Corte Costituzionale

Gratuito patrocinio. Si alla deroga dei minimi tariffari nei procedimenti civili -; CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 350 del 29/07/2005

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L’art. 130
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), il quale stabilisce che, nei
casi di patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti ai difensori, ai
consulenti ed agli ausiliari del giudice siano ridotti della metà, ove si
tratti di procedimenti civili ed amministrativi, supera l’esame della Consulta.

Secondo i
giudici rimettenti la disposizione indicata violerebbe l’art. 3 della
Costituzione, per la disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli
stessi compensi nei processi penali, ed inoltre per la irragionevolezza della
normativa, che, nel prevedere detto abbattimento, consente che siano violati i
minimi tariffari.

Ma la Corte
Costituzionale non sembra di questo avviso. Ed infatti con l’Ordianza n. 350
depositata il 29/07/2005 la questione è stata dichiarata manifestamente
infondata.

La Corte ha
espressamente richiamato il principio già in precedenza espresso secondo cui la
garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue
modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte
discrezionali non irragionevoli (Sentenza n.

394/2000
; Ordinanza n.

299/2002
). Quanto alla legittimità delle differenze nella disciplina dei
diversi tipi di processo, la Corte sottolinea come la intrinseca diversità dei
modelli del processo civile e di quello penale non consente alcuna comparazione
(v. Ordinanze n.

317/2004
; n.

500/2002
;

429/1998
).

In tale
contesto, la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei
compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella
diversità delle situazioni comparate: da una parte gli interessi civili,
dall’altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio
dell’azione penale (v. Sentenza n.

165/1993
).

Neppure puo’
dirsi che per effetto della disposizione censurata al difensore verrebbe imposto
di accettare un onorario minore ai minimi tariffari, cosa che, normalmente,
costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e fatto suscettibile di sanzione
disciplinare. Infatti tutto cio’ è costituzionalmente irrilevante dato che il
sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, puo’
legittimamente derogare anche ai minimi tariffari.

 

(Marco
Martini, 31 Luglio 2005)

 

 

 CORTE
COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 350 del 29/07/2005

 


Presidente


CAPOTOSTI


  Relatore



FINOCCHIARO

Camera di
Consiglio del



22/06/2005


  Decisione del



15/07/2005


Deposito del



29/07/2005


  Pubblicazione in G. U.

 

 

Ordinanze
di rimessione



899/2004   930/2004   983/2004  

Massime:

 

 

 


ORDINANZA N.
350

ANNO 2005


REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta dai
Signori:


–         Piero Alberto        CAPOTOSTI                  Presidente


–         Fernanda             CONTRI              Giudice


–         Guido                  NEPPI MODONA      "


–         Annibale              MARINI                  "


–         Franco                 BILE                                  "


–         Giovanni Maria
    
FLICK                          
     "


–         Francesco                        AMIRANTE                         "


–         Ugo                                 DE SIERVO                        "


–         Romano               VACCARELLA                 "


–         Paolo                   MADDALENA                       "


–         Alfio                    FINOCCHIARO               "


–         Alfonso                QUARANTA                       

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