Ddl Camera Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
Ddl Camera Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale
Articolo
1.
(Colloqui a fini investigativi per il contrasto
del terrorismo)
1. All’articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o
reparti della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri competenti per lo
svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonchè agli ufficiali di
polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e,
limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli
del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello
centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni
utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.";
b) al comma 2, le parole: "Al personale di
polizia indicato nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Al
personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis".
Articolo 2.
(Permessi di soggiorno a fini investigativi)
1. Anche fuori dei
casi di cui al Capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e di cui all’articolo 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto
legislativo n. 286 del 1998", e in deroga a quanto previsto dall’articolo
5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di
polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per
finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine
democratico, vi è l’esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello
Stato dello straniero che abbia offerto all’autorità giudiziaria o agli organi
di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3
dell’articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore,
autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale
delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di
sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal procuratore della Repubblica,
rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e
rinnovabile per eguali periodi.
2. Con la segnalazione
di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo puo’
essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è
revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate
dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o
comunque accertate dal questore ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni
dei commi 5 e 6 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la
prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o
all’incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze
dannose o pericolose degli attentati stessi, ovvero per identificare i
responsabili di atti di terrorismo, allo straniero puo’ essere concessa con le
stesse modalità di cui al comma 1 la carta di soggiorno, anche in deroga alle
disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Articolo 3.
(Nuove norme in materia di espulsioni degli
stranieri
per motivi di prevenzione del terrorismo)
1. Oltre a quanto
previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n.
286 del 1998 il Ministro dell’interno o, su sua delega, il prefetto puo’
disporre l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di
cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi
sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività
terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al
comma 1, l’espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di
persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell’articolo
13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l’esecuzione
dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle
di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13.
Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell’articolo 13
del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Il prefetto puo’ altresi’ omettere, sospendere o revocare il provvedimento
di espulsione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286
del 1998, informando preventivamente il Ministro dell’interno, quando
sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui
all’articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia necessario per
l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività
terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei
delitti commessi con finalità di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso giurisdizionale
in nessun caso puo’ sospendere l’esecuzione del provvedimento.
4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di
cui al comma 1, adottati dal Ministro dell’interno, o su sua delega, non è
ammessa la sospensione dell’esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi
dell’artiolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, o dell’articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642
5. Quando nel corso dell’esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di cui
all’articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione
dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d’indagine o
il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l’atto o i
contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale
amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a
due anni, il tribunale amministrativo puo’ fissare un termine entro il quale
l’amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a
revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale
amministrativo decide allo stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.
7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies è abrogato.
Articolo 4.
(Nuove norme per il potenziamento dell’attività
informativa)
1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri puo’ delegare i direttori dei Servizi informativi e di
sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a
richiedere l’autorizzazione per svolgere le attività di cui all’articolo 226
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando
siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o
di eversione dell’ordinamento costituzionale.
2. L’autorizzazione di
cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello
del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel
caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze
di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
Articolo 5.
(Unità antiterrorismo)
1. Per le esigenze
connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di
terrorismo di rilevante gravità, il Ministro dell’interno costituisce apposite
unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria delle Forze di polizia, individuati secondo criteri di
specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le
altre attrezzature occorrenti, nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili.
2. Quando procede a
indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico ministero si avvale di
regola delle Unità investigative interforze di cui al medesimo comma.
Articolo 6.
(Nuove norme sui dati del traffico telefonico e
telematico)
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è
sospesa l’applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o
dell’autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei
dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a
fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e
limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi
nonchè, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino al 31
dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le
disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I
dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall’articolo 132 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati
esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l’esercizio
dell’azione penale per i reati comunque perseguibili.
<p style='line-height:12.0p