LEGGE 8 luglio 2005, n.137 Modifiche all’articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere. (GU n. 166 del 19-7-2005)
testo in vigore dal: 3-8-2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), è soppressa la parola «penale»;
b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
c) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 2005
Ciampi
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli