Legittimamente Il Gip ordina al Pm di iscrivere nel registro degli indagati altri soggetti ma non può rinviare ad altra udienza -; CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 22909 del 17/06/2005
Non è abnorme, e percio’ non ricorribile per
cassazione, l’ordinanza con la
quale il G.i.p., all’esito dell’udienza camerale fissata
sull’opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento de plano
della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l’iscrizione nel registro
delle notizie di reato di altri soggetti non indagati, per i quali il P.M. non
abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresi’ la prosecuzione di
ulteriori indagini. E’ invece abnorme e ricorribile per cassazione la specifica
statuizione del medesimo provvedimento, con
la quale il G.i.p.,
contestualmente, fissi altra udienza camerale di rinvio per l’ulteriore corso.
E’ questo il principio espresso dalle Sezioni Unite nella
sentenza n. 22909/2005. Secondo il Supremo collegio è possibile estrapolare
dal complesso delle regole dettate sia a livello di carta fondamentale (artt.
112 e 24, comma 2, Cost.), sia a livello di codice di rito (v. artt. 335, 405,
409 ss.) una linea di indirizzo piuttosto chiara: Ove il Pm presenti la sua
richiesta di archiviazione, il G.i.p. puo’ concordare con il P.M. ed allora
nulla quaestio; puo’ dissentire e ritenere che il P.M. non abbia esercitato
bene l’azione penale ed allora, lungi dall’esercitarla egli stesso in contrasto
con il dettato costituzionale dell’art. 112 Cost., puo’ invitarlo a compiere
ulteriori indagini ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a
persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è
giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli
adempimenti previsti dall’art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano
adempiute e quindi l’attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle
mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere
nuovamente i provvedimenti previsti dall’art. 409 c.p.p..
Nel caso di specie, pero’, il Gip, dopo aver ordinato al Pm
l’iscrizione nel registro degli indagati di altri soggetti, non originariamente
coinvolti dal Pm nel corso delle indagini, aveva anche rinviato l’udienza ad
altra data. Al riguardo la Cassazione osserva che il provvedimento adottato dal
G.i.p., in dissenso con la richiesta di archiviazione, fa tornare il
procedimento nella iniziativa del P.M. il quale, nel seguire le indicazioni del
G.i.p., potrà esercitare, nella sua autonoma determinazione, tutti i poteri a
lui attribuiti dalla legge , primo fra tutti quello di adottare le
determinazioni conseguenti all’esito delle indagini espletate. Ne consegue che
la fissazione di un’udienza in prosecuzione costituisce, in un simile contesto,
un imprevedibile e non previsto vincolo per il P.M. che puo’ andare ad incidere
sull’esercizio dell’azione penale a lui rimesso e sulle valutazioni conclusive circa
l’idoneità o meno degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio
(v. art. 125 disp. att. c.p.p.). La Corte, quini, ha, solo sotto questo secondo
profilo, ritenuto il provvedimento abnorme.
(Marco
Martini, 18 Luglio, 2005)
CASSAZIONE
PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 22909 del 17/06/2005
(Sezioni Unite Penali, Presidente N. Marvulli,
Relatore S. Carmenini)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15 agosto 2001
F. A., persona ospitata presso il centro assistenza C.
(Comunità residenziale ad elevata intensità di assistenza) per gravi problemi
di salute mentale, si cospargeva di alcool e si dava alle fiamme e, ricoverata
in ospedale presso il centro ustionati, decedeva il 4/9/2001.
Le indagini si attivavano a seguito di querela presentata in data
9/11/2001 dalla figlia della defunta, C. M., la quale riferiva che la madre era
stata accolta presso la Comunità proprio perchè, trattandosi di persona
soggetta ad alto rischio di suicidio, era necessario adottare cautele
eccezionali e nel centro era stata prevista una sorveglianza 24 ore su 24,
mentre nel giorno del fatto erano presenti solo due operatrici per 12 pazienti;
sosteneva altresi’ che l’istituto non aveva ottemperato ai suoi compiti di
sorveglianza, consentendo alla paziente di dar corso all’insano gesto e
chiedeva espressamente di essere avvertita in caso di richiesta di
archiviazione.
Il Procuratore della Repubblica di Brindisi, dopo avere iscritto
nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui all’art. 591 cod.
pen. il dott. Minervini Claudio, responsabile del centro, chiedeva, il
17/7/2003, l’archiviazione del procedimento, rilevando che dalle indagini
espletate non risultava alcuna responsabilità per il suicidio, anche con
riferimento all’addebito di omissione di sorveglianza.
Il giorno 10 ottobre 2003 la persona offesa presentava l’atto di
opposizione alla richiesta di archiviazione, assumendo, in primo luogo, che il
P.M. non aveva provveduto alla notifica alla persona offesa come da lei
richiesto; in secondo luogo, che la notizia di reato era fondata, avendo i
responsabili del centro omesso di esercitare quel doveroso controllo che la
specialità della struttura prometteva e, in terzo luogo, che sarebbe stato
necessario attivare nuovi temi di indagine, specificamente individuati.
Il G.i.p. presso il Tribunale di Brindisi fissava l’udienza ai
sensi dell’art. 409 c.p.p., e, all’esito, emetteva ordinanza con la quale:
– ordinava la prosecuzione delle indagini mediante acquisizione di
documentazione, fissando un termine di 90 giorni per l’espletamento;
– disponeva che il P.M. procedesse all’iscrizione nel registro
notizie di reato a carico delle due persone presenti nel centro il giorno del
fatto;
– fissava una nuova udienza per consentire a tutti gli indagati di
potersi difendere all’esito delle ulteriori indagini.
