Lavoro

Nessuna ultrattività per le clausole retributive dei contratti collettivi di diritto comune scaduti -; CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 11325 del 30/05/2005

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Risolvendo un contrasto insorto all’interno della sezione lavoro (conf. n. 668
del 2004 e n. 4534 del 2000; diff. n. 5908 del 2003), le S.U., aderendo
all’orientamento prevalente, hanno affermato che i contratti collettivi di
diritto comune, costituendo manifestazione dell’autonomia negoziale degli
stipulanti, operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle
parti, non essendo applicabile il principio di ultrattività sino ad un nuovo
regolamento collettivo – secondo la disposizione dell’art. 2074 cod. civ. -, che
contrasterebbe con la garanzia prevista dall’art. 39 Cost.; conseguentemente, le
clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il
periodo successivo alla scadenza contrattuale, anche se, sul piano del rapporto
individuale di lavoro, opera la tutela assicurata dall’art. 36 Cost., in
relazione alla quale puo’ prospettarsi una lesione derivante da una riduzione
del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto.

Allegato Pdf:


CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 11325 del 30/05/2005
(Presidente
V. Carbone, Relatore F. Miani Canevari)

https://www.litis.it

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