Legittime le autorizzazioni di Bankitalia alla Banca Popolare di Lodi – TAR LAZIO, Sezione I, Sentenza n. 6157 del 09/08/2005
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E’
legittima l’autorizzazione rilasaciata dalla Banca d’Italia alla Banca Popolare
di Lodi relativamente all’acquisizione delle azioni di Antonveneta. Lo ha deciso
il Tar Lazio che ha anche chiarito che l’autorizzazione è stata rilasciata nel
rispetto del principio di imparzialità ed ha correttamente tenuto conto della
diversa natura delle richieste presentate. Infatti la richiesta della ABN AMRO,
a differenza di quelle della Banca Popolare di Lodi, aveva posto problemi in
termini di acquisizione del controllo della Antonveneta. Il mancato rilascio
delle autorizzazioni, quindi, non è dovuto alla preferenza per le banche
italiane, ma al fatto che la posizione e la finalità delle richieste delle due
banche erano differenti.
TAR LAZIO, Sezione
I, Sentenza n. 6157 del 09/08/2005
SENTENZA
sul ricorso n.
3861/2005 R.g.
proposto da
ABN AMRO Holding
N.V., società per azioni di diritto olandese, in persona del sig. T. de S.,
nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, e del sig. H. W.
N. V., nella sua qualità di segretario del Consiglio di Amministrazione, suoi
legali rappresentanti pro tempore, ed altresi’ da ABN AMRO Bank N.V., società
per azioni di diritto olandese, in persona dei medesimi sig. T. de S., membro
del Consiglio di Amministrazione, e sig. H.W. N. V., nella sua qualità di
segretario del Consiglio di Amministrazione, suoi legali rappresentanti pro
tempore, entrambe rappresentante e difese, anche disgiuntamente tra loro, dalla
prof. avv. Luisa Torchia, dall’avv. Roberto Casati, dall’avv. Giuseppe
Scassellati Sforzolini, dall’avv. Ferdinando Emanuele e dall’avv. Tommaso Di
Nitto, elettivamente domiciliate in Roma, Via Sannio n. 65, presso lo studio
legale della "Prof. Avv. Luisa Torchia ed altri s.t.p."
contro
la Banca d’Italia,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
prof. Agostino Gambino e prof. Massimo Luciani, nonchè dagli avv.ti Marino
Ottavio Perassi e Olina Capolino della propria Avvocatura interna, elettivamente
domiciliata presso questi ultimi in Roma, Via Nazionale n. 91
e nei confronti di
Banca Popolare di
Lodi s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti prof. Natalino Irti, prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Marcello
Molè, Francesco Gianni, Antonio Lirosi e Piero Fattori, elettivamente
domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio legale
Gianni, Origoni, Grippo & Partners
con l’intervento
ad opponendum di
L.T., L.F. e L E.,
rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Medugno, presso il cui studio in Roma,
Via Panama n. 12, hanno eletto domicilio
per l’annullamento
(ricorso) "dei
provvedimenti, non conosciuti, con i quali la Banca d’Italia ha autorizzato la
Banca Popolare di Lodi a superare le soglie del 10% e 15% di partecipazione nel
capitale sociale di Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. (‘Antonvenetà); del
provvedimento, anch’esso non conosciuto, con il quale la Banca d’Italia ha
autorizzato la Banca Popolare di Lodi ad acquisire una partecipazione superiore
al 20% nel capitale sociale di Antonveneta; del provvedimento in data 19 aprile
2005, prot. n. 381297, avente per oggetto ‘Partecipazione al capitale di
Antonvenetà, nella parte in cui la Banca d’Italia ha negato alle ricorrenti
l’autorizzazione ad acquisire una partecipazione superiore al 20% in Antonveneta;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente";
(motivi aggiunti)
"del provvedimento della Banca d’Italia, prot. n. 153399, datato 14 febbraio
2005, reso parzialmente noto all’udienza del 28 aprile 2005, con il quale la
Banca d’Italia ha autorizzato la Banca Popolare di Lodi [ ] ad acquisire azioni
della Banca Antoniana Popolare Veneta [ ] fino al 14,9% del capitale sociale
della stessa; del provvedimento della Banca d’Italia, prot. n. 345390, datato 7
aprile 2005, reso parzialmente noto all’udienza del 28 aprile 2005, con il quale
la Banca d’Italia ha autorizzato la BPL ad acquisire azioni della BAPV fino al
29,9% del capitale sociale della stessa".
