Assicurazione RCA – Ai fini del risarcimento è irrilevante che il passeggero interessato sia proprietario del veicolo che ha causato l’incidente – Corte di giustizia delle Comunità europee, Sezione I, Sentenza 30/06/2005
ASSICURAZIONE R.C.A. – CORRESPONSABILITA’ DEL
PASSEGGERO – NORMATIVA NAZIONALE CHE NEGHI O LIMITI IN MANIERA SPROPORZIONATA
IL DIRITTO AL RISARCIMENTO –
VIOLAZIONE NORMATIVA COMUNITARIA
Le direttive in materia di assicurazione sulla
responsabilità civile (art. 1 della III direttiva del Consiglio 14 maggio
1990, 90/232/CEE, e art. 2, n. 1, della II direttiva del Consiglio 30 dicembre
1983, 84/5/CEE) non consentono di negare ovvero di limitare in misura
sproporzionata, in considerazione della corresponsabilità del passeggero nella
causazione del danno subito, il risarcimento a carico dell’assicurazione
obbligatoria degli autoveicoli (nella specie, la Corte ha anche affermato che
ai fini del risarcimento è irrilevante che il passeggero interessato sia
proprietario del veicolo che ha causato l’incidente).
Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 30 giugno 2005
Nel procedimento C-537/03,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N.
Cunha Rodrigues (relatore), E. Juhà¡sz e M. IleÅ¡ič, giudici,
avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio
2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della
seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli (GU 1984 L
8, pag. 17; in prosieguo: la “seconda direttiva”), e della terza direttiva del
Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33, in prosieguo: la “terza
direttiva”).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra
la sig.ra K. Candolin e i
sigg. Viljaniemi e Paananen, da un lato, e la compagnia di assicurazioni
VahinkovakuutusosakeyhtiචPohjola (in prosieguo: la “Pohjola”) e il sig. Ruokoranta,
dall’altro, con riguardo al risarcimento del danno spettante ai primi a seguito
di un incidente automobilistico.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 A termini dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972,
72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale
responsabilità (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la “prima direttiva”):
“Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie [ ] affinchè la
responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano
abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione . I danni
coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali
misure”.
4 Il settimo e il nono ‘considerando’ della seconda direttiva cosi’ recitano:
“considerando che è interesse delle vittime che gli effetti di talune clausole
di esclusione siano limitati alle relazioni tra l’assicuratore
ed il responsabile del sinistro;
[ ]
[ ]
considerando che è necessario accordare ai membri della famiglia
dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una
protezione analoga a quella degli altri terzi vittime, comunque per quanto
riguarda i danni alle persone”.
5 L’art. 2, n. 1, della medesima seconda direttiva cosi’ dispone:
“Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinchè qualsiasi
disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di
assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della
direttiva 72/166/CEE, che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di
autoveicoli da parte:
” di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita
o
” di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare
l’autoveicolo in questione
o
” di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine
tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione,
sia considerata, per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della
direttiva 72/166/CEE, senza effetto per quanto riguarda l’azione dei terzi
vittime di un sinistro.
Tuttavia, la clausola di cui al primo trattino puo’ essere opposta alle persone
che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il
danno se l’assicuratore puo’ provare che esse erano a conoscenza del fatto che
il veicolo era rubato.
[ ]”
6 L’art. 1 della terza direttiva cosi’ recita:
“Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 84/5/CEE,
l’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE
copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero,
diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo.
[ ]”
La normativa interna
7 All’epoca dei fatti di cui alla causa principale, l’art. 7, nn. 1 e 3, della
legge 26 giugno 1959, sull’assicurazione degli autoveicoli
[liikennevakuutuslaki (279/1959)], come modificata dalla legge 656/1994,
disponeva quanto segue:
“1. Quando la persona vittima di un incidente stradale abbia concorso essa
stessa al suo verificarsi, il risarcimento per il danno subito per quanto
riguarda i danni diversi da quelli alle persone puo’ essere ridotto o negato, a
seconda dell’entità della sua colpa, del modo in cui sia stato condotto il
veicolo e di altre circostanze che hanno influenzato il sinistro. Allorchè
qualcuno abbia cagionato un danno fisico a se stesso, per colpa o per
negligenza grave, il danno sarà risarcito esclusivamente per la parte in cui
altre circostanze di fatto ne abbiano determinato l’insorgenza.
