Giustizia, Castelli a Casini: ”Dati su ex Cirielli sono prontì’
Roma, 3 ottobre – In
merito alla lettera inviata dal Presidente della Camera, Pier Ferdinando
Casini, al Ministro della Giustizia, Roberto Castelli, per
chiedere che il Ministero faccia avere anche a Montecitorio lo studio
sull’impatto della ex Cirielli, il Ministro Castelli, si legge in una nota del
Ministero, ”conferma di aver ricevuto tale lettera in data odierna alle ore
18.15 e specifica che tre ore di tempo da quando una missiva entra nel
Ministero per poi finire sul tavolo del Ministro non è un tempo eccessivo.
Precisa inoltre che i dati richiesti dal Presidente Casini saranno trasmessi
immediatamentè’. Il Ministro ”ribadisce comunque che in data 20 settembre
2005 aveva dato seguito alla lettera inviata lo scorso 15 settembre 2005 dalla
Commissione Giustizia, dichiarando che i dati allora in suo possesso erano
‘parziali ed inidonei a fornire un’esatta valutazione dell’impatto globale
della normativa in itinerè. In tale sede il Ministro specificava altresi’:
‘Ove tuttavia la Commissione volesse ugualmente prendere visione di tale
documentazione, a sua richiesta, sono sin d’ora pronto a trasmetterlà. Ma
nessuna richiesta in tal senso è mai pervenuta, anzi si ribadisce che prima
delle ore 18.15 di oggi soltanto la Presidenza della Repubblica aveva inoltrato
specifica richiesta. Pertanto nessuna inadempienza del Ministero si è mai
verificatà’. Questa la replica del Guardasigilli al Presidente della Camera,
Pier Ferdinando Casini che nel pomeriggio lo aveva invitato a trasmettere alla
Camera i dati sugli effetti della ‘ex Cirielli’, su richiesta dell’Assemblea di
Montecitorio. Il provvedimento che riduce i tempi di prescrizione di molti
reati approderà domani nell’aula della Camera. Proprio in vista dell’approdo a
Montecitorio ieri l’Associazione nazionale magistrati aveva accusato il
Guardasigilli di non aver ”inspiegabilmentè’ fornito al Parlamento i dati
sull’impatto della ‘ex Cirielli’, impedendo cosi’ alle sedi legislative di
avere un quadro ”preciso” sugli effetti della Riforma prima di deliberare.
Secondo quanto riportato ieri dagli organi di informazione -ricorda la nota di
Montecitorio- il ministero della Giustizia, con un comunicato del 30 settembre
scorso, ha reso noto di aver trasmesso la documentazione in materia al
Presidente della Repubblica, dichiarando successivamente che nessun altra
istituzione ha avanzato richiesta per ottenere i dati sull’impatto della citata
proposta di legge sui processi in corso. A questo riguardo, nella lettera, il
presidente Casini ricorda che ”una espressa richiesta in tal senso è stata
formulata il 15 settembre 2005 dalla commissione Giustizia della Camera, ai
sensi dell’articolo 79, commi 5 e 6, del Regolamento, come risulta dal
resoconto della seduta di tale Commissione del 20 settembre 2005”.
Il ddl è fortemente contestato dall’opposizione. In particolare sono due gli
articoli più osteggiati: il 6 e 10, che riguardano i tempi di prescrizione e
l’entrata in vigore delle nuove norme. Proprio questi due punti, infatti, hanno
guadagnato al ddl il nomignolo di ‘salvapreviti’, attribuitogli dall’Unione,
che per modificare il ddl ha presentato circa ottanta emendamenti di cui 52
concentrati sui due articoli contestati.
Gli emendamenti all’articolo 6 della legge chiedono la sospensione dei termini
di prescrizione quando viene sospeso il procedimento penale per impedimenti
delle parti o su richiesta dell’imputato e del suo difensore, e l’estensione
dei reati per i quali ”l’interruzione della prescrizione puo’ comportare
l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescriverè’. Ben 15 gli
emendamenti che propongono di modificare l’ultimo articolo della legge, il 10,
che, come da prassi, indica l’entrata in vigore del ddl ”il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficialè’. In questo caso gli
strali dell’Unione sono finiti contro i commi 2 e 3 che, in sintesi,
stabiliscono che la legge non si applica ai procedimenti e processi in corso
”se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi” di quelli
precedenti; e che invece si applica se ”per effetto delle nuove disposizioni i
termini di prescrizione risultano più brevi”.