Giustizia sportiva e Arbitrato irrituale. Cofigurabilità del vincolo – CASSAZIONE CIVILE; Sezione I, Sentenza n. 18919 del 28/09/2005
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L’art. 24 dello statuto della Federazione
Italiana Gioco Calcio (associazione con personalità giuridica di diritto
privato) ” il quale prevede l’impegno di tutti coloro che operano all’interno
della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i
provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla FIGC,
dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all’attività
sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed
economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica
autorizzazione, di devolvere le relative controversie all’autorità giudiziaria
statale ” integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, senza che
tale qualificazione possa ritenersi modificata dal d.l. n. 220 del 2003,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, adottato per porre
rimedio ad una situazione di estrema incertezza in ordine alla individuazione
delle squadre di calcio aventi titolo a partecipare ai campionati della stagione
2003-2004. Tale decreto, infatti, non solo prevede l’onere per gli iscritti di
adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza
dell’ordinamento sportivo, ma subordina altresi’ al previo esaurimento dei gradi
della giustizia sportiva anche il ricorso alla giustizia statuale nelle materie
ad essa riservate. In tal modo, il vincolo di giustizia sportiva, già operante
per le clausole inserite negli statuti federali, ripete la propria legittimità
da una fonte legislativa. Si deve peraltro escludere che le norme che pongono
tale vincolo violino gli artt. 24 e 102 Cost., giacchè, mentre il fondamento
dell’autonomia dell’ordinamento sportivo deve essere rinvenuto negli artt. 2 e
18 Cost., l’istituto dell’arbitrato irrituale costituisce espressione
dell’autonomia privata costituzionalmente garantita.
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CASSAZIONE CIVILE; Sezione I, Sentenza n. 18919 del 28/09/2005 (Presidente G. Olla, Relatore M. R. San Giorgio)