Civile

? Il socio che non partecipa al ripianamento delle perdite si autoesclude dalla società – TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, Sezione Civile, Sentenza n. 98 del 25/01/2005

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Il
socio di minoranza una S.r.l. impugnava la delibera con la quale la società,
oltre a revocare una precedente irregolare delibera di aumento di capitale, 
disponeva la restituzione ai soci di quanto dai medesimi versato, nonchè,  ai
sensi dell’art. art. 2447 c.c., avendo le perdite ridotto il capitale sociale al
disotto del minimo legale, procedeva all’azzeramento dello stesso, alla sua
ricostituzione al minimo legale e al contemporaneo aumento per un importo
superiore al suddetto minimo.

Tra
i motivi addotti dal socio della S.r.l. a sostegno della impugnazione vi erano:

·      
l’assenza di ogni motivazione in
relazione al disposto aumento di capitale; 

·      
la mancata osservanza nella relazione
del bilancio dei canoni previsti dall’art. 2423 c.c.

E’
peraltro da evidenziarsi che il socio, non solo non sottoscriveva l’aumento di
capitale, ma altresi’ non partecipava al ripianamento delle perdite che avevano
ridotto il capitale della società al disotto del minimo legale.

Il
Tribunale di Busto Arsizio  respingeva “in toto” le domande dell’attore
enunciando i suddetti principi di diritto.  

 


(Nota a cura dell’Avv.
Sergio Zaro
)

 

REPUBBLICA   ITALIANA

IN   NOME   DEL   POPOLO   ITALIANO

 

 

II Tribunale di BUSTO ARSIZIO

 

Sezione civile

 


riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:


Dott. Antonino MAZZEO                                                                             
Presidente


Dott.ssa  Nicoletta MARCHEGIANI                                                
Giudice


Dott.ssa  Laura COSMAI                                                                             
Giudice rel.est.

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

 


Nella controversia civile iscritta al n. 872/03  R.G. degli affari contenziosi
civili


promossa

da

 


CAIO, elettivamente domiciliato in XXXXX, rappresentato e difeso dall’Avv.to
XXXXX, per mandato a margine dell’atto di citazione;

-attore-

contro

 


Società MEVIA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in XXXXX, rappresentata e difesa dall’Avv.to XXXXX,
per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

 

– convenuta –

 

 


Oggetto: impugnazione delibera assembleare


 


Data della decisione: 25.1.2005


 


Conclusioni per l’attore

 


Voglia il Tribunale accertare l’illegittimità della delibera societaria della
Società MEVIA srl in data 30.10.2002 atto per Notaio Dott. XXXXXX rep.
9253/2002 per gli effetti dichiarare la nullità e/o l’annullabilità e
inefficacia con ogni conseguenza di legge.

 


Conclusioni per la convenuta
:


Piaccia al Tribunale  lll.mo, contrariis rejectis, cosi’ di giudicare:


PRELIMINARMENTE NEL MERITO
:
Dichiararsi, per i motivi esposti nella comparsa costituiva nonchè nei
successivi atti, la carenza di interesse ad agire dell’attore e conseguentemente
rigettarsi le relative domande.


NEL MERITO
: Respingersi, per i motivi
esposti nella comparsa costituiva nonchè nei successivi atti, le domande
formulate dall’attore nell’atto di citazione, essendo infondate sia in fatto che
in diritto.


IN OGNI CASO
: Col favore delle spese,
diritti e onorar! di causa; oltre il 12,5% per spese generali ex art. 14 L.P.;
oltre IVA e CPA.


                                              

 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con
atto di citazione notificato il 24.2.2003 CAIO conveniva in giudizio, innanzi a
questo Tribunale, la Società MEVIA srl in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, chiedendo che, accertata e verificata la ricorrenza dei presupposti
di legge, venisse dichiarata la nullità/ annullabilità ed in ogni caso
l’inefficacia della delibera assunta dall’assemblea straordinaria in data
30.10.2002 , all’uopo assumendo da un lato che detta delibera, lungi dall’essere
assunta nel corso dell’assemblea era stata preconfezionata in antecedenza, che
l’assemblea non si era tenuta regolarmente attesa la presenza di soggetti
estranei alla compagine sociale non legittimati a parteciparvi, che peraltro in
tale assemblea era stato deliberato un aumento di capitale di € 50.000,000 senza
che vi fosse alcuna motivazione laddove sarebbe stato sufficiente un aumento
entro i limiti di legge, deliberazioni in concreto strumentale all’estromissione
del socio attore dalla compagine sociale. Aggiungeva inoltre l’attore che il
bilancio redatto in forma mista non poteva dirsi rappresentativo della reale
situazione patrimoniale e finanziaria della società ma volto solo a far
quadrare i conteggi; che il conto economico era stato redatto raggruppando le
voci di costo e di ricavo e quindi non consentiva all’attore una corretta
disamina delle perdite registrate dalla società; che il medesimo era stato
posto nell’assoluta impossibilità di conoscere dell’esatto ammontare delle
perdite della società, con la conseguenza che il richiesti conferimenti lungi
dall’essere resi necessari dalla effettiva necessità di costruzione del
patrimonio sociale avevano quale unico solo la sua estromissione dalla compagine
medesima.


Chiedeva, quindi, che accertata la nullità / annullabilità o in ogni caso
l’inefficacia della deliberazione la medesima venisse ritenuta improduttiva di
effetti.

 


Costituitasi in giudizio la Società MEVIA srl, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore , chiedeva il rigetto delle domande contro la stessa
proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto.


Evidenziava in particolare che con la deliberazione impugnata era stato posto
all’ordine del giorno: a) la revoca dell’aumento di capitale già impugnata dal
medesimo CAIO del 10.5.2002 e la conseguente restituzione ai soci dei versamenti
in denaro dai medesimi effettuati in relazione all’aumento di capitale di cui
alla revocata delibera; b)  l’azzeramento del capitale e;  c) il ripianamento
delle perdite con ricostituzione del capitale sociale attraverso un aumento di
capitale di € 50.000,00; che in adempimento delle deliberazioni assunte al socio
CAIO erano stati restituiti € 3.735,00; che la società aveva comunicato al CAIO
che gli era riservata la facoltà di sottoscrivere la quota in aumento del
capitale pari a € 12.500,00 (pari al 25%) entro il 14.11.2002 con la
precisazione che all’atto della sottoscrizione avrebbe dovuto versare oltre ai
3/10 dell’importo sottoscritto anche € 5.726,45 quale quota a carico dello
stesso per la perdita di esercizio; che mentre il socio SEMPRONIO aveva versato
l’importo di € 17.180,000 per il ripianamento delle perdite ed € 11.250,00 pari
ai 3/10 dell’aumento di capitale, CAIO nulla aveva versato entro il termine
previsto; che essendo le sue quote rimaste inoptate le stesse erano state
sottoscritte da SVETONIA  la quale aveva versato alla Società MEVIA srl
l’importo di € 5.726,45 oltre ai 3/10; che la delibera impugnata era stata
invero assunta in conformità della legge essendo del tutto infondate ed
indimostrate le censure mosse dall’attore.


Disposta la comparizione della parti avanti il Tribunale di Gallarate ove la
controversia era stata radicata, disposta la trasmissione degli atti ex art. 50
bis c.p.c. al Tribunale di Busto Arsizio, espletata l’istruttoria orale e
documentale ritenuta necessaria, e precisate dalle parti le conclusioni
trascritte in epigrafe all’udienza del 27.10.2004 la causa veniva dal giudice
rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione del termine di giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le
repliche e definitivamente

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