Privacy

Olimpiadi invernali Torino 2006: dal Garante prime indicazioni per il rispetto della privacy


Per l’uso dei dati
personali a fini di marketing occorre il consenso di chi acquista il biglietto


 

Prime indicazioni del
Garante per il rispetto delle norme sulla privacy in occasione dell’importante
evento del prossimo anno. Chi prenota e acquista i biglietti per i Giochi
olimpici invernali di Torino 2006 dovrà avere la possibilità di scegliere
liberamente se dare o meno il consenso a che i suoi dati vengano usati a fini di
marketing.

Lo ha stabilito il Garante
in un provvedimento  adottato dopo la segnalazione di un acquirente al quale era
stato chiesto un consenso "omnibus"
al trattamento dei dati personali per  l’acquisto e il recapito dei biglietti
nonchè per autorizzare l’uso dei dati  a fini di marketing, anche tramite
telefono cellulare ed e-mail.

Il Garante ha invitato il
Toroc (Torino Organising Committee XX
Olympic Winter Games
) – il comitato organizzatore che gestisce tra
l’altro, avvalendosi anche di altri soggetti, il servizio di biglietteria sul
territorio e on line – ad apportare le necessarie modifiche all’informativa e al
modello per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali. I
modelli riformulati dovranno essere sottoposti all’Autorità entro novembre.

Nel provvedimento, l’Autorità
ha innanzitutto precisato che il consenso non è necessario per l’acquisto e il
recapito dei biglietti.

Restano, dunque, valide le
prenotazioni dei biglietti finora effettuate. Il Toroc non potrà, invece,
utilizzare i dati per fini commerciali a meno di non richiedere uno specifico
consenso. Le informative agli acquirenti, poi, dovranno essere fornite in modo
completo, in unico contesto e senza rinviare a successive informazioni.

Il Garante, infine, si è
dichiarato disponibile ad offrire, nel rispetto dei ruoli reciproci e qualora
venisse formalizzata una richiesta da parte del Toroc, tutta la necessaria
collaborazione per assicurare giochi olimpici a "prova di privacy".

 


Informativa e consenso –
Biglietti on line e marketing: indicazioni del Garante


IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in
presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATA la segnalazione
presentata da Enrico Aliberti nei confronti di
"Torino Organising Commitee XX Olympic Winter
Games"
(Toroc);

ESAMINATE le deduzioni
svolte da Toroc nelle comunicazioni del 12 maggio 2005 e 22 settembre 2005;

VISTA la documentazione in
atti;

VISTO l’art. 154, comma 1,
lett. b) e c), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni
dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco
Pizzetti;


PREMESSO

1. Dopo aver prenotato
l’acquisto di biglietti per assistere agli eventi
"Giochi Torino 2006"
, il sig.
Enrico Aliberti ha sottoposto all’attenzione del Garante la circostanza di aver
dovuto prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali a sè
riferiti, con un’unica dichiarazione atta non solo a renderne possibile
l’utilizzazione ai fini dell’esecuzione del contratto (in particolare,
l’acquisto e il recapito dei biglietti), ma altresi’ idonea ad autorizzare il
perseguimento della diversa finalità di
marketing
.

A seguito di tale segnalazione questa Autorità ha svolto autonomi accertamenti
ed ha richiesto ulteriori informazioni a
"Torino Organising Commitee XX Olympic Winter Games"
(Toroc)
–operando detto soggetto in qualità di titolare del trattamento (sia con
riguardo alla vendita operata grazie alla società Ticketone, sia rispetto a
quella realizzata tramite il sito web
all’indirizzo   http://www.torino2006.org)–
in relazione alle operazioni di trattamento svolte nell’ambito del servizio di
biglietteria per la partecipazione agli eventi "Giochi Torino 2006", con
particolare riferimento ai profili relativi all’acquisizione del consenso e
all’informativa resa agli interessati.

2. Le risultanze
istruttorie hanno confermato la qualità di titolare del trattamento in capo a
Toroc per quanto attiene allo svolgimento dei servizi di biglietteria: cio’ si
evince dai modelli nei quali era resa l’informativa unitamente alla raccolta del
consenso e non è contestato nelle comunicazioni del Toroc.

E’ altresi’ emerso che sia nei modelli utilizzati dalla società
Ticketone
, sia in quelli resi
disponibili nel sito web sopra richiamato, viene richiesto il consenso
dell’interessato per "l’adempimento della
Sua richiesta scritta di prenotazione/acquisto dei biglietti relativi agli
eventi previsti nell’ambito dei Giochi Torino 2006".

Inoltre, nel modello di raccolta del consenso utilizzato da
Ticketone
, alla formula appena
indicata viene associata, sottoponendola ad un’unica accettazione da parte
dell’interessato, anche l’autorizzazione al compimento di attività
pubblicitarie o comunque promozionali da parte del Toroc. La relativa
informativa, resa succintamente, puo’ essere visionata nella sua versione
integrale solo accedendo ad un testo disponibile on-line all’indirizzo web 

www.torino2006.org/…
 al quale è fatto espressamente rinvio nel modello
utilizzato dal rivenditore (che peraltro
"viene trattenuto presso il punto vendita"
).

