Ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare vanno sempre considerati i periodi sofferti in fasi diverse da quelle in cui il procedimento è regredito – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 299 del 22/07/2005
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Soluzione
drastica della Corte Costituzionale che conferma la linea garantista in materia
di carcerazione preventiva.
di Marco
Martini
* * *
E’
costutuzionalmente
l’illegittimito
l’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art.
304, comma 6, dello stesso codice, I periodi di custodia cautelare sofferti in
fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è
regredito.
Con una
Sentenza di mezza estate (la n. 299 del 22 luglio u.s., scritta da Guido Neppi
Modona) la Consulta pone la parola fine ad un lungo quanto tormentato contrasto
interpretativo in merito all’applicazione dell’art. 303 cpp che ha visto
schierati da un lato l Corte Costituzionale dall’altro le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione. In particolare, quest’ultima ha disatteso il proncipio
espresso in una precedente pronunzia della Consulta che, con una sentenza
interpretativa di rigetto, aveva fornito l’unica lettura costituzionalmente
legittima dell’art. 303 comma 2 cpp. Ma Procediamo con ordine.
I Termini
massimi di Custodia Cautelare.
A seguito delle modifiche legislative introdotte con la Legge 332/1995, la quale
prevede nuove garanzie per la durata della carcerazione preventiva e dei
relativi termini massimi di fase e finali, l’attuale assetto dei termini massimi
di custodia cautelare prevede:
o
Termini di
fase ex art. 303 comma 1 cpp, la cui durata variabile è modulata in funzione
della gravità della pena prevista per il reato per cui si procede o ritenuto in
sentenza e della fase in cui si trova il procedimento
o
Termini
complessivi ex art. 303 comma 4 cpp in relazione alla durata del procedimento
(ivi comprese le proroghe ex. Art. 305 cpp), anch’esse di durata variabile
secondo la gravità della pena
o
Termini
finali complessivi ex art. 303 comma 6 cpp, coincidenti con il “massimo dei
massimi” ossia il limite massimo insuperabile di custodia cautelare individuato
nei termini previsti dall’art. 303 comma 4 aumentati della metà ovvero, se più
favorevoli all’imputato / indagato, nella misura di due terzi del massimo della
pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza
o
Termini
finali di fase ex art. 303 comma 6 cpp, in funzione dei limiti massimi
insuperabili per ciascuna fase (doppio dei termini di fase prevfisti dal comma
1)
I precedenti
interventi della Consulta.
La Corte Costituzionale, con la
sentenza 292/1998, era già intervenuta per affrontare il tema della
potenziale interferenza tra la natura invalicabile dei termini finali, posti dal
comma 6 dell’art. 304 cod. proc. pen. anche con riferimento ai termini di fase,
e la decorrenza ex novo dei termini di fase in caso di regressione
prevista dall’art. 303, comma 2, cpp, affermando che l’unica soluzione
ermeneutica enucleabile dal sistema e che si appalesa in linea con i valori
della Carta fondamentale è quella secondo cui il superamento di un periodo di
custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in
considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei
termini sono stati sospesi, prorogati o sono cominciati a decorrere nuovamente a
seguito della regressione del processo. Questa interpretazione ” prosegue la
Corte ” è d’altra parte aderente alla ratio di favor che ha
ispirato il legislatore del 1995 ad un effettivo recupero della scelta di
introdurre uno sbarramento finale ragguagliato anche alla durata dei termini di
fase comunque modulata, e, infine, alla stessa logica dell’art. 13 della
Carta fondamentale, la quale impone di individuare, fra più interpretazioni,
quella che riduca al minimo il sacrificio della libertà personale
In definitiva
la Consulta nella richiamata sentenza non opta per una dichiarazione di
illegittimità costituzionale a fronte di una possibile ” quanto unica –
interpretazione conforme a costituzione della norma e fonda la sua decisione sul
collegamento della disciplina dei termini di durata della custodia cautelare al
principio costituzionale di proporzionalità, cui si ispira anche il nuovo
termine finale di fase, che individua il limite estremo, superato il quale il
permanere dello stato coercitivo si presuppone essere ‘sproporzionato’, in
quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema. Secondo la
Corte, il ricorso del legislatore all’avverbio “comunque” dimostra che i limiti
massimi insuperabili vanno riferiti anche ai fenomeni che comunque possono
interferire con la disciplina dei termini di fase, specie quando la soluzione
ermeneutica si appalesi come l’unica conforme a Costituzione. Tali conclusioni
sono ribadite dalla successiva ordinanza di manifesta infondatezza n.
429/1999, con la quale la Corte riafferma che il valore assoluto e non
condizionato della norma impone di ritenere, come soluzione ermeneutica
costituzionalmente obbligata, che il limite costituito da un periodo di custodia
pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione opera
anche quando i termini sono incominciati nuovamente a decorrere a seguito della
regressione del processo.