Visti il ricorso
con i relativi allegati ed i successivi motivi aggiunti;
visti gli atti di
costituzione in giudizio della Banca d’Italia, della Banca Popolare di Lodi e
dei sunnominati intervenienti;
viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti
tutti della causa;
sentiti alla
pubblica udienza del 13 luglio 2005, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza,
gli avv.ti Luisa Torchia, Giuseppe Scassellati Sforzolini, Tommaso Di Nitto e
Roberto Casati per le ricorrenti, Agostino Gambino, Massimo Luciani, Olina
Capolino e Marino Ottavio Perassi per la Banca d’Italia, Natalino Irti, Vincenzo
Cerulli Irelli, Francesco Gianni, Marcello Molè e Antonio Lirosi per la
controinteressata, ed infine Luigi Medugno per gli intervenienti;
visto il
dispositivo n. 238 del 2005;
ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
(Omissis…)
DIRITTO
1. Il ricorso in
esame concerne i provvedimenti con i quali la Banca d’Italia: a) ha autorizzato
BPL ad acquisire una partecipazione nel capitale sociale di Antonveneta dapprima
fino al 14,9% (provvedimento del 14.2.2005) e in un secondo momento fino al
29,9% (provvedimento del 7.4.2005); b) ha negato ad ABN AMRO, odierna
ricorrente, l’autorizzazione ad acquisire una partecipazione superiore al 20%
del capitale sociale di Antonveneta (provvedimento del 19.4.2005).
L’avvenuto
rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla ricorrente (provvedimento del
27.4.2005) ha peraltro comportato, come si evince dall’atto per motivi aggiunti,
che il gravame si sia venuto a incentrare essenzialmente sugli atti ampliativi
emessi in favore di BPL, a dire della ricorrente illegittimi in quanto adottati
in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore e comunque in
violazione del principio di imparzialità.
2. Vanno
preliminarmente disattese le eccezioni di rito spiegate dalla resistente e dalla
controinteressata.
2.1. E’ anzitutto
da escludere la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti
di Antonveneta.
Nel processo
amministrativo, la qualità di controinteressato in senso tecnico va
riconosciuta solamente ai soggetti portatori di un interesse qualificato alla
conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contraria a quello
del ricorrente (c.d. elemento sostanziale), i quali siano nominativamente
indicati nel provvedimento stesso o comunque siano agevolmente individuabili in
base ad esso (c.d. elemento formale).
Nella specie,
Antonveneta non vanta alcun interesse giuridicamente qualificato al mantenimento
delle censurate autorizzazioni all’acquisto di partecipazioni.
La società
"bersaglio" rimane, per cosi’ dire, indifferente alle vicende relative alle
azioni rappresentative del capitale ormai fuoriuscite dalla sua disponibilità
(ai fini dell’ammissione al listino le azioni ordinarie delle società quotate
in borsa devono infatti possedere la caratteristica della libera
trasferibilità; cfr. artt. 2.1.3 e 2.2.2 del Regolamento dei mercati
organizzati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a., delib. dall’assemblea di Borsa
Italiana s.p.a. del 23 settembre 2004 e approvato dalla Consob con delibera n.
14735 del 12 ottobre 2004). Questi titoli sono dunque oggetto di libere
contrattazioni, cui l’emittente di norma non partecipa e sulle quali non è in
grado di incidere. Nè sussiste alcuna ragione per cui l’interesse – di mero
fatto – alla integrazione della propria compagine societaria con un soggetto
piuttosto che con un altro debba ricevere giuridica qualificazione in termini di
controinteresse.
2.2. Non possono
poi essere condivise le argomentazioni tese a dimostrare l’inammissibilità (in
tutto o in parte) del gravame.
a) Quanto
all’impugnazione del provvedimento del 19.4.2005, la resistente e la
controinteressata hanno sostenuto che sarebbe venuto meno l’interesse a
censurare tale atto sia in virtù del sopravvenuto rilascio dell’invocata
autorizzazione a salire fino alla soglia del 30% sia per il fatto che ABN AMRO
aveva manifestato un contegno valutabile in termini di acquiescenza, avendo essa
presentato, proprio il giorno successivo al diniego, un’apposita istanza in tal
senso e non essendosi nel contempo avvalsa della possibilità di incrementare la
propria partecipazione sino al 20%, secondo quanto consentitole dal titolo
conseguito il 19.4.2005.
Osserva al
riguardo il Collegio che l’avvenuta adozione del provvedimento positivo, se fa
venir meno l’interesse a una pronuncia caducatoria in ragione del raggiungimento
dell’auspicata utilità (significativamente nell’epigrafe dei motivi aggiunti
sono riportate, quale oggetto dell’impugnativa, solamente le due autorizzazioni
in favore di BPL), non incide tuttavia sul residuo interesse dell’istante
all’accertamento della (il)legittimità del diniego oppostole, anche ai fini di
una eventuale (e nella specie preannunciata) domanda risarcitoria.
Si deve infatti
ricordare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza
amministrativa l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di
interesse puo’ essere dichiarata solo quando, alla stregua di un criterio
rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo che l’esito del giudizio non potrebbe
arrecare alcuna utilità al ricorrente, sia in relazione alle possibili
ulteriori iniziative attivate (o attivabili) sia con riguardo alla
reintegrazione della sfera giuridica incisa dal provvedimento impugnato.
Per altro verso,
il contegno di ABN AMRO non puo’ esser letto in termini di acquiescenza.
Com’è noto,
l’acquiescenza costituisce uno dei pr