[ ]
3. Allorchè qualcuno abbia cagionato un danno a se stesso alla guida di un
autoveicolo, nel caso in cui il tasso alcolico del sangue, al momento della
guida o immediatamente dopo, fosse pari quantomeno all’1,2 per mille, ovvero il
tasso di alcol per litro di aria espirata fosse pari quantomeno a 0,60
milligrammi, ovvero abbia provocato in altro modo un danno alla guida di un
autoveicolo sotto l’effetto dell’alcol o di un’altra sostanza inebriante,
ovvero sotto l’effetto congiunto dell’alcol e di un’altra sostanza inebriante, cosicchè
fosse sensibilmente ridotta la sua capacità di agire senza errori,
l’assicuratore dell’autoveicolo è tenuto a risarcire il danno solo nella
misura in cui sussista a tal fine un motivo specifico. Quanto sopra stabilito
con riguardo al diritto del conducente al risarcimento vale anche per il
passeggero che si trovava a bordo dell’auto al verificarsi del danno, pur
conoscendo o dovendo conoscere lo stato del conducente”.
8 A seguito del parere motivato inviato in data 20 marzo 2002 dalla Commissione
delle Comunità europee alla Repubblica di Finlandia, il secondo periodo del
detto art. 7, n. 3, è stato modificato dalla legge 548/2002. A termini di tale
nuova disposizione:
“Il risarcimento a favore del passeggero che, al momento del verificarsi del
danno si trovava a bordo di un veicolo il cui conducente rispondeva alle
caratteristiche descritte al presente comma, puo’ essere ragionevolmente
ridotto in considerazione della propria corresponsabilità nella causazione del
danno”.
9 Successivamente all’entrata in vigore, il 1º febbraio 2003, della legge
1144/2002, l’art. 7, n. 1, della legge sull’assicurazione degli autoveicoli è
cosi’ formulato:
“Colui che abbia intenzionalmente contribuito alla realizzazione del danno
fisico subito sarà risarcito solo nella parte in cui altre circostanze abbiano
contribuito alla realizzazione del danno. A colui che abbia contribuito, per
negligenza grave, alla realizzazione del danno fisico subito, il risarcimento
potrà essere negato ovvero ridotto, ove cio’ risulti equo alla luce delle
circostanze”.
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 Il 21 aprile 1997, la sig.ra T. Candolin, madre di K. Candolin, nonchè i
sigg. Viljaniemi e Paananen viaggaivano a bordo dell’auto di quest’ultimo,
guidata in tale occasione dal sig. Ruokoranta. Durante il viaggio, si
verificava un incidente automobilistico, che provocava la morte della sig.ra T.
Candolin , nonchè gravi ferite agli altri passeggeri.
11 Dalla decisione di rinvio risulta che il conducente e tutti gli altri
passeggeri erano in stato di ebbrezza.
12 Il Porin kà¤rà¤jà¤oikeus (giudice di primo grado di Pori) condannava il sig.
Ruokoranta ad una pena detentiva, oltre al risarcimento della sig.ra K.
Candolin nonchè dei sig. Viljaniemi e Paananen. Con riguardo al versamento del
risarcimento da parte della Pohjola, il detto giudice, ritenendo che i
passeggeri avrebbero dovuto rendersi conto dello stato di ebbrezza del
conducente, riteneva che nessuno di loro avesse diritto, in linea di principio,
ai sensi dell’art. 7, n. 3, della legge sull’assicurazione degli autoveicoli,
come modificata dalla legge 656/1994, ad un risarcimento da parte della detta
compagnia di assicurazione. Tuttavia, se fosse sussistito, ai sensi della detta
disposizione, un “motivo specifico” per il versamento del risarcimento, la
Pohjola avrebbe potuto essere obbligata alla sua corresponsione. In
considerazione delle gravi lesioni subite dal sig. Paananen e del fatto che il
sig. Ruokoranta, data la propria situazione finanziaria, non sarebbe stato
probabilmente in grado di risarcirlo, il Porin kà¤rà¤jà¤oikeus decideva che la
Pohjola dovesse provvedere al versamento del risarcimento. Per contro, riteneva
che non potesse invocarsi alcun “motivo specifico” con riguardo alla sig.ra K.
