Ce Giustizia

Protezione del didrtto d’autore e divieto di discriminazione fondate sulla cittadinanza – Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 30/06/2005

DIRITTO D’AUTORE –
PROTEZIONE – DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA CITTADINANZA

L’art. 12 CE, che sancisce il divieto generale
di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, deve essere interpretato nel
senso che la legittimazione di un autore a reclamare in uno Stato membro la
protezione del diritto d’autore accordata dalla legislazione di tale Stato non
puo’ essere subordinata a un criterio di distinzione fondato sul paese di
origine dell’opera (Nella specie, una nota marca di calzature italiane aveva
citato in giudizio in Francia una società che offriva in vendita calzature che
imitavano modelli contrassegnati dal suo marchio di fabbrica. La società
convenuta aveva eccepito, ai sensi dell’art. 2,
n. 7, della Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche, la mancanza di legittimazione della
società attrice a rivendicare, in Francia, la protezione del diritto d’autore
per modelli che non potevano godere di una protezione a tale titolo in Italia).

 

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30 giugno
2005

Nel procedimento C-28/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai
sensi dell’art. 234 CE, dal tribunal de grande instance de Parigi (Francia),
con decisione 5 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2004,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta, e dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris e G. Arestis,
giudici,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 12
CE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone
le società Tod’s SpA (in prosieguo: la “Tod’s”) e Tod’s France SARL (in
prosieguo: la “Tod’s France”), ricorrenti nella causa principale, alla Heyraud
SA (in prosieguo: la “Heyraud”), convenuta nella causa principale, e alla
Technisynthèse, interveniente nella causa principale, relativamente ad
un’azione per contraffazione di modelli di calzature.

Normativa internazionale

3 L’art. 2, n. 7,
della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla
modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la “Convenzione di Berna”),
dispone quanto segue:

“E’ riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione [per la protezione dei
diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche; in prosieguo:
l'”Unione”] di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative
alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le
condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, ( ). Per le opere
protette, nel Paese d’origine, unicamente come disegni e modelli, puo’ essere
rivendicata, in un altro Paese dell’Unione, soltanto la protezione speciale ivi
concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale
speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche”.

4 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della Convenzione di Berna:

“Nei Paesi dell’Unione diversi da quello di origine dell’opera gli autori
godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della
presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente
conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonchè dei
diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione”.

5 L’art. 5, n. 4, della Convenzione di Berna cosi’ dispone:

“Si reputa Paese d’origine:

a) per le opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell’Unione,
tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi
dell’Unione che concedono durate di protezione diverse, quello la cui
legislazione accorda la durata di protezione più breve;

b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in
un Paese dell’Unione, quest’ultimo Paese;

c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un
Paese estraneo all’Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese
dell’Unione, il Paese dell’Unione cui l’autore appartiene; tuttavia,

i) se si tratta di opere cinematografiche, il cui produttore ha sede o
residenza abituale in un Paese dell’Unione, si reputa quest’ultimo come Paese
d’origine, e

ii) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell’Unione o
di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in
un Paese dell’Unione, si reputa quest’ultimo Paese d’origine”.

Controversia principale e questione pregiudiziale

6 Dalla decisione di rinvio emerge che la Tod’s è una società di diritto
italiano che afferma di essere titolare di diritti patrimoniali di proprietà
artistica sulle calzature commercializzate con i marchi Tod’s e Hogan. Tod’s
France è il distributore di tali calzature in Francia.

7 Venuta a conoscenza del fatto che la Heyraud offriva in vendita e vendeva
sotto la denominazione Heyraud modelli di calzature che riproducevano o, per lo
meno, imitavano le principali caratteristiche dei modelli Tod’s e Hogan, la
Tod’s ha fatto compiere un accertamento da parte di un ufficiale giudiziario in
data 8 febbraio 2000. Il 13 febbraio 2002, le ricorrenti nella causa principale
hanno citato in giudizio la Heyraud dinanzi al giudice del rinvio. La
Technisynthèse è una consociata del gruppo Eram che è intervenuta
volontariamente nella controversia a sostegno delle conclusioni della Heyraud.

