Lavoro subordinato, licenziamento individuale ed obbligo di reperibilità del medico – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 14816 del 14/07/2005
La Corte precisa il contenuto della condizione
di “reperibilità” prevista per il personale medico. Essa implica l’obbligo per
il medico di mettersi in condizione di poter essere reperito con mezzi ordinari
e con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, estesa anche al
controllo del corretto funzionamento degli strumenti a sua disposizione –
teledrin e telefono, fisso o mobile, etc. – , nonchè delle proprie condizioni
fisiche ( eventualmente con richiesta di sostituzione, in caso di eccessiva
stanchezza), dovendosi escludere la legittimità di una prassi che consenta il
reperimento del medico di turno a mezzo delle forze dell’ordine o del servizio
118.
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CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 14816 del 14/07/2005
(Presidente G. Sciarelli, Relatore C. Di
Iasi)