Sistema radiotelevisivo e divieto di trasmissioni pornografiche – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 17284 del 25/08/2005
La legge che disciplina il sistema
radiotelevisivo pubblico e privato (legge 6 agosto 1990, n. 223) configura (con
l’art. 15, decimo comma) la violazione del divieto di trasmissione di programmi
contenenti scene pornografiche come un illecito amministrativo di pericolo
presunto o astratto, giacchè, secondo la previsione legislativa, alla
realizzazione della condotta vietata si accompagna, tipicamente o generalmente,
la messa in pericolo del bene protetto, il buon costume, che il legislatore,
ponendo il divieto assoluto di trasmissione di programmi aventi quel contenuto,
ha inteso incondizionatamente tutelare. Ne consegue che la trasmissione
contenente scene pornografiche non cessa di essere illecita per il solo fatto
che essa vanga mandata in onda al di fuori della fascia oraria protetta o anche
nel cuore della notte. Nel caso di specie, l’illecito contestato si riferiva
alla trasmissione – in un contesto di pubblicizzazione di linee telefoniche "hot
line" a mezzo di "spots" pubblicitari ciclici in ore notturne – di immagini
raffiguranti particolari rapporti intimi lascivi tra donne. La Corte di
cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva
rigettato l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione
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CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 17284 del 25/08/2005
(Presidente G. Losavio, Relatore S. Petitti)