Norme & Prassi

LEGGE 8 luglio 2005, n.137 Modifiche all’articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere. (GU n. 166 del 19-7-2005)

testo in vigore dal: 3-8-2005
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Promulga la seguente legge: 
                               Art. 1.
 
    1.  All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al numero 2), è soppressa la parola «penale»;
      b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
      c) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
        «3-bis) chi,  essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti  della  persona  della  cui   successione  si tratta a norma dell'articolo  330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima».
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
      Data a Roma, addi' 8 luglio 2005 
                               Ciampi 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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