Terrorismo, Pera: ”Arrivato in Senato il pacchetto Pisanù’
Il governo ha
presentato in Senato il pacchetto sicurezza del ministro Beppe Pisanu. Lo ha
riferito il presidente del Senato Marcello Pera, al termine dei lavori
dell’Aula. Il testo del decreto legge è stato già deferito alle commissioni
di merito e la Conferenza dei capigruppo, convocata per le 15.30, stabilirà
l’iter del provvedimento, con il suo incardinamento nei lavori dell’Aula.
Il presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, inoltre, proporrà alla
capigruppo alle 19 di approvare il decreto entro la prossima settimana.
Sul decreto disponibilità a esaminare subito il pacchetto è stata espressa da
parte dei Ds. Che auspicano, per voce di Gavino Angius,
capogruppo dei senatori della Quercia, che si possa arrivare presto ad
approvare ”le nuove misure di contrasto al terrorismo”. E a dare un
”messaggio all’opinione pubblica del lavoro che stiamo facendo, mi auguro,
anche con il più largo consenso possibilè’. ”Noi siamo disponibili a questo
fine – ha aggiunto il
senatore diessino – e certamente non mancherà il nostro
apporto costruttivo”. ”Riteniamo – ha detto – che ci siano le condizioni per
poter esaminare il decreto contenente il pacchetto-sicurezza già a partire da
domani nell’aula del Senato”. ”Domani il ministro Pisanu sarà qui e ritengo
si possa cogliere l’occasione, ma naturalmente sarà il presidente del Senato a
decidere, per avviare concretamente la discussione. Noi siamo pronti, per
fare il più rapidamente
possibile in modo da consentire poi alla Camera di discutere e approvare in via
definitiva il decreto”.
Contrario al pacchetto Pisanu, invece, il leader di Rifondazione Comunista Fausto
Bertinotti. Per il quale sono in discussione misure
”ridicole e lesive dello Stato di diritto”. ”Per questo – ha aggiunto il
leader del Prc – non ci convincono. E’ l’idea di svuotare il mare con un
cucchiaino. In realtà non si fa nullà’. Molto più utile, secondo Bertinotti,
”un potenziamento dell’intelligencè’
Ecco cosa
prevede il pacchetto Pisanu
Le nuove
misure anti-terrorismo all’esame del Parlamento sono condensate in 13 pagine i
19 articoli del decreto legge n. 144 del 27 luglio 2005, presentato al Senato
dal ministro degli Interni Giuseppe Pisanu, ”recante misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionalè’. Il decreto è firmato dal presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e controfirmato dal presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi, dal ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu, dal
ministro della Giustizia Giuseppe Castelli, dal ministro degli Esteri Gianfranco
Fini, dal ministro delle Comunicazioni Mario Landolfi, dal ministro
dell’Innovazione e tecnologie Lucio Stanca, dal ministro delle Infrastrutture
Pietro Lunardi e dal ministro dell’Economia Domenico Siniscalco. L’iniziativa
legislativa -spiega la relazione annessa al decreto- si prefigge, innanzitutto,
di rendere più ampio ed efficace l’azione di contrasto del terrorismo
internazionale, mediante specifiche e mirate misure volte a perfezionare norme
ed istituti già in vigore, nonchè a potenziare gli strumenti di indagine e di
controllo. In questo contesto, rivestono particolare importanza le nuove norme
che prevedono il rilascio di permessi di soggiorno per fini investigativi,
quelle concernenti l’espulsione per motivi di terrorismo e quelle che estendono
ai servizi di ‘intelligencè la possibilità di effettuare ‘intercettazioni
preventivè.
Sul piano delle investigazioni penali, l’art. 5 del provvedimento ”partendo
dalla considerazione dell’ottimo lavoro fin qui svolto dai servizi di polizia
giudiziaria delle Forze di polizia -spiega la relazione- e dal rischio che,
mediante la costituzione di organismi nuovi, possa derivare un accavallamento di
competenze o la dispersione del patrimonio investigativo comune, prevede la
costituzione di Unità di
polizia giudiziaria specializzate per le indagini
antiterrorismo, secondo una formula organizzativa analoga a quella adottata con
successo per il contrasto dei sequestri di personà’. Sempre nell’ambito degli
strumenti di indagine e di controllo, un secondo gruppo di norme del decreto è
rivolto alla salvaguardia, per un periodo determinato, dei dati essenziali
relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche, all’integrazione
dell’art. 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali e, più in
generale, alle misure amministrative utili per controllare attività ‘sensibili’
ai fini di terrorismo, come gli esercizi di internet point e simili, le
attività di volo,
le attività inerenti agli esplosivi.
Sono previsti anche interventi calibrati in materia di fermo e di arresto e di
identificazione delle persone. Al riguardo sono previsti anche
accertamenti biologici
”a basso livello di invasività” per l’identificazione delle persone indagate,
mentre il nuovo art. 497 bis del Codice penale è volto a punire adeguatamente
il possesso e la fabbricazione di documenti falsi. Si interviene anche sul
sistema delle misure di prevenzione, ripristinando, nelle circostanze più
gravi, l’arresto fuori flagranza,
estendendo alcuni divieti con spiccate finalità di prevenzione (come quelli sul
possesso di giubbotti antiproiettile e di autoblindati) e ”soprattutto
prevedendo uno specifico intervento di prevenzione ‘patrimonialè nel caso di
risorse utilizzabili per finalità di terrorismo”. Tra le innovazioni,
l’integrazione delle fattispecie previste dall’art. 270-bis del Codice penale,
per estendere la sanzione anche ai casi di reclutamento e addestramento per
finalità di terrorismo. ”Per altre condotte concernenti il reato di terrorismo
internazionale -spiega la relazione- si è preferito rimettere la questione al
Parlamento”.
