Civile

Per i danni da “Black-out” responsabile l’Enel – GIUDICE DI PACE di Casoria, Sezione Civile, Sentenza n. 2781 del 13/07/2005

Per i danni
derivanti dal black-out verificatosi il  28 settembre 2003 è responsabile  l’Enel,
la quale e deve anche risarcire il disagio causato. Lo ha stabilito Il Giudice
di Pace di Casoria , Dott. Mirella Pescione, nella sentenza n. 2781/2005 con la
quale ha condannato l’Enel a risarcire i danni ad un cittadino. Secondo il
Giudice di Pace tra l’utente e l’Enel intercorre un contratto di
somministrazione di energia elettrica in base al quale l’ente fornitore deve
garantire "prestazioni periodiche e continuative" e, anche se l’attività di
produzione dell’energia elettrica è stata svincolata dalle funzioni riservate
all’Enel, quest’ultima conserva un preciso interesse al corretto esercizio di
tali attività, con funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento delle
attività esercitate dalle società da essa controllate, tra le quali rientra
certamente l’Enel Distribuzione S.p.A., società istituita nel 2000 all’atto
dell’assunzione della titolarità e delle funzioni di Gestore della rete di
Trasmissione Nazionale: nonostante la divisione delle funzioni, è infatti
sempre l’Enel che svolge l’attività di rilevante interesse pubblico.

Ancora, è
stato accertato, in sede di indagine effettuata in sede europea, che la
responsabilità del black-out è da attribuirsi ai gestori italiano e francese,
e pertanto appare evidente la responsabilità per inadempimento contrattuale
della convenuta, cio’ soprattutto se si considera che il black-out del settembre
del 2003 era stato già preceduto da un altro, seppur più breve durata, nel
giugno dello stesso anno, che aveva evidenziato l’inadeguatezza del sistema di
somministrazione dell’energia elettrica, nonchè la mancata diligenza della
convenuta che avrebbe potuto impedire il secondo black – out, durato negli altri
paesi coinvolti tempi molto più accettabili, garantendosi energie alternative.

 


GIUDICE DI
PACE di Casoria, Sezione Civile, Sentenza n. 2781 del 13/07/2005


SENTENZA

nella causa
iscritta al n. 2961 del R.G. dell’anno 2005

TRA

M. S.,
elettivamente domiciliato in Casoria alla via Matteotti 96, presso lo studio
degli avv.ti Letizio Galdi ed Antonio Alfiero che lo rapp. e dif. giusta procura
a margine dell’atto di citazione

ATTORE

E

E.N.E.L.
Distribuzione s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente
domiciliata in Massalubrense alla via Spina 05 presso lo studio degli avv.ti
Tommaso Spinelli Giordano e Leonardo Peronesti che la rappr. e dif., come da
procura a margine dell’atto di citazione;

CONVENUTO

Oggetto:
risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale da Black – out.

Conclusioni :
come da verbali di causa.


SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO

Con atto di
citazione ritualmente notificato, l’attore esponeva:

-di aver
stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con l’E.N.E.L.
Distribuzione s.p.a., numero cliente (omissis),
relativo all’appartamento sito in Casoria al (omissis);

-che alle ore
03:25 della domenica del 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, ed
in particolare in Campania, vi è stata una interruzione della somministrazione
di energia elettrica durata circa 15 – 18 ore;

-che tale
evento ha determinato uno stravolgimento delle normali attività dell’istante e
della sua famiglia, cui il black-out ha impedito di attendere a quelle
occupazioni cui era solito dedicarsi nel giorno settimanale festivo;

-che il
contratto tra il consumatore e l’E.N.E.L. rientra nell’ambito dei contratti a
prestazioni corrispettive, precisamente di somministrazione dicui all’art. 1559
e ss. c.c.,

-che per
effetto della sottoscrizione del contratto l’Enel Distribuzione assume l’obbligo
di mantenere a disposizione del somministrato una quota di energia elettrica
(c.d. "impegno di potenza"), configura una obbligazione ontologicamente distinta
rispetto a quella di erogazione dell’energia, ma accessoria ad essa.

Con il
predetto atto, l’istante chiedeva, previa declaratoria di inadempimento,
contrattuale o extracontrattuale, della Enel Distribuzione S.p.a. condannare la
stessa al pagamento del danno patrimoniale e del danno esistenziale come sopra
richiesti, stimati in quella somma ritenuta di giustizia entro € 1.032,00 con
vittoria di spese diritti ed onorario di causa.

All’udienza
di comparizione si costituiva l’Enel. Distribuzione s.p.a., depositando il
proprio fascicolo di parte, impugnando la domanda perchè inammissibile,
improcedibile, nonchè infondata in atto ed in diritto. Il procuratore della
convenuta in particolare eccepiva che l’interruzione energetica era dovuta a
causa non imputabile alla stessa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. in quanto
l’energia elettrica non gli era stata fornita, come per legge, dal Gestore della
Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.) per la caduta di un albero in
territorio svizzero a causa di un uragano, e tale circostanza era da
considerarsi causa di forza maggiore, nè l’ Enel Distribuzione s.p.a. poteva
premunirsi rispetto a tale evento, mediante approntamento di centrali di
produzione di riserva e relative reti di trasmissioni in quanto cio’ le è
precluso per legge; che la Carta dei Servizi Enel, in caso di inadempimento, non
prevede alcun indennizzo forfettario, chiedeva pertanto il rigetto della domanda
con vittoria di spese.

