Civile

L’istanza presentata ad organo incompetente impedisce la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso delle imposte sui redditi.CASSAZIONE CIVILE ,Sezione V, Sentenza n. 9407 del 06/05/2005

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La
presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi ad organo
incompetente funzionalmente o territorialmente a provvedere, pur ostando alla
formazione di un provvedimento di diniego, anche nella forma del silenzio
rifiuto, con conseguente inammissibilità del ricorso al giudice tributario per
difetto di provvedimento impugnabile, impedisce la decadenza del contribuente
dal diritto al rimborso prevista dall?art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.  Cio’ alla luce dei principi di cooperazione, collaborazione e buona fede
che, ai sensi della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono improntare i rapporti
tra amministrazione finanziaria e contribuente

 

 


 

 

REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE
TRIBUTARIA

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA
Enrico – Presidente

Dott.
MARIGLIANO Eugenia – Consigliere

Dott.
MARINUCCI Giuseppe – Consigliere

Dott. BOTTA
Raffaele – Consigliere

Dott.
VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

 


Svolgimento
del processo

 

1. La s.p.a.
A. C. presento’, nel dicembre 1994, all’Ufficio distrettuale delle imposte
dirette di Lecco istanza di esenzione decennale dall’ILOR e di riduzione alla
metà dell’IRPEG, ai sensi dell’art. 11 della legge 2 maggio 1990, n. 102
(recante agevolazioni fiscali per le imprese operanti in Valtellina), con
contestuale richiesta di rimborso delle maggiori somme versate per dette imposte
per l’anno 1993.


Successivamente, nel luglio 1996, la stessa società presento’ ulteriore
istanza, indirizzata questa volta anche alla Direzione regionale delle entrate,
integrativa e rettificativa della precedente, con la quale chiese nuovamente il
rimborso delle somme versate per il 1993, nonchè il rimborso di quelle pagate
per il 1994.

Avverso il
silenzio-rifiuto formatosi su dette istanze, la società contribuente propose
ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Corno, che lo accolse.

L’appello
proposto – limitatamente al rimborso delle somme relative al 1993 – dalla
Direzione regionale delle entrate fu respinto dalla Commissione tributaria
regionale della Lombardia con sentenza depositata il 15 aprile 2002. La
Commissione, da un lato, ritenne non sussistente l’eccepita tardi vita
dell’istanza di rimborso, ex art. 38 del DPR n. 602 del 1973, rispetto alla data
del versamento (maggio 1994), dovendosi far riferimento alla data della
presentazione dell’istanza originaria (dicembre 1994), anzichè, come sostenuto
dall’appellante, a quella di inoltro dell’istanza integrativa (luglio 1996);
dall’altro, escluse la dedotta improcedibilità del ricorso introduttivo per
presentazione dell’istanza ad organo incompetente (e, quindi, secondo
l’appellante, ostativa alla formazione del silenzio-rifiuto), considerando tale
circostanza ininfluente in ragione dell’obbligo dell’Ufficio incompetente, ma
pur sempre appartenente alla stessa amministrazione, di trasmettere l’istanza
all’organo competente ai sensi dell’art. 5 della legge n. 249 del 1968. 2.
Avverso tale sentenza il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia
delle entrate propongono ricorso per Cassazione, basato su un unico motivo.

Resiste con
controricorso la s.p.a. Antonio Carcano, che ha anche depositato memoria.

 


Motivi della
decisione

 

1. Con
l’unico motivo formulato, i ricorrenti – denunciando violazione dell’art. 38 del
DPR 29 settembre 1973, n. 602 – censurano la sentenza impugnata per avere il
giudice d’appello ritenuto che l’istanza di rimborso presentata dalla società
contribuente ad organo incompetente (Ufficio delle imposte dirette, anzichè
Direzione generale delle entrate, ex Intendenza di finanza) fosse da considerare
validamente proposta sia ai fini della formazione di un provvedimento negativo
(sotto forma di silenzio-rifiuto) impugnabile, sia ai fini dell’osservanza del
termine di decadenza (all’epoca, di diciotto mesi) stabilito dalla norma
indicata.

Osservano, in
contrario, che quest’ultima fissa in favore dell’Intendenza di finanza una
competenza funzionale ed inderogabile, con la conseguenza che la presentazione
dell’istanza all’Ufficio delle imposte (la quale non puo’ essere in alcun modo
supplita mediante la semplice trasmissione interna della richiesta) è da
ritenere irricevibile e, come tale, da un lato osta alla configurabilità del
silenzio-rifiuto e determina l’improponibilità della domanda giudiziale per
carenza di provvedimento impugnabile, e, dall’altro, non è idonea ad impedire
la consumazione del termine di decadenza stabilito dal citato art. 38 (già
scaduto, nella fattispecie, alla data di presentazione dell’istanza integrativa
all’organo competente).

