La quietanza anteriore al fallimento on prova la effettività del pagamento – CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I, Sentenza n. 14481 del 09/07/2005
Importante decisione della Corte sul valore
probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare. La Corte
ha affermato che dalla anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al
fallimento non puo’ ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento
quietanzato, giacchè solo dalla certezza dell’avvenuto pagamento, mediante
strumenti finanziari incontestabili (anche alla luce della legislazione
antiriciclaggio, che impone cautele e formalità particolari ove vengano
trasferiti valori superiori ad un certo importo), puo’ trarsi la prova del
pagamento del prezzo pattuito nell’atto di autonomia privata, idoneo al
trasferimento del bene. Sulla base di questo principio, la Corte di cassazione
ha confermato la sentenza di merito, la quale, facendo uso di presunzioni, era
pervenuta alla conclusione dell’avvenuta corresponsione al promittente
venditore, poi dichiarato fallito, della sola minor somma pagata con assegni, e
della simulazione della quietanza di pagamento della maggiore, di cui il
promissario acquirente assumeva il pagamento in contanti, ritenendo cosi’
raggiunta la prova della simulazione del patto relativo al prezzo di vendita.
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CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I,
Sentenza n. 14481 del 09/07/2005 (Presidente A. Criscuolo, Relatore F. A.
Genovese)