Se non si rinviene la compia della sentenza ritualmente depositata il giudice dell’impugnazione non può dichiarare improcedibile l’appello – CASSAZIONE CIVILE, Sezionr III, Sentenza n. 15206 del 19/07/2005
Se l’appellante ha ritualmente depositato la
copia autentica della sentenza impugnata, e la stessa non si rinviene al momento
della decisione, il giudice dell’impugnazione non puo’ dichiarare improcedibile
l’appello, ma deve disporne la ricerca da parte della cancelleria e, in caso di
esito negativo, deve concedere all’appellante un apposito termine per rinnovarne
il deposito. E’ quanto afferma la Cassazione, III Sezione civile, nella sentenza
n. 15206/05. La Corte precisa che il
Giudice di
appello ha il dovere, sin dalla prima udienza, di segnalare le questioni
rilevabili d’ufficio, quale appunto la mancanza negli atti di parte della
sentenza impugnata,.
Allegato Pdf:
Sentenza n. 15206 del 19 luglio 2005
(Sezione Terza Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore D.
Calabrese)