Contro la decisione presentava ricorso il Procuratore della
Repubblica di Brindisi, denunciando l’abnormità del provvedimento sia nella
parte in cui il G.i.p, dopo avere ordinato lo svolgimento di ulteriori indagini,
fissava direttamente una nuova udienza in camera di consiglio, sottraendo al
P.M. il potere-dovere di valutare autonomamente se esercitare l’azione penale o
insistere nella richiesta di archiviazione; sia nella parte in cui ordinava
l’iscrizione nel registro notizie di reato del nome di persone nuove e diverse
rispetto a quelle per cui il P.M. aveva chiesto l’archiviazione.
Il ricorrente sosteneva che tale potere era attribuito al G.i.p.
solo nel caso di procedimento contro ignoti, mentre nel caso di procedimento
iscritto a carico di uno o più indagati l’unico potere riconosciuto al giudice
era quello della valutazione della completezza delle indagini in relazione alla
domanda giudiziale e non ad altro; che nel caso in questione il giudice aveva violato
il principio ne procedat judex ex officio, mentre avrebbe potuto semplicemente
segnalare al P.M. l’esistenza di un fatto o di persone da valutare ai fini
dell’esercizio dell’azione penale.
Il ricorso era assegnato, per competenza interna, alla Quinta
Sezione penale di questa Corte, che la poneva in decisione all’udienza di
camera di consiglio del 14 febbraio 2005.
Il P. G., ritenendo il ricorso fondato, presentava
conclusioni scritte con le quali chiedeva l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato, ad eccezione della parte in cui imponeva al P.M.
l’espletamento di nuove indagini.
La Sezione assegnataria, con ordinanza del 14 febbraio 2005 –
rilevata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra pronunce che hanno
ritenuto abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. impone al P.M. di formulare
l’imputazione a carico di soggetti nei cui confronti non abbia presentato
alcuna richiesta o di procedere per un reato diverso da quello ipotizzato e
pronunce che hanno invece ritenuto il provvedimento medesimo in parte qua come
mera notitia criminis senza alcun vincolo per il P.M. (e anzi come espressione
del potere di controllo da parte del G.i.p. sui poteri propri dell’organo
inquirente) – riteneva fosse necessario stabilire i limiti del potere di
controllo del G.i.p. sull’operato del P.M. e l’esatto contenuto del potere di
impulso riconosciuto dall’ordinamento al G.i.p. e pertanto su tali temi
devolveva la relativa questione alle Sezioni Unite, che rimettevano il
processo, per la decisione, all’udienza del 31 maggio 2005.
Nelle conclusioni scritte, il P.G., modificando la precedente
requisitoria, chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per la
parte in cui lamentava l’abnormità del provvedimento del G.i.p che aveva
ordinato al P.M. di iscrivere nel registro delle notizie di reato i nomi di
soggetti mai prima indagati, perchè tale ordine era conforme a un corretto
esercizio dei suoi poteri di controllo, mentre, per la parte che fissava una
nuova udienza davanti a sè, rilevava che il provvedimento doveva essere
annullato senza rinvio, dato che sul punto non si registrava alcun contrasto,
avendo sempre la Corte riconosciuto l’abnormità di una simile determinazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione demandata alla cognizione di queste Sezioni Unite
Penali puo’ essere cosi’ delineata:
” Se sia abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p.,
all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa
per il mancato accoglimento de plano della richiesta di archiviazione del P.M.,
ordini l’iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti non
indagati, per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo
altresi’ la prosecuzione delle indagini e rinviando ad altra udienza per l’ulteriore
corso”.
La soluzione di tale questione involge due tematiche di rilevante
importanza e complessità: la definizione del concetto di abnormità; la linea
di demarcazione tra l’attività del P.M.
ed il potere di controllo del G.i.p.
Com’è noto la categoria dell’atto abnorme non ha una
regolamentazione normativa, ma proviene dall’elaborazione giurisprudenziale.
Al riguardo si dimostra opportuna una breve digressione storica
sulla genesi dell’istituto.
L’elaborazione ebbe inizio poco dopo l’entrata in vigore del
codice di rito del 1931 (c.d. codice Rocco) che vide la soppressione del
ricorso nell’interesse della legge previsto dai codici previgenti. Icastica è
l’espressione usata in una delle prime sentenze che tratto’ l’argomento: “il
ricorso in esame dovrebbe, a rigore, essere dichiarato
inammissibile….tuttavia talmente evidente è l’illegalità della pronuncia
impugnata…. e l’opportunità che vi si ponga riparo in questa sede….”, che
la Corte ritenne in definitiva il ricorso ammissibile (Cass. 18 febbraio 1938,
Villari, Giust. pen. 1938, IV, 720).
In buona sostanza la tematica dell’abnormità è sorta e si è
sviluppata soprattutto al fine di far rientrare nelle regole basilari
dell’ordinamento processuale quelle sentenze, prima, e, successivamente, quei
provvedimenti in genere che si presentassero come extra vagantes e quindi tali
da creare disordine nel regolare svolgimento procedimentale, ma da non essere
inquadrabili in figure giuridiche predeterminate. Sotto questo profilo la
definizione di provvedimento abnorme serve a far superare due ostacoli
apparentemente insormontabili: il principio di tassatività delle nullità
(art. 177 c.p.p.) ed
il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 c.p.p.).
Il concetto sotteso dalla giurisprudenza è che le nullità e le
impugnabilità regolamentate dal codice di rito riguardano ipotesi patologiche
prevedibili e quindi ipotesi, sotto questo profilo, “normali”, ossia definibili
con una norma; mentre vi sono dei provvedimenti che si allontanano dalla
normale previsione, nel senso che non sono regolamentabili a priori proprio
perchè sono ab norma, ossia lontani dalla norma. <