Minori: effetti del raggiungimento della maggiore etàprima dell’inizio del giudizio di impugnazione – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 15783 del 28/07/2005
La Corte di Cassazione, con
sentenza n. 15783 del 28.07.05, si è pronunciata in relazione alla
individuazione del destinatario della notifica dell’impugnazione, nel caso del
raggiungimento della maggiore età del soggetto costituito in giudizio a mezzo
dei suoi legali rappresentanti, perchè minore, durante il giudizio di primo
grado.
In particolare, la Corte di
Cassazione richiamando il principio secondo cui il diritto di difesa ha
contenuto di pienezza, correlato al suo rapporto di necessità con l’esercizio
della tutela giurisdizionale, sottolinea, che il diritto ad essere informarti
delle situazioni soggettive o oggettive, condiziona il concreto esercizio della
attività difensiva e che in mancanza è ravvisabile una violazione dell’art.
24 cost. anche nel caso di violazioni di fatto cui la legge ricollega o
subordina l’esercizio del diritto.
In sostanza,la Corte
sostiene che in presenza di un vizio, che non attiene alla notificazione, ma
alla individuazione della parte nei cui confronti il potere impugnatorio deve
esseere esercitato, il sistema non prevede una possibilità di rinnovazione
dell’atto e sottopone la parte alle preclusioni derivanti dall’aver indirizzato
in modo errato l’atto di impugnazione a differenza di quelli disciplinati dalla
novella del 1990, in ordine ai quali l’art. 164 cpc predispone uno strumento per
sanare, con efficacia ex tunc, il vizio della citazione in mancanza o di
incertezza di alcuni requisiti, cosi’ da offrire un congruo margine di tutela al
soggetto incolpevole. Nel caso de quo – il raggiungimento della maggiore età
nel corso del processo- il problema di tutela della parte incolpevole, non ha
ragione di essere posto, atteso che lo stato di incapacità per un minore di
età è naturaliter temporaneo.
Infatti , la maggiore età
non costituisce un evento imprevedibile, ma è accadimento inevitabile nell’an
ed agevolmente riscontrabile nel quando, talora desumibile dalla durata stessa
del processo, cosi’ che il processo nel quale è parte il minore deve
considerarsi suscettibile di subire modifiche in ordine alla rappresentazione in
giudizio.
(Anna Sabia, 15 Settembre
2005)
Allegato Pdf:
Sentenza n. 15783 del 28 luglio 2005