8 L’oggetto della controversia principale consiste, in particolare, in
un’azione per contraffazione dei modelli di calzature contrassegnate dai marchi
Tod’s e Hogan, azione alla quale la Heyraud oppone un’eccezione d’irricevibilità
fondata sull’art. 2, n. 7,
della Convenzione di Berna. La Heyraud sostiene che, ai sensi di tale
disposizione, la Tod’s non è legittimata a rivendicare, in Francia, la
protezione del diritto d’autore per modelli che non possono godere di una
protezione a tale titolo in Italia.

9 La Tod’s risponde, in particolare, che l’applicazione di detta disposizione
costituisce una discriminazione ai sensi dell’art. 12 CE.

10 Il giudice del rinvio afferma che l’utilizzo dell’espressione “puo’ essere
rivendicata ( ) soltanto”, all’art. 2,
n.
7, seconda frase, della Convenzione di Berna, ha l’effetto di
privare i cittadini dell’Unione, che nel paese d’origine della loro opera
godono solo della protezione a titolo del diritto dei disegni e dei modelli,
della possibilità di agire sulla base del diritto d’autore nei paesi
dell’Unione che ammettono il cumulo delle tutele.

11 Ora, secondo detto giudice, anche se risulta che tale disposizione non opera
alcuna distinzione sulla base della cittadinanza del titolare del diritto
d’autore, tuttavia la sua portata alla luce del diritto comunitario è
controversa, nella misura in cui il paese di origine dell’opera “pubblicata”
coinciderà per lo più con il paese di cui il creatore possiede la
cittadinanza o in cui egli ha la sua residenza abituale e il paese di origine
di un’opera “non pubblicata” sarà, in applicazione dell’art. 5, n. 4, lett.
c), di detta Convenzione, il paese di cui l’autore ha la cittadinanza.

12 Ritenendo che la soluzione della controversia di cui è investito dipende
dall’interpretazione dell’art. 12 CE, il tribunal de grande instance de Paris
(il Tribunale di Parigi) ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

“Se l’art. 12 ( ) CE, che sancisce il divieto generale di discriminazioni
fondate sulla cittadinanza, osti a che la legittimazione di un autore a
reclamare in uno Stato membro la protezione del diritto d’autore accordata
dalla legislazione di tale Stato, sia subordinata a un criterio di distinzione
fondato sul paese di origine dell’opera”.

Osservazioni preliminari

13 La Tod’s e la Tod’s France si interrogano sulla rilevanza della questione
formulata dal giudice del rinvio. Infatti non sussisterebbero i requisiti per
l’applicazione dell’art. 2, n. 7,
della Convenzione di Berna nella controversia principale. Peraltro, esse sono
sorprese da tale questione dato che esisterebbe un netto orientamento della
giurisprudenza francese, da esse tuttavia contestato, secondo cui tale
disposizione non dà luogo ad una discriminazione.

14 Al riguardo, occorre ricordare che non spetta alla Corte pronunciarsi
sull’applicabilità di disposizioni nazionali o, nel caso concreto,
internazionali rilevanti per la soluzione della controversia principale.
Infatti, la Corte deve prendere in considerazione, nell’ambito della
ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e i giudici nazionali,
il contesto normativo nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, come
definito dal provvedimento di rinvio (v., in tal senso, sentenze 25 ottobre
2001, causa C-475/99, Ambulanz Glà¶ckner, Racc. pag. I-8089, punto 10, e 13
novembre 2003, causa C-153/02, Neri, Racc. pag. I-13555, punti 34 e 35).

15 Per quanto riguarda l’asserito orientamento giurisprudenziale dei giudici
francesi, basta ricordare che, ai sensi dell’art. 234, secondo comma, CE, qualsiasi
giudice di uno degli Stati membri, qualora reputi necessaria per emanare la sua
sentenza una decisione su una questione d’interpretazione, puo’ domandare alla
Corte di pronunciarsi su tale questione (sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81,
Cilfit e a., Racc. pag. 3415, punto 6).

16 Peraltro, benchè la maggior parte delle osservazioni presentate alla Corte
vertano, a loro volta, almeno in parte, sulla direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio, 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei
disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28), la Corte non si deve pronunciare
sull’interpretazione delle disposizioni di tale direttiva.

