Le sottocommissioni dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non possono esaminare più di trecento candidati – TAR PIEMONTE, Sezione I, Sentenza n. 2904 del 12/10/2005
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Le
sottocommissioni dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato non possono esaminare più di trecento candidati. Lo afferma Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, secondo cui il numero massimo
di candidati è stabilito dalla legge per garantire sia la celerità delle
operazioni che la loro accuratezza. Il Tar ha infine precisato che, quando sia
stata consegnata sia la brutta che la bella copia, le sottocommissioni non
possono basare la loro valutazione solo sull’esame della minuta.
TAR PIEMONTE,
Sezione I, Sentenza n. 2904 del 12/10/2005
composto dai
magistrati:
– Alfredo
GOMEZ DE AYALA – Presidente
– Roberta
VIGOTTI – Consigliere
– Richard
GOSO – Referendario, estensore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
n. 1139/2005, proposto da M. R. A., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio
Ciccia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Susa n.
23;
contro
il MINISTERO
della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia
ope legis in corso Stati Uniti n. 45;
e contro
la
Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato, sessione 2004, istituita presso la Corte d’Appello di Torino, in
persona del Presidente pro tempore;
per
l’annullamento e/o disapplicazione,
previa
applicazione di idonea misura cautelare,
– del
giudizio di non ammissione della ricorrente alle prove orali di abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato;
– del verbale
della Prima Sottocommissione di Palermo, datato 27 aprile 2005, n. 26, di
correzione degli scritti, con il quale gli elaborati della ricorrente sono stati
ritenuti non idonei ai fini dell’ammissione alla prova orale, nonchè del
provvedimento di cui al verbale del 27/4/2005, con il quale la Prima
Sottocommissione esaminatrice di Palermo per gli esami di avvocato presso la
Corte di Appello di Torino, sessione 2004, a conclusione della correzione delle
prove scritte, ha attribuito il punteggio complessivo di 82 punti;
– dei giudizi
e delle valutazioni negativi espressi dalla Commissione d’esame in riferimento
ai pareri redatti in materia di diritto penale e di diritto civile, di cui al
verbale del 27/4/2005;
– dei criteri
di valutazione degli elaborati scritti dei candidati di cui al verbale del 11
gennaio 2005, redatto dalla Commissione esaminatrice istituita presso la Corte
di Appello di Palermo;
– di tutti
gli altri verbali della Commissione se e nella misura in cui siano lesivi della
pozione giuridica della parte ricorrente, e altresi’ di ogni altro atto e
provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale,
ancorchè non conosciuto ma comunque lesivo degli interessi della medesima.
Visti gli
atti e i documenti allegati al ricorso;
Vista la
domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli
atti tutti della causa;
Relatore alla
camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il referendario Richard Goso;
Uditi i
difensori intervenuti, come da verbale;
Rilevato in
fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente
ha partecipato all’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati, sessione
2004, presso la Corte d’Appello di Torino.
Al termine
delle prove scritte, svoltesi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2004, gli
elaborati dei candidati sono stati trasmessi per la correzione, come previsto
dall’articolo 22 del regio decreto n. 1578/1933, alla Commissione di esame
istituita presso la Corte d’Appello di Palermo.
Le votazioni
attribuite alla ricorrente, pubblicate nel mese di giugno 2005, sono state le
seguenti: 26 per il parere in materia civile, 26 per il parere in materia penale
e 30 per l’atto giudiziario.
Avendo
conseguito un punteggio complessivo di 82, inferiore al minimo stabilito in 90
punti, l’interessata non era ammessa a sostenere le prove orali.
Essa contesta
la legittimità di tale determinazione, deducendo all’uopo i seguenti motivi di
gravame:
I) violazione
di legge in relazione agli artt. 22, 23, 24 e 27 del regio decreto n. 37/1934.
Eccesso di potere per incongruità, carenza di istruttoria, travisamento dei
fatti e disparità di trattamento;
II)
violazione di legge in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di
potere per difetto assoluto di motivazione. Violazione di legge in relazione
all’art. 22, comma 9, del regio decreto-legge n. 1578/1933, convertito in legge
22 gennaio 1934 n. 36. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Violazione dell’art. 23, comma 3, del regio decreto n. 37/1934;
III) eccesso
di potere per disparità di trattamento rispetto a procedure valutative
identiche di pubblici concorsi;
IV)
violazione di legge in relazione agli artt. 17 bis e 30 del regio decreto n.
37/1934. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;
V) violazione
di legge in relazione agli artt. 17 bis e 22 del regio decreto n. 37/1934.
Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione;
VI)
violazione di legge in relazione agli artt. 17 bis e 30 del regio decreto n.
37/1934. Violazione dell’art. 22, comma 8, del regio decreto-legge n. 1578/1933.
Eccesso di potere per disparità di giudizio.
L’esponente
chiede, in conclusione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati; in via
cautelare, ne chiede la sospensione dell’esecuzione e l’ammissione,
eventualmente con riserva, alla prova orale.
Si è
costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con il patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel
merito, contrastandone la fondatezza.
DIRITTO
1) Il
Tribunale, valutata la rituale instaurazione del contraddittorio e la
sufficienza delle prove in atti, ritiene di dover definire il giudizio, in sede
di esame dell’istanza cautelare, con sentenza succintamente motivata, ai sensi
dell’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
2) In via
preliminare, deve essere vagliata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
proposta dalla difesa erariale, con riferimento all’omessa notificazione
dell’atto introduttivo del giudizio ad almeno un controinteressato.
L’eccezione
deve essere disattesa in quanto non sono ravvisabili controinteressati in senso
tecnico, ai quali debba essere notificato il ricorso, rispetto all’impugnazione
del provvedimento di non ammissione alle prove orali degli esami per
l’iscrizione all’albo degli avvocati.
3) Per cio’
che concerne il merito, conviene procedere, per l’incidenza sull’intera
procedura di esame, dalla disamina dell’ultimo motivo di ricorso con il quale
l’esponente deduce la violazione dell’articolo 22 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36.
Tale
articolo, sostituito prima dall’articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e,
successivamente, dall’articolo 1 bis del decreto legge 21 maggio2003, n. 112,
disciplina, tra l’altro, la nomina delle sottocommissioni d’esame e
prevede, al comma 8, che a ciascuna sottocommissione non possa essere assegnato
un numero di candidati superiore a trecento.
L’esponente
(non contrastata dall’Amministrazione) afferma che, nel caso di specie, erano
stati invece assegnati alla prima Sottocommissione d’esame presso la Corte
d’Appello di Palermo, che ne ha valutato le prove scritte, trecentocinquantanove
candidati.
La
Sottocommissione in parola ha conseguentemente provveduto, nei tempi ordinari
previsti dalla legge, a valutare gli elaborati di un numero di candidati
ampiamente superiore al contingente massimo previsto dal citato articolo 22,
comma 8, del regio decreto-legge n. 1578/1933.
La
circostanza sopra enunciata non costituisce, ad avviso del Collegio, mera
irregola