Anche nel giudizio di separazione personale di coniugi la pronuncia non definitiva sullo status è insuscettibile di appello differito – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 15157 del 18/07/2005
La disposizione dettata dalla legge sul
divorzio (art. 4, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nella
formulazione introdotta dall’art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), secondo la
quale, a fini acceleratori della definizione del rapporto personale tra i
coniugi, la pronuncia sullo status, resa con sentenza non definitiva, è
insuscettibile di appello differito, si rende applicabile anche ai giudizi di
separazione personale. Secondo la Corte, detta regola, ancor più che
compatibile, è coessenziale al regime impugnatorio della sentenza parziale
sulla domanda di separazione, atteso che una decisione siffatta non avrebbe
ragione di essere anticipata ove, con lo strumento dell’appello differito, fosse
consentito di bloccarne poi l’efficacia, mantenendola comunque legata ai tempi
di decisione sul merito della domanda in ordine all’addebito, in tal modo
condizionando la legittima aspirazione a conseguire lo stato di separato, quale
necessaria condizione precedente alla definitiva rescissione del vincolo
matrimoniale, alle esigenze istruttorie relative a questioni accessorie ancora
da definire. La Corte ha precisato anche che al giudice della domanda di
divorzio spetta di valutare l’inammissibilità della riserva di appello
differito avverso la sentenza parziale di separazione ai fini della verifica del
presupposto dell’intervenuto giudicato sulla separazione.
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CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 15157 del 18/07/2005