Più in particolare, il decreto prevede il rilascio di uno
speciale permesso di soggiorno agli stranieri che
collaborano con la giustizia e la cui permanenza nel
territorio dello Stato sia utile all’attività investigativo o di intelligence,
o per proseguimento dell’azione penale. Viene prevista una specifica causa di
espulsione amministrativa,
per esigenze di prevenzione del terrorismo interno ed internazionale.
L’espulsione è disposta dal prefetto, ed è prevista anche nei casi in cui vi
siano ”fondati motivi di ritenere che la permanenza dello straniero nel
territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o
attività terroristiche, anche internazionali”. L’espulsione puo’ essere
sospesa o revocata se ”sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno” oppure se è necessario acquisire notizie concernenti la prevenzione
di attività terroristiche, o ”per la prosecuzione delle indagini o delle
attività informative dirette o alla individuazione e alla cattura dei
responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo”. Contro i
decreti di espulsione è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo
competente per territorio.
Quanto all’estensione ai servizi di intelligence di eseguire intercettazioni
preventive, la decisione politica spetterà al presidente del Consiglio dei
ministri. Le unità antiterrorismo saranno apposite unità ”investigative
interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle
forze di polizià’, per le esigenze connesse alle indagini di polizia
giudiziaria relative ad atti di terrorismo di rilevante gravità.
Per il traffico telefonico e
telematico è prevista una moratoria di 30 mesi per la loro conservazione.
Vengono anche perfezionate le modalità di identificazione di chi acquista
tessere telefoniche prepagate; il pubblico ministero, fine, nel corso delle
indagini preliminari potrà acquisire in via d’urgenza i tabulati del traffico
telefonico chiedendo la convalida del provvedimento al giudice nelle successive
48 ore. Giro di vite anche per gli esercizi pubblici in cui vengono offerti
servizi di comunicazione e telematici. Fino al 31 dicembre 2007 saranno
necessarie specifiche autorizzazioni di polizia e verranno adottate misure
particolari di identificazione degli utenti.
Più stretti controlli anche per
armi ed esplosivi, in particolare, per i detonatori elettrici
a bassa e media intensità, per la cui attivazione basta una comune pila
tascabile, e per gli esplosivi di maggiore particolarità. Vengono introdotte
sanzioni per l’addestramento indebito alla fabbricazione o all’uso di esplosivi,
armi da guerra o altri congegni micidiali. Vengono incrementati i controlli di
sicurezza per lo svolgimento di attività aeronautiche, fin dal momento in cui
l’interessato puo’ essere ammesso alle attività di addestramento pratico.
Quanto all’identificazione delle persone sospette, è previsto che la durata ”dell’accompagnamento
per l’identificazionè’ in un ufficio di polizia sia elevata a 24 ore nei casi
in cui l’accertamento sia più difficoltoso. Quanto al nuovo reato relativo a
chi fabbrica, usa, o detiene un documento falso valido per l’espatrio,
introdotto dal decreto legge, sono previsti due tipi di sanzione: ”chiunque
trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà
per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori
dei casi di uso personalè’.
Vengono, poi, integrati i poteri della polizia giudiziaria per le
identificazione delle persone indagate, consentendo il
prelievo di campioni biologici per l’estrazione del
profilo del Dna. Saranno sufficiente poche tracce di saliva,
prelevate con uno stick dalla bocca per effettuare l’analisi del Dna da cui
trarre dati che potranno essere agevolmente scambiati tra gli organismi
investigativi dei vari Stati. Se l’interessato non acconsente il pubblico
ministero potrà autorizzare il prelievo coattivo. Il permesso e la carta di
soggiorno elettronici avranno la stessa valenza identificativa degli altri
documenti di identità elettronici previsti per i cittadini. Le norme
disciplinano anche alcuni fattispecie di arresti in flagranza e ”fuori
flagranza nel caso di gravi violazioni agli obblighi e alle prescrizioni della
sorveglianza specialè’. In particolare se si accerta ”l’inosservanza riguardo
agli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglia speciale con l’obbligo o
il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranzà’.
Le nuove fattispecie di reati in materia di terrorismo prevedono
due nuovi articoli del Codice
penale: 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo
anche internazionale) e 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità
di terrorismo anche internazionale). Nel primo caso l’articolo recita che
”chiunque, al di fuori dei casi cui all’art. 270-bis, arruola uno o più
persone per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo anche
se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo
internazionale, è punito con la reclusione da 7 a 15 anni”. Nel secondo caso
chiunque addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso
di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o
batteriologiche nocive o pericolose, o qualsiasi altra tecnica per compiere atti
di violenza con finalità di terrorismo viene punito con la reclusione da 5 a 10
anni. Identica pena la subirà anche la persona addestrata.