Lavoro

Al rapporto di lavoro con amministrazioni privatizzate non è applicabile la disciplina privatistica – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 14193 del 05/07/2005

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Al rapporto di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, dopo la cosiddetta privatizzazione, non è
applicabile la disciplina prevista in materia di categorie e qualifiche per il
settore privato, con la relativa individuazione dei quadri (art. 2095 cod. civ.
e legge n. 190 del 1985). La Corte ha messo in rilievo la specialità del regime
giuridico previsto per il primo (quale emerge dal complesso normativo del d.lgs.
n. 165 del 2001, testo che ora costituisce lo "statuto" di tale rapporto di
lavoro), soprattutto con riferimento al sistema delle fonti, precisando in
generale che la contrattazione collettiva puo’ intervenire senza incontrare il
limite dell’inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato
privato. Con riferimento al caso di specie, la Corte ha precisato che il
suddetto d.lgs., dettando regole peculiari solo per i dirigenti e per i
vicedirigenti, attribuisce per il resto delega piena alla contrattazione
collettiva, senza che possa desumersi un obbligo di prevedere la categoria dei
quadri dall’art. 40, che rinvia ad eventuali distinte discipline dei contratti
collettivi per peculiari posizioni lavorative.

 


Allegato Pdf
:

CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 14193 del 05/07/2005

(Presidente G.
Ianniruberto, Relatore P. Picone)

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