P.a., protezione dei dati, accesso ai documenti in Uk. Il decalogo del Garante inglese
Più trasparenza nella gestione degli interessi
pubblici, più chiarezza nelle comunicazioni al cittadino, più tempestività nell’assolvimento
dei propri obblighi: queste le indicazioni che l’Information Commissioner del
Regno Unito ha rivolto alla pubblica amministrazione per sollecitare una
migliore risposta alle richieste di accesso ai documenti pubblici attraverso il
bilanciamento con le esigenze di protezione dei dati.
L’Information Commissioner del Regno Unito (www.ico.gov.uk) è competente sia in
materia di protezione dei dati, sia in rapporto all’attuazione della normativa
sull’accesso agli atti detenuti da soggetti pubblici (Freedom of Information
(FOI) Act 2000). La scorsa settimana, in occasione della presentazione del
Rapporto Annuale 2005, ha
tracciato un bilancio del periodo iniziale di applicazione della normativa in
questione (entrata in vigore il 1 gennaio 2005), evidenziando la risposta
generalmente, ma non diffusamente, positiva dei soggetti pubblici che hanno
avuto cinque anni di tempo per prepararsi all’entrata in vigore delle nuove
disposizioni.
In particolare, il FOI Act prevede l’obbligo per i
soggetti pubblici di predisporre elenchi dei documenti accessibili,
specificando i criteri che hanno guidato la definizione dell’elenco stesso, e
di indicare sempre la motivazione dell’eventuale diniego di accesso agli atti,
in particolare qualora siano in gioco interessi contrastanti e di pari rango
quali la protezione dei dati personali di altri soggetti. Per promuovere il
rispetto della normativa da parte degli enti pubblici nel Regno Unito, il
Commissioner ha pubblicato anche un breve decalogo in cui sono riassunti i
principi ai quali questi soggetti dovrebbero ispirarsi (http://www.informationcommissioner.gov.uk/…pdf).
E’ significativo che l’invito a potenziare
trasparenza e tempestività nell’adozione degli elenchi suddetti occupi i primi
posti nel decalogo in questione, anche perchè cosi’ facendo, sottolinea il
Commissioner, si risparmiano tempo, risorse e denaro. Seguono i suggerimenti ad
agire d’anticipo, a favorire il dialogo con il cittadino come strumento che
spesso facilita la risoluzione di un’eventuale controversia, a decidere sempre
caso per caso e su base individuale. Chiarezza nelle comunicazioni di risposta,
soprattutto in caso di diniego di accesso, e impegno assoluto al rispetto dei
termini previsti al riguardo (20 giorni) concludono il decalogo. L’Information
Commissioner ha prodotto numerosi documenti per illustrare i meccanismi di
applicazione del FOI Act ed i rapporti con il Data Protection Act del 1998,
oltre a modulistica utile per i soggetti pubblici.