Norme & Prassi

La riforma elettorale approvata in Commissione. Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula

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Arriva il si della Commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma
elettorale con modifiche che prevedono un sistema elettorale proporzionale con
indicazione del premier, un premio di maggioranza, e soglie di sbarramento
differenziate: del 2% se la lista di un partito è in una coalizione, del 4%
invece se concorre da sola.Prevista una soglia di sbarramento minima del il 10%
dei voti nazionali anche per la coalizione. Il premio di maggioranza è
determinato in modo da garantire alla coalizione che ha ottenuto più voti a
livello nazionale un minimo di seggi: 340 alla Camera e 170 al Senato. Se la
coalizione con i propri voti ha diritto a quel numero di parlamentari, o anche
di più, non scatta alcun premio di maggioranza. Il testo passa ora all’esame
dell’Aula.

 

TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Modifiche alle
norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Articolo 1

(Modifiche al sistema di
elezione della Camera dei deputati)

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957",
è sostituito dal seguente:

"Art.1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a
liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle
circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo
unico.

Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con
l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77,
53 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".

2. L’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal
seguente:

Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un
diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e
promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone
di un voto per la scelta della lista ai fini
dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica
scheda recante il contrassegno di ciascuna lista".

3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento
anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti:

In caso di scioglimento della Camera dei deputati,
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni.".

4. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica n.361 del 1957 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici
organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da
essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere
reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata
contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le
dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso
contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di
cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il
programma elettorale e dichiarano il nome e cognome della persona da loro
indicata per la carica di Presidente del
Consiglio dei Ministri. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro
collegati depositano lo stesso programma e dichiarano
lo stesso nome e cognome della persona da loro indicata per la carica di
Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Entro il trentesimo giorno antecedente quello
della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco
delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio
centrale nazionale che, accertata la regolarità delle
dichiarazioni, provvede, antro il ventesimo giorno precedente quello della
votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’elenco dei collegamenti ammessi ".

5. All’articolo 15, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del 44° e non oltre le
ore 16 del 42° " sono sostituite dalle seguenti: " del 54° e non oltre le ore 16
del 52° ".

6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 18-bis.1.
La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con
metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di
2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni
con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e
da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento
della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni
il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla meta. Le sottoscrizioni devono
essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione
firmata ed autenticata da un notaio o da uno del soggetti di cui all’articolo 14
della legge 21 marzo 1990, n.53. Per i cittadini residenti all’estero
l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o
consolare.

2. Ogni lista, all’atto
della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo
un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di
candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla
circoscrizione".

16-bis.All’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, è soppresso il secondo periodo.

7. All’articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, i commi primo e secondo sono sostituiti dai
seguenti:

" Le liste dei candidati, insieme con gli atti di
accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste
elettorali dei candidati, devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione,
alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella tabella
A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 45° giorno alle ore 20 del
44° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo
suddetto, la cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta
quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Entro dieci giorni dalla presentazione delle liste
dei candidati deve essere presentata la dichiarazione di presentazione della
lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di
elettori esclusivamente nel corso dei predetti dieci giorni ".d.

8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente,
sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali
del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico C
riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente
presentata nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.

2. Sulle schede per
l’attribuzioni dei seggi i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla
stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto
l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste
non collegate, nonchè l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna
coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui
all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il
diametro di centimetri tre ".

9. L’articolo 77 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal
seguente:

" Art. 77. – 1.
L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le Operazioni di
cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o
più esperti scelti dal presidente:

    1. determina la cifra
      elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma
      dei voti conseguiti dalla lista
      stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
    2. comunica all’Ufficio
      centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale
      circoscrizionale di ciascuna
      lista nonchè, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale
      dei voti validi della circoscrizione ed il totale
      dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista".

10. L’articolo 83 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

Art. 83. – 1. L’Ufficio
centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici
centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno
o più esperti scelti dal presidente:

    1. determina la cifra
      elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla
      somma delle cure elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole
      circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
    2. determina poi la cifra
      elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla
      somma delle cifre
      elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa,
      nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non
      collegate ed individua quindi la coalizione di lis

      https://www.litis.it

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