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Nuove norme per il contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità – Schema dl Cdm 22.7.2005

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Nuove norme
per il contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità  –

Schema dl Cdm
22.7.2005


Articolo 1


(Colloqui a
fini investigativi per il contrasto del terrorismo)

1.
All’articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo il
comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello
almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell’Arma dei
carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo,
nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli
del Corpo della Guardia di Finanza, limitatamente agli aspetti connessi al
finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti o dagli
internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti
commessi per finalità  di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell’ordine democratico.";

b) al comma
2, le parole "Al personale di polizia indicato nel comma 1" sono sostituite
dalle seguenti:

"Al personale
di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis".


Articolo 2


(Permessi di
soggiorno a fini investigativi)

1. Anche
fuori dei casi di cui al Capo II del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n, 82, come
successivamente integrato e modificato, e di cui all’articolo 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in deroga a quanto previsto dall’articolo
5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
relativi a delitti commessi per finalità  di terrorismo, anche internazionale, o
dì eversione dell’ordine democratico, vi è l’esigenza di garantire la permanenza
nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all’autorità 
giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le
caratteristiche di cui al comma 3 dell’articolo 9 del predetto decreto-legge n..
8 del 1991, il questore, anche su segnalazione del Procuratore della Repubblica,
dei responsabili di livello almeno provinciale delle forze di polizia o dei
servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale
permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno.

2.Con la
segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui
risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

3.Il permesso
di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato, per
motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta
incompatibile con le finalità  dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.

4.Per quanto
non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6
dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5.Quando la
collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel
territorio dello stato di attentati terroristici alla vita o all’incolumità 
delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose
degli attentati stessi, allo straniero può essere concessa la carta di
soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.


Articolo 3


(Nuove norme
in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del
terrorismo)

1. Oltre a
quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, e dall’articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il prefetto può disporre, informando
preventivamente il Ministro dell’interno, l’espulsione dello straniero
appartenente ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio
1975, n. 152., o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua
permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attività  terroristiche, anche internazionali.

2. Nei casi
di cui al comma 1, l’espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti
di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell’articolo
13 del decreto legislativo 25 luglio 1998" n. 286, concernenti l’esecuzione
dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di
cui al comma 5-bis medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di
espulsione di cui al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.

3. Il
prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di
espulsione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, informando preventivamente il Ministro dell’interno, quando
sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui.
all’articolo 2, ovvero quando sia necessario per l’acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di attività  terroristiche, ovvero per la prosecuzione
delle indagini o delle attività  informative dirette alla individuazione o alla
cattura dei responsabili dei delitti di commessi con finalità  dì terrorismo.

4.Contro i
decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo competente per territorio.

5.Quando nel
corso dell’esame dei ricorsi dì cui al comma 2 del presente articolo e di quelli
di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il
segreto d’indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a
quando l’atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere
comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per
un tempo superiore a due anni, il Tribunale amministrativo può fissare un
termine entro il quale l’amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per
la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto
termine, il Tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

6.Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

5.
All’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, il comma 3-sexies è soppresso.


Articolo 4

(Nuove norme
per il potenziamento dell’attività  informativa)

1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi
informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, a richiedere l’autorizzazione per svolgere le attività  di cui
all’articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n, 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di
attività  terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale.

2.
L’autorizzazione di cui al comma 2 è richiesta al Procuratore Generale della
Corte dì Cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo sostituto
appositamente designato.


Articolo 5


(Unità 
antiterrorismo)

1.Per le
esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di
terrorismo di rilevante gravita, il Ministro dell’interno costituisce apposite
unità  investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria delle forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica
competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre
attrezzature occorrenti,
nell’ambito risorse finanziarie disponibili.

2.Quando
procede a indagini per delitti di cui al comma 2, il pubblico ministero si
avvale di regola delle Unità  investigative interforze di cui al medesimo comma.


Articolo 6


(Nuove norme
sui dati del traffico telefonico e telematico)

1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e tino al 31
dicembre 2007 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di legge, di
regolamento o dell’autorità  amministrativa che prescrivono o consentano la
cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non
soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle,
comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità 
degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai
fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni
vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico
conservati oltre i limiti previsti dall’articolo 132 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, possano essere utilizzati esclusivamente per le finalità 
del presente decreto legge, salvo l’esercizio dell’azione penale per i reati
comunque perseguibili.

2. All’art,
55 comma 7 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le parole
"dell’attivazione del servizio." sono sostituite dalle seguenti:

"prima
dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione
della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte
le necessarie misure affinchè venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici
riportati su un documento di identità , nonché del tipo, del numero e della
riproduzione del documento presentato dall’acquirente, ed assicurano il corretto
trattamento dei dati acquisiti.".

3.
All’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono ap

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