Una circlare ministeriale non può imporre ai gestori di pubblici esercizi la viglilanza sul divieto di fumo -; TAR LAZIO, Sezione Terza ter, Sentenza n. 6068 del 02/08/2005
Ai gestori di pubblici
esercizi, quali bar, ristoranti ecc, non puo’ essere imposto un dovere di
vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo sulla base di una mera circolare
ministeriale. Lo ha stabilito il Tar Lazio,
Sezione Terza Ter, nella sentenza n. 6068 del 2 agosto scorso. Secondo i
giudici amministrativi gli obblighi, ricadenti sui soggetti responsabili di un
pubblico esercizio – di richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza
del divieto di fumare; e di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo,
il comportamento del o dei trasgressori ai pubblici ufficiali od agenti ai
quali competono la contestazione della violazione del divieto e
la conseguente redazione
del verbale di contravvenzione – non hanno alcun fondamento legislativo essendo
previsti da una circolare ministeriale. Appare dunque evidente ila
violazione della riserva relativa di legge contenuta nell’art. 23 della
Costituzione, alla stregua del quale “nessuna prestazione personale o
patrimoniale puo’ essere imposta se non in base alla legge”. In pratica. prestazioni
personali possono essere imposte per la soddisfazione di interessi pubblici, ma
solamente per espressa previsione legislativa.
La riserva di legge si sovrappone al principio di legalità sostanziale,
imponendo al legislatore l’individuazione dei limiti contenutistici dell’azione
amministrativa (Corte cost., 5/2/1986, n. 34).
I giudici
amministrativi, poi, richiamano l’insegnamento della giurisprudenza
costituzionale secondo cui l’art. 41 della Costituzione, nell’affermare la
libertà dell’iniziativa economica privata, consente l’apposizione di limiti al
suo esercizio subordinandola ad una duplice condizione, e cioè richiedendo,
sotto l’aspetto sostanziale, che essi corrispondano all’utilità sociale, e,
sotto quello formale, che ne sia effettuata la disciplina per opera della legge
(Corte cost., 6/2/1962, n. 4; 8/2/1962, n. 5). Ne deriva che occorre una
previsione legislativa per imporre i descritti doveri di vigilanza a fini
pubblici nei confronti di soggetti che esercitano la propria libertà di
iniziativa economica privata nell’ambito di locali aperti al pubblico, e che
vengono, per effetto delle contestate prescrizioni, ad essere in qualche misura
trasformati in incaricati di una pubblica funzione, o, quanto meno, di un
pubblico servizio
Sulla base di tali
argomentazioni, Il Tar ha ordinato l’annullamento della circolare del Ministro
della Salute 17/12/2004 recante “indicazioni interpretative e attuative dei
divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16/1/2003,
n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”, nella parte in cui impone ai
soggetti responsabili di locali privati aperti al pubblico, o loro delegati,
l’obbligo di richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto
di fumare, e di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il
comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali competenti a contestare la
violazione e ad elevare il conseguente verbale di contravvenzione.
(Marco Martini, 5 Agosto
2005)
TAR
LAZIO, Sezione Terza ter, Sentenza n. 6068 del 02/08/2005
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter
Composto dai Magistrati:
Francesco
CORSARO
Presidente
Angelica
DELL’UTRI
Componente
Stefano
FANTINI
Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1717 del
2005 Reg. Gen. proposto da M. M., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio
Baldassarre, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza
Mignanelli n. 3;
CONTRO
Ministero della Salute,
in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
persona del Presidente pro tempore, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del
legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente
domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
e con l’intervento ad adiuvandum
della Federazione
Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.), in persona del legale rappresentante pro
tempore dr. Sergio Billè, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio
Baldassarre, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza
Mignanelli n. 3;
per
l’annullamento
– della circolare del
Ministro della Salute 17/12/2004 recante “indicazioni interpretative e
attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della
legge 16/1/2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”, pubblicata
nella G.U. n. 300 del 23/12/2004, limitatamente ai nn. 2 ” 6, nella parte in
cui, al n. 3, impone al responsabile della struttura, ovvero ad un dipendente o
collaboratore da lui incaricato, di “curare l’osservanza del divieto” di fumo
nei locali privati aperti a utenti o al pubblico, nonchè, in caso di
inottemperanza dei clienti, a) di “richiamare formalmente i trasgressori
all’osservanza del divieto di fumare”, b) “di segnalare, in caso di
inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai
pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della
violazione del divieto e
la conseguente redazione del verbale di
contravvenzione”; nella parte in cui, al n. 5, prevede, in caso di inosservanza
dei predetti obblighi, che a carico dei soggetti sopra indicati si applicano le
sanzioni stabilite dall’art. 7, II comma, della legge 11/11/1975, n. 584, anche
in relazione a quanto disposto dall’art. 2 della medesima legge n. 584/1975;
nella parte in cui imporrebbe di indicare nel cartello segnalante il “divieto
di fumare” il nominativo del o dei soggetti responsabili del locale o dei loro
delegati incaricati di vigilare sul divieto di fumare;
– dell’accordo tra il
Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dell’Interno e della
Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’art. 51,
VII comma, della legge 16/1/2003, n. 3, del 16/12/2004;
– ove occorra, e per
quanto di ragione, dell’atto presupposto, costituito dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, n. 37000, nella parte in
cui prevede che “per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile
della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato,
richiamerà i trasgressori all’osservanza del divieto e curerà che le
infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma
dell’art. 13 della legge 24/11/1981, n. 686;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o
consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle
Amministrazioni intimate;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della
F.I.P.E.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 7.7.2005, il
Primo Ref. Stefano Fantini;
Udito l’Avv. Baldassarre
per il ricorrente e per la Federazione interveniente, nonchè l’Avv. dello
Stato Gallo per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
F A T
T O
Con atto notificato in
data 11/2/2005 e depositato il successivo 24/2 il ricorrente, preposto alla
società gestrice del bar “Lo Scaletto” nei pressi del porto di Savona,
premette di essere stato sanzionato, in data 14/1/05, dalla Polizia Municipale
di Savona, quale coobbligato solidale, per la violazione dell’art. 51, V comma,
della legge n. 3/03, al pagamento di euro 420,00 per avere omesso di “far
rispettare la norma di cui sopra”, relativa al divieto di fumare in tutti i
locali privati aperti al pubblico.
Il suddetto art. 51 ha stabilito un generale
divieto di fumare in tutti i locali chiusi, salvo che si tratti di locali
“privati non aperti ad utenti o al pubblico”, ovvero “riservati ai fumatori e
come tali contrassegnati”, prevedendo un apparato sanzionatorio.
In attuazione del
settimo comma dello stesso art. 51 è stato adottato, in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, un accordo per definire “le procedure per l’accertamento
delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni,
nonchè l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi
processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni
accertate ai sensi dell’art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689, e di quelli
deputati a irrogare le relative sanzioni”; tale accordo prevede l’obbligo dei
conduttori dei predetti locali, o loro delegati, ad operare una generale
vigilanza ed a segnalare l