Prodotta la
documentazione, la causa sulle rassegnate conclusioni veniva riservata a
sentenza in data 23-05-05.


MOTIVI DELLA
DECISIONE

La domanda è
fondata e merita, per quanto di ragione, accoglimento.

Dalla esibita
documentazione, non disconosciuta dalla convenuta, deve ritenersi la sussistenza
della titolarità, sia da lato passivo che attivo, del rapporto giuridico
dedotto in giudizio (contratto di somministrazione di energia elettrica).

Va,
preliminarmente, chiarito il rapporto che intercorre tra l’ Enel s.p.a. e la
convenuta Enel Distribuzione s.p.a..

Al riguardo
la convenuta Enel Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’entrata in vigore del
D. Lgs. 79/99, l’Enel, già costituita in s.p.a. ai sensi del D. Lgs. 333/92, ha
costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività
connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione
elettrica e di vendita ai clienti, mentre l’attività di trasmissione e di
dispacciamento sono state riservate dallo Stato ed attribuite in concessione al
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.).

Invero, ai
sensi del richiamato Decreto legislativo, abolitore del monopolio delle
attività nel settore elettrico, ed in particolare degli artt. 3 , punto 4, e
13, l’Enel s.p.a., pur mantenendo la proprietà delle reti, ha istituito
separate società per azioni per lo svolgimento delle attività di produzione,
distribuzione e vendita ai clienti.

A seguito,
poi, dell’emanazione del D. M. del 21/01/2000, l’Enel s.p.a. ha assunto la
titolarità e le funzioni di Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale,
istituendo l’Enel Distribuzione s.p.a., per la stipula con gli utenti di
contratti per la somministrazione di energia elettrica, l’Enel Produzione ed
altre s.p.a.; tutte queste società (Enel Distribuzione s.pa. compresa) sono
controllate dall’Enel s.p.a..

Deve
ritenersi, pertanto, che anche se l’attività di autoproduzione dell’energia
elettrica (con la creazione di separate s.p.a. per lo svolgimento dell’attività
di produzione da un lato e di distribuzione e stipula di contratti di
somministrazione dall’altra) sia stata svincolata dalle funzioni riservate all’Enel
s.p.a., quest’ultima, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 79/99, conservi,
tuttavia, un preciso interesse al corretto esercizio di tali attività,
assumendo funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell’assetto
industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate, ivi
incluse quelle gestite dalla Enel Distribuzione s.p.a. (cfr.: GdP di Marcianise,
dott. M. Cantiello, del 29-09-04).

Con sentenza
della IV sezione 4700/02, infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la
trasformazione dell’Enel in s.p.a. non influisce sulla sua qualità di
concessionario in perpetuo della generazione di energia elettrica, poichè
trattasi di società costituita al fine principale di gestire, ex artt. 1 e 3
del già richiamato D. Lgs. 79/99, anche attraverso società controllate le
attività di produzione e distribuzione di energia.

Tale
posizione di preminenza dell’Enel in materia di circolazione di energia
elettrica, anche dopo la sua trasformazione in s.p.a, è stata, infine,
evidenziata da pronunce della magistratura amministrativa che ha escluso che la
semplice veste formale di s.p.a. sia idonea a trasformare la natura
pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo maggioritario dell’azionista
pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici (TAR
Valle D’Aosta 126/99; Cons Stato 4711/02, 1206/01; TAR Lazio 917/02 e TAR
Toscana 24/01). Il Giudice Amministrativo ha, altresi’, sottolineato che le
società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici conservano connotazioni
inerenti alla loro originaria natura pubblicistica, continuando, come nel caso
di specie, ad essere affidatarie della cura di rilevanti interessi pubblici la
cui tutela non puo’ risultare soppressa solo in conseguenza della mutazione
della veste formale del soggetto giuridico che, per il resto, mantiene
inalterate le proprie funzioni e la propria connotazione pubblicistica.

Seppure con
diverse finalità anche la Corte Costituzionale con sent. 466/93 ha affermato la
neutralità della veste formale di s.p.a. (apparendo evidente che la gestione
del servizio di produzione e distribuzione di energia elettrica tramite società
controllate costituiscano un servizio pubblico inteso al soddisfacimento di
bisogni generali della collettività), trattandosi, nel caso dell’Enel s.p.a.,
di società costituita per il principale fine di gestire attraverso le società
controllate (tra cui l’Enel Distribuzione s.p.a.) le attività di produzione e
di distribuzione dell’energia elettrica.

Per converso,
è da ritenere che le società controllate (Enel Distribuzione s.p.a. e
Produzione s.p.a.), svolgono attività prevalentemente in favore della
controllante, per cui, nel perdurare di tale stato di cose, nonostante lo
scorporo delle funzioni (produzione e distribuzione attraverso la creazione di
solo formalmente distinti soggetti giuridici) deve ritenersi che il soggetto
passivo rimanga sempre il medesimo (Enel s.p.a.).

Infatti, come
anche affermato dalla Corte di Giustizia

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