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Ddl Camera 4604 – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento

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Ddl Camera
4604 – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità
delle sentenze di proscioglimento


Art. 1.

1. L’articolo
593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 593. (Casi di appello). – 1. Salvo quanto
previsto dagli articoli 443, comma 3, e 448, comma 2, il pubblico ministero e
l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.

2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le
quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda".


Art. 2.

(soppresso)


Art. 3.

(soppresso)


Art. 4

1.
All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: ",
quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse.


Art. 5.

1.
All’articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
"1-bis. Il pubblico ministero , al termine delle
indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è
pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai
sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori
elementi a carico della persona sottoposta alle indagini".


Art. 6.

1. L’articolo
428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 428. – (Impugnazione della sentenza di non luogo a
procedere). – 1.
Contro la sentenza di non luogo a procedere possono
proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b)
l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il
fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

2. La persona
offesa puo’ proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti
dall’articolo 419, comma 7 La persona offesa costituita parte civile puo’
proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 del codice di
procedura penale.
3. Sull’impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le
forme previste dall’articolo 127".


Art. 7.

1. Il comma 1
dell’articolo 533 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se
l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni
ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali
misure di sicurezza".


Art. 8.

1. L’articolo
580 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 580. – (Conversione del ricorso in appello). – 1.
Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione
diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il
ricorso per cassazione si converte nell’appello".


Art. 9.

1. Al comma 1
dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera d) è
sostituita dalla seguente:
"d) mancata assunzione di una prova decisiva quando
la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile";

b) la lettera e) è
sostituita dalla seguente:
"e) se manca o è contraddittoria o è manifestamente
illogica la motivazione".


Art. 10.

1. 1. Il
comma 1 dell’articolo 652 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
"1. La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei
giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel
processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza
ha effetto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato
non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un
dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima".


Art. 11.

1. La
presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della medesima.
2. L’appello proposto prima della data di entrata in vigore della presente legge
contro una sentenza di proscioglimento si converte in ricorso per cassazione.
Possono essere presentati nuovi motivi entro sessanta giorni.

3. Nel caso che sia annullata una sentenza di condanna di una corte di assise di
appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di
assoluzione, si applica la lettera c) del comma 1
dell’articolo 623 del codice di procedura penale.

 

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