
resistente Regione Puglia si è costituita con una memoria depositata il 25
novembre 2003 e percio’ oltre il termine previsto dall’art. 23, comma 3, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
3. –
L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, in data 19 ottobre 2004, una
memoria nella quale insiste per l’accoglimento della questione.
Rileva la
difesa erariale che l’esito dell’intervento legislativo regionale è
rappresentato dall’estensione della fascia oraria di esercizio dell’attività
venatoria avente ad oggetto la selvaggina d’acqua fino ad un’ora dopo il
tramonto del sole. Siffatta disposizione si porrebbe in evidente contrasto con
l’articolo 18, comma 7, della legge statale n. 157 del 1992, il quale statuisce,
in termini perentori, che “la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere
del sole fino al tramonto”, con la sola eccezione dell’abbattimento selettivo
degli ungulati per massimo un’ora dopo il tramonto.
Tale
contrasto con la legge statale, che si configura quale legge posta a tutela
dell’ambiente, si tradurrebbe in un pregiudizio alle azioni di conservazione di
numerose specie di fauna selvatica e nell’invasione della competenza esclusiva
statale nel settore individuato nell’art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione.
Richiamata la
giurisprudenza costituzionale che, riguardo alla protezione dell’ambiente, ha
riconosciuto la competenza statale a dettare standards
di tutela minimi ed uniformi sull’intero territorio nazionale, il ricorrente
sottolinea che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dal
comma 7 dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la
sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rispondendo in modo
mirato all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Sul punto si
rappresenta come dato notorio, avallato dalla scienza etologica, il fatto che il
picco della concentrazione degli anatidi selvatici in corrispondenza degli
specchi d’acqua si verifica a ridosso del crepuscolo.
La legge
regionale avrebbe dunque inciso sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna
selvatica, procrastinando oltre il termine ultimo previsto dalla legge statale
la chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo ai volatili che dipendono
ecologicamente dalle zone umide.
Considerato
in diritto
1. – Il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 – Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dell’attività venatoria), in riferimento all’art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Secondo il
ricorrente, la legge impugnata, che consta del solo articolo 1, – consentendo di
effettuare il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un’ora dopo il
tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria degli ungulati,
anche per gli acquatici da appostamento in prossimità di masse d’acqua
stagnanti o corrente – non rispetterebbe gli standards
di tutela uniforme dettati dall’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), ed, in tal modo, si porrebbe in contrasto con l’articolo 117,
secondo comma, lettera s) della Costituzione che, per
la fissazione di tali standards, ritiene necessario
l’intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale.
la Regione
Puglia si è costituita nel presente giudizio con atto depositato il 25 novembre
2003 e cioè dopo la scadenza del termine di venti giorni decorrente dalla data
del deposito del ricorso, avvenuto il 30 ottobre 2003 (art. 23, comma 3, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). La
costituzione della Regione Puglia deve pertanto dichiararsi inammissibile, in
conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte circa la perentorietà,
anche per la parte resistente, dei termini per la costituzione in giudizio.
Sempre in via
preliminare va osservato che, sebbene nel ricorso si faccia riferimento generico
all’articolo 18 della legge n. 157 del 1992, la relazione ministeriale allegata
al verbale della riunione del Consiglio dei ministri, nella quale si è deciso
di sollevare la presente questione di legittimità costituzionale, indica, con
maggiore precisione, il comma 7 del medesimo art. 18, che ammette il
prolungamento della giornata di caccia oltre il tramonto solo per gli ungulati.
Pertanto, è dall’art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992 che deve
ritenersi integrato il parametro di legittimità costituzionale.
3. – La
questione è fondata.
Come questa
Corte ha più volte ribadito, sia con riferimento alle regioni ad autonomia
ordinaria sia alle regioni (e province) ad autonomia speciale (sentenze n. 226
del 2003 e n. 536 del 2002), la delimitazione temporale del prelievo venatorio
disposta dall’articolo 18 della legge n. 157 del 1992 “è da considerare come
rivolta