Candolin e al sig. Viljaniemi.
13 A seguito della proposizione di appello, il Turun hovioikeus (Corte
d’appello di Turku) riteneva che neanche il risarcimento dovuto dal sig.
Ruokoranta al sig. Paananen dovesse essere posto a carico della Pohjola.
14 Avverso la decisione del Turun hovioikeus
la sig.ra K. Candolin nonchè
i sigg. Viljaniemi e Paananen ricorrevano dinanzi al Korkein oikeus (Corte
suprema), chiedendo che la compagnia di assicurazione venga condannata, in base
dell’assicurazione degli autoveicoli, a versare loro il risarcimento del danno.
La Pohjola contesta di essere obbligata al risarcimento sulla base del rilievo
che, quando un passeggero sale a bordo di un veicolo nella consapevolezza di
esporsi al rischio, superiore rispetto a quello ordinario, di subire un danno,
deve rispondere, da parte sua, delle conseguenze dei propri atti.
15 Ritenendo che le disposizioni legislative vigenti all’epoca dei fatti vadano
interpretate conformemente al diritto comunitario, il Korkein oikeus decideva
di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
“1) Se l’art. 1 della terza direttiva [ ], ai sensi del quale l’assicurazione è
tenuta a risarcire i danni alla persona derivanti dalla circolazione di un
autoveicolo nei confronti di tutti i passeggeri, ad eccezione del conducente,
ovvero qualsiasi altra disposizione o principio di diritto comunitario, limiti
la possibilità di tener conto, nel diritto nazionale, della rilevanza della
corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno, nella valutazione
del suo diritto al risarcimento del danno da parte dell’assicurazione
obbligatoria per gli autoveicoli.
2) Se sia conforme al diritto comunitario, in qualsiasi altra fattispecie
diversa rispetto a quelle menzionate all’art. 2, n. 1, secondo comma, della
seconda direttiva [ ], negare o limitare, a motivo della condotta del
passeggero del veicolo, il
diritto del medesimo ad ottenere il risarcimento dei danni da
parte dell’assicurazione obbligatoria a seguito di un sinistro. Se tale ipotesi
possa ricorrere, ad esempio, nel caso in cui una persona sia salita a bordo di
un veicolo, pur essendo stata in grado di rilevare che il rischio di incidente
e di danni era più elevato del normale.
3) Se il diritto
comunitario non consenta di tener conto dello stato di ebbrezza del conducente
quale elemento che incida sulla sua capacità di guidare un veicolo con
sicurezza.
4) Nel caso in cui il proprietario di un’auto abbia consentito ad una persona
in stato di ebbrezza di guidare il proprio veicolo, se
il diritto comunitario osti
all’applicazione di maggiore severità, rispetto agli altri passeggeri, nella
valutazione del suo diritto al risarcimento, da parte dall’assicurazione
obbligatoria, delle lesioni personali subite”.
Sulle questioni pregiudiziali
16 Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 2, n. 1, secondo comma, della seconda
direttiva e l’art. 1 della terza direttiva ostino ad una normativa nazionale
che consenta di negare ovvero di limitare, in considerazione della
corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subito, il
risarcimento a carico dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e se la
soluzione differisca nell’ipotesi in cui il passeggero interessato sia proprietario
del veicolo.
17 In limine, occorre ricordare che la prima, la seconda e la terza direttiva
sono dirette a garantire, da un lato, la libera circolazione sia dei veicoli
che stazionano abitualmente nel territorio della Comunità, sia delle persone
che si trovano a bordo dei medesimi e, dall’altro, a garantire che le vittime
degli incidenti causati da tali veicoli beneficino di un trattamento
comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità dove il sinistro è
avvenuto (sentenza 28 marzo 1996, causa C-129/94, Ruiz Bernà¡ldez, Racc. pag.
I-1829, punto 13).
18 Alla luce della finalità di tutela delle vittime, la Corte ha ritenuto che
l’art. 3, n. 1, della prima direttiva osta a che l’assicuratore possa valersi
di disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare il
risarcimento dei terzi vittime di