Il superamento del periodo di comporto legittima il licenziamento per giustificato motivo obiettivo – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 11092 del 26/05/2005
La sentenza, contrapponendosi a Cass. n. 18199
del 2002, ritiene assimilabile il licenziamento individuale per superamento del
periodo di “comporto” non al licenziamento disciplinare, ma al licenziamento per
giustificato motivo obiettivo, e ne trae la conseguenza che il datore di lavoro
non ha l’obbligo di contestare analiticamente le singole assenze al lavoratore,
potendosi limitare ad indicare il numero totale delle assenze verificatesi in un
determinato periodo.
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CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 11092 del 26/05/2005 (Presidente S. Mattone, Relatore S. Toffoli)