Norme & Prassi

La sanatoria per la patente a punti – Decreto Legge Cdm 16/09/2005 Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità ed urgenza di assumere iniziative normative in

seguito all’adozione della sentenza della Corte Costituzionale 24 gennaio 2005,
n.


27, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis,
comma 2,


del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come


successivamente integrato e modificato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del….;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con  il Ministro dell’interno;



 



 



EMANA



il seguente decreto-legge

 

 



Art. 1


Disposizioni
sulla patente a punti


 


1.    

All’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:


a)               


il quarto periodo è sostituito dal seguente: “La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile
della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario
del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve
fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di
notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione.”;


b)               


il sesto periodo è sostituito dal seguente: “Il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00”.


 


2.    

Il punteggio decurtato dalla patente di guida del
proprietario del veicolo, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora non sia stato identificato il
conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da
parte dell’interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’Interno, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi
gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i
provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di
perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da
riattribuirsi a norma del presente comma.


 


 


 


 


 


 


 



Art. 2



                                       Entrata in vigore

1. Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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