Il contrasto
giurisprudenziale della Cassazione.
A seguito della soluzione interpretativa della Corte Costituzionale, tra le
singole sezioni della Corte di Cassazione è sorto un contrasto. Alcune hanno
affermato che, ai fini del computo del termine finale pari al doppio del termine
di fase, devono essere considerati anche i periodi di custodia sofferti in fasi
o gradi diversi rispetto a quelli in cui il procedimento regredisce. Altre hanno
ritenuto che al medesimo fine devono essere calcolati soltanto i periodi di
custodia patiti durante le fasi omogenee, e non anche nelle fasi intermedie.
Con la
sentenza 4/2000 le Sezioni Unite affermano che il computo dei periodi di
custodia sofferti in tutte le fasi intermedie significherebbe, nella sostanza,
far perdere a quel limite il carattere rigorosamente endofasico o monofasico,
che normativamente lo tipicizza, e creare un nuovo termine finale plurifasico,
estraneo alle previsioni degli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen.,
alterando, per tale via, le linee essenziali della disciplina dettata dal
codice, che non conosce altra distinzione che quella tra termini di fase e
termine complessivo. Per le Ss.Uu., dunque, l’eliminazione della frattura e
della separatezza della fase successiva all’annullamento non puo’ avere altro
effetto che quello di permettere il collegamento della predetta fase con quella
precedente nella quale è stato pronunciato il provvedimento annullato e, cosi’,
di rendere possibile l’unificazione della durata della custodia cautelare
sofferta nei due segmenti processuali, avvinti da una relazione di
corrispondenza e di omogeneità per la ragione che il primo puo’ considerarsi
come ripristino del secondo.
Il monito
della Corte Costituzionale.
E’ di tutta evidenza, a questo punto, che la decisione delle Sezioni Unite non
si concilia con il principio interpretativo espresso dalla Consulta nella
sentenza 292/98 e determina una vera e propria spaccatura di posizioni, con la
Consulta che appare più “garantista”. Quest’ultima interviena ancora sulla
questione con altre decisioni ove precisa e ribadisce che l’interpretazione
fornita con la sentanza 292/98 deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata
(Ordinanza
214/2000) spingendosi fino a considerare erroneo il presupposto
interpretativo della Cassazione secondo cui ai fini del termine massimo di cui
all’art. 304 comma 6 cpp vadano calcolati soltanto i periodi di custodia
cautelare subiti dall’imputato in fase omogenee (Ordinanza
529/2000).
Nell’ordinanza n. 529/2000, poi, la Corte Costituzionale, in aperto contrasto
con la Cassazione a Sezioni Unite, afferma che la sentenza n. 292/1998 si
riferisce a un imputato che aveva visto regredire il suo procedimento e aveva
subito custodia cautelare in fasi non omogenee, e proprio in ragione di cio’ la
relativa questione era stata ritenuta rilevante e decisa nel merito mediante una
soluzione interpretativa coerente con i principii di proporzionalità della pena
e di inviolabilità della libertà personale. Sicchè, prosegue la Corte, una
volta stabilito che l’art. 13 Cost. impone di ‘individuare il limite estremo,
superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere
sproporzionato in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del
sistemà, non vi è luogo ad introdurre distinzioni riferite alle ragioni che
hanno determinato il nuovo corso del termine. Sicchè, soltanto se si include
nel calcolo dei termini finali di fase anche la custodia cautelare subita
dall’imputato in fasi diverse la disposizione censurata mantiene integra la sua
naturale sfera di applicazione e non resta limitata ai casi eccezionali di
molteplici regressioni del procedimento o di pluralità di evasioni.
La posizione
assunta dalle Sezioni Unite della Cassazione.
A fronte di tale situazione e, in particolare, della Ordinaza 529/2000, le
Sezioni Unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
303, comma 2, cod. proc. pen., ribadendo che tale norma impedisce di computare
ai fini dei termini massimi di fase di cui all’art. 304, comma 6, i periodi di
detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quello in cui il
procedimento è regredito. Il codice avrebbe difatti accolto per i termini di
fase della custodia una concezione ‘monofasicà o ‘endofasicà, distinguendo
unicamente tra termini di fase e termine complessivo, senza prendere in
considerazione il periodo ‘interfasico’, si’ che, quando l’art. 303, comma 2,
cod. proc. pen. fa riferimento ai termini che decorrono di nuovo, a questi si
possono sommare solo entità omogenee, e cioè i periodi trascorsi nella stessa
fase. Richiamandosi al principio, affermato nella sentenza n. 292 del 1998 –
riduzione al minimo necessario del sacrificio della libertà personale – i
giudici rimettenti tentano di conciliare l’indirizzo sino ad allora sostenuto
dalla Corte costituzionale con le posizioni delle sezioni unite, affermando che
il periodo trascorso nella fase