2. La
società contribuente, nel controricorso e nella memoria illustrativa, chiede
che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque infondato, anche, fra
l’altro, in ragione della inapplicabilità, nella specie, dell’art. 38 del DPR
n. 602 del 1973 in base all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte,
secondo il quale, in tema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno (alla cui
disciplina sarebbe in tutto assimilabile quella concernente i benefici previsti
nella legge n. 102 del 1990, applicabile nella fattispecie), la domanda di
agevolazione, ritualmente e tempestivamente presentata da parte del
contribuente, assume anche il valore di richiesta di rimborso, con esclusione
dell’onere di formulazione di una distinta istanza ai sensi del citato art. 38.

L’eccezione
deve essere disattesa, considerata la novità della questione con essa posta,
che non ha mai formato oggetto di dibattito nelle fasi di merito, nelle quali –
come risulta dalla sentenza impugnata – il thema decidendum è stato
esclusivamente quello della determinazione degli effetti della presentazione di
un’istanza di rimborso ad organo incompetente, in base alla disciplina dettata
dall’art. 38 del DPR n. 602 del 1973, la cui applicazione nel caso di specie non
è mai stata oggetto di contestazione.

3. Il ricorso
è infondato.

Va,
innanzitutto, ribadito il costante orientamento di questa Corte – dal quale il
Collegio non ha motivo di discostarsi – secondo il quale, con riguardo a somme
direttamente versate dal contribuente per imposte sui redditi, l’istanza di
rimborso deve essere presentata, ai sensi dell’art. 38 del DPR 29 settembre
1973, n. 602, che fissa al riguardo una competenza funzionale ed inderogabile,
all’intendente di finanza (al quale è poi subentrata la Direzione regionale
delle entrate) nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il
quale è stato eseguito il pagamento, con la conseguenza che la presentazione di
detta istanza all’ufficio delle imposte, o comunque ad altro organo incompetente
(anche solo territorialmente), osta alla formazione del provvedimento negativo,
anche nella forma del silenzio- rifiuto, e determina l’inammissibilità del
ricorso al giudice tributario – che va comunque individuato nella commissione
nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio, ancorchè incompetente, destinatario
dell’istanza – per difetto di provvedimento impugnabile (Cass., sez. un., n.
11217 del 1997, seguita da Cass. nn. 3954 e 9096 del 2002; nn. 6258, 13194,
13221 e 14212 del 2004).

Cio’ posto,
va osservato che tale questione, nella fattispecie, si rivela, in realtà,
irrilevante, atteso che, come risulta dalla sentenza impugnata – nè la
circostanza è contestata dai ricorrenti -, la società contribuente ha
impugnato il rifiuto tacito formatosi sull’istanza di rimborso del luglio 1996
(o, comunque, anche tale provvedimento, unitamente a quello formatosi sulla
domanda originaria), istanza correttamente indirizzata all’organo competente e
comprensiva anche – nuovamente – delle somme versate per l’anno 1993.

Ne consegue
che la questione posta in questa sede è, in definitiva, esclusivamente quella
consistente nello stabilire, fermo rimanendo che la seconda istanza è stata
presentata oltre il termine decadenziale all’epoca prescritto, se e quali
effetti possano riconnettersi alla prima istanza, prodotta nel termine ma ad
organo incompetente.

Ad avviso del
Collegio, detta istanza deve ritenersi idonea a produrre l’effetto di impedire
la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso.

Inducono a
tale conclusione alcune disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del
contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), le quali, ai sensi dell’art. 1,
sono state emanate "in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione"
e "costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario", con la
conseguenza che, in sede di interpretazione ed applicazione delle norme
tributarie (anche anteriormente vigenti), il giudice deve ad esse fare
riferimento e risolvere eventuali dubbi ermeneutici nel senso più conforme ai
principi dalle stesse espressi (cfr. Cass. n. 7080 del 2004). Vengono qui in
considerazione, in particolare, quelle norme dello Statuto (artt. 5 e segg.)
che, indirizzate essenzialmente all’amministrazione finanziaria, dettano alcuni
principi di "buona amministrazione", a tutela dei diritti del contribuente: si
vedano, ad esempio, l’art. 5 (diritto del contribuente ad essere informato ai
fini della migliore conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative
in materia tributaria), l’art. 6 (diritto alla effettiva conoscenza da parte del
contribuente degli atti a lui destinati, con obbligo, fra l’altro,
dell’amministrazione di informare il contribuente "di ogni fatto o circostanza a
sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un
credito"), l’art. 10 (secondo il quale "i rapporti tra contribuente e
amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e
della buona fede"), l’art. 12 (che, nel quadro delle garanzie del contribuente
in sede di verifiche fiscali ma con portata che puo’ ritenersi generale,
contempla il "principio di cooperazione" tra amministrazione e cittadino).

Ne deriva,
nel complesso, un nuovo assetto dei rapporti tra amministrazione e contribuente,
ispirato essenzialmente a principi di collaborazione, di cooperazione e di buona
fede, che permeano tutto il tessuto normativo dello Statuto e che, se pur non
sono in grado, in linea di principio, di produrre veri e propri obblighi a
carico dell’amministrazione anteriormente all’entrata in vigore della legge,
costituiscono, tuttavia, come si è detto, criteri guida per orientare
l’interprete nell’esegesi delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti.

Per quanto
riguarda, in particolare, la

https://www.litis.it

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