In relazione, invece, al modello di raccolta dei dati presente nel sito web da
compilarsi in occasione della prenotazione/acquisto del biglietto, gli
accertamenti effettuati evidenziano la "preselezione" (che appare
automaticamente in occasione della compilazione del
form
) delle caselle nelle quali viene reso il consenso non
solo per l’esecuzione degli obblighi contrattuali, ma anche per finalità
ulteriori e distinte rispetto a questa, ed in particolare per le finalità
pubblicitarie o comunque promozionali.

In entrambi i modelli sopra
richiamati è altresi’ prevista la possibilità di fare uso di particolari
tecniche di comunicazione, quali la posta elettronica o l’utenza di telefonia
mobile, ai fini di invio di materiale pubblicitario o promozionale da parte del
Toroc (o di terzi).

3. Alla luce della
documentazione acquisita e tenuto conto delle osservazioni formulate dal Toroc
(nelle comunicazioni del 12 maggio 2005 e 22 settembre 2005), questa Autorità
ravvisa taluni profili di violazione della disciplina vigente in relazione al
trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del servizio di
biglietteria e pertanto, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice
intende prescrivere con il presente provvedimento le misure necessarie al fine
di rendere i trattamenti di seguito indicati conformi alle disposizioni
contenute nel Codice.

In particolare, al di là della possibilità di prescindere dalla richiesta del
consenso nella modellistica della quale Toroc si avvale per la
"prenotazione/acquisto dei biglietti relativi
agli eventi previsti nell’ambito dei Giochi Torino 2006"
–atteso il
contenuto dell’art. 24, comma 1, lett. b) del Codice–, profili di illiceità
emergono, per ragioni diverse, rispetto alla formulazione del consenso e della
connessa informativa (aspetti non di rado strettamente collegati, come pure si
è evidenziato nel provvedimento
a carattere generale del 13 gennaio 2000
, in Boll.
n. 11-12/2000
, p. 39, 43, con riferimento all’effetto di un’informativa
incompleta sul consenso).

3.1. Con specifico riguardo
al modello di raccolta del consenso utilizzato da
Ticketone
, diversamente da quanto
sostenuto dal Toroc –secondo cui "solo
previa espressione di uno specifico consenso da parte [dell’utente] i dati
potranno essere utilizzati per finalità di comunicazioni commerciali […]"

(comunicazione del 12.5.05, p. 4; analogamente nella comunicazione del 22.9.05,
p. 5, punto c)–, il consenso per il perseguimento di finalità di marketing non
è distinto (come si è fatto rilevare sopra al punto 2) da quello (pur non
necessario, come si è appena precisato) prestato per il conferimento dei dati
necessari a dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Ne deriva che
l’autorizzazione al trattamento dei dati per finalità di marketing non soddisfa
i requisiti posti dal legislatore, secondo il quale il "consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato" (art. 23, comma 3, del Codice): nel caso di
specie, infatti, non puo’ definirsi "libero", ma necessitato, il consenso al
trattamento dei dati personali che l’interessato "deve" prestare (aderendo a un
testo predisposto unilateralmente dalla controparte contrattuale) quale
condizione per il conseguimento della prestazione richiesta. In tal modo,
infatti, i dati personali, lecitamente raccolti dal titolare (e conferiti
dall’interessato) per il perseguimento di una determinata finalità
(l’esecuzione del rapporto contrattuale), vengono di fatto piegati ad un
utilizzo diverso dallo scopo originario che ne aveva giustificato la raccolta,
in violazione del principio di finalità (art. 11, comma 1, lett. b), del
Codice).

A questo proposito merita
rilevare in via incidentale che, nel corso del procedimento, Toroc ha
rappresentato l’intenzione (chiaramente desumibile dall’affermazione riportata
in calce all’allegato II, comunicazione Toroc del 12 maggio 2005) di apportare
alcune modifiche al testo dell’informativa attualmente resa alla clientela, con
l’inserimento della seguente frase: "Il
mancato consenso al trattamento dei dati per fini commerciali o un rifiuto di
rispondere non avrà alcuna conseguenza sul suo acquisto".

Con riguardo, poi,
all’informativa resa, è altresi’ preferibile (come già sostenuto nel Provv. 13 gennaio 2000,
in Boll.
n. 11-12/2000
, p. 42) che gli elementi della stessa compaiano in un unico
contesto –salvo che, anche ai sensi e per gli effetti della disposizione
contenuta nell’art. 13, comma 3 del Codice, esigenze di spazio consiglino o
impongano di ricorrere a soluzioni alternative (quale, ad esempio, quella
prefigurata dal Toroc di affiggerne il testo presso il punto vendita: cfr.
allegato II, comunicazione 12 maggio 2005)– evitando, in armonia con il
principio di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), un’eccessiva
frammentazione dei vari elementi della medesima, come attualmente risultanti dal
descritto rinvio ad un testo presente all’indirizzo web www.torino2006.org/….

Ulteriori profili di
difformità rispetto alla

https://www.litis.it

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