17 Infatti, occorre rilevare che il giudice del rinvio interroga la Corte solo
riguardo all’interpretazione dell’art. 12 CE. Inoltre, come fa valere
correttamente la Commissione delle Comunità europee, i fatti di cui alla causa
principale, che hanno dato luogo a un accertamento da parte di un ufficiale
giudiziario in data 8 febbraio 2000, si sono verificati prima della scadenza
del termine assegnato agli Stati membri per il recepimento della direttiva
98/71, ossia il 28 ottobre 2001.

Sulla questione pregiudiziale

18 Occorre ricordare che il
diritto d’autore e i diritti connessi, che rientrano nella
sfera di applicazione del Trattato CE a causa, in particolare, dei loro effetti
sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi, sono necessariamente
soggetti al divieto generale di discriminazioni sancito dall’art. 12, primo
comma, CE (sentenze 20 ottobre 1993, cause riunite C‑92/92 e C‑326/92, Phil
Collins e a., Racc. pag. I‑5145, punto 27, e 6 giugno 2002, causa C-360/00,
Ricordi, Racc. pag. I‑5089, punto 24).

19 Peraltro, ai sensi di una giurisprudenza costante, le norme relative alla
parità di trattamento fra cittadini dello Stato membro considerato e cittadini
di altri Stati membri vietano non soltanto le discriminazioni palesi in base
alla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che,
basandosi su altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo
risultato (v., in particolare, sentenze 23 gennaio 1997, causa C-29/95,
Pastoors e Trans-Cap, Racc. pag. I‑285, punto 16, e 19 marzo 2002, causa C‑224/00,
Commissione/Italia, Racc. pag. I‑2965, punto 15).

20 Dalla decisione di rinvio emerge che l’applicazione, nel diritto nazionale
di uno Stato membro, dell’art. 2, n.
7, della Convenzione di Berna comporta una distinzione
fondata sul paese di origine dell’opera. In particolare, da una tale
applicazione risulta che un trattamento favorevole, ossia il beneficio della
doppia tutela fondata, da un lato, sul diritto dei disegni e dei modelli nonchè,
dall’altro, sul diritto d’autore, verrà negato agli autori di un’opera il cui
paese di origine è un altro Stato membro che per tale opera concede solo la
protezione fondata sul diritto dei disegni e dei modelli. Invece, detto
trattamento favorevole è concesso, in particolare, agli autori di un’opera il
cui paese di origine è il primo Stato membro.

21 Pertanto, occorre esaminare se, impiegando un criterio di distinzione
fondato sul paese di origine dell’opera, l’applicazione di una normativa quale
quella di cui alla causa principale puo’ costituire una discriminazione
indiretta in base alla cittadinanza ai sensi della giurisprudenza citata al
punto 19 della presente sentenza.

22 La Heyraud e la Technisynthèse, nonchè il governo francese, ritengono che
cio’ non avvenga. In particolare, quest’ultimo sostiene che, tenuto conto della
grande mobilità dei creatori e dei loro aventi causa nel settore delle arti
applicate, il luogo della prima pubblicazione di un disegno o di un modello non
coincide necessariamente con la cittadinanza del suo autore e che, nella
maggior parte dei casi, una tale coincidenza non esiste. Ne deriverebbe che
l’applicazione dell’art. 2, n. 7,
della Convenzione di Berna non sfavorisce essenzialmente, o per la maggior
parte, i cittadini degli altri Stati membri e che tale disposizione non
comporta quindi una discriminazione indiretta.

23 Tale tesi non puo’ tuttavia essere accolta.

24 Infatti, non si puo’ negare l’esistenza di un collegamento tra il paese di
origine di un’opera ai sensi della Convenzione di Berna, da un lato, e la
cittadinanza dell’autore di tale opera, dall’altro.

25 Per quanto riguarda le opere non pubblicate, tale collegamento è fuor di
dubbio, essendo esplicitamente previsto dall’art. 5, n. 4, lett. c), della
Convenzione di Berna.

26 Quanto alle opere pubblicate, il paese di origine è, in sostanza, come
emerge dall’art. 5, n. 4, lett. a), di detta Convenzione, il paese in cui esse
sono state pubblicate per la prima volta. Ora, le opere pubblicate per la prima
volta in uno Stato membro avranno per autore, nella maggior parte dei casi, un
cittadino di tale Stato, mentre le opere pubblicate in un altro Stato membro avranno
di norma come autore un

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