Corte Costituzionale

“Indultino” da estendere anche a chi sconta la condanna fuori dal carcere -; CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 278 del 15/07/2005

Nuova pagina 1

La Corte Costituzionale con sentenza n. 278/2005
ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d),
della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva nel limite massimo di due anni).

La
disposizione censurata determina una irragionevole disparità di trattamento fra
il condannato che, perchè “meritevole”, è stato ammesso a misure alternative
alla detenzione e il condannato che ” o perchè “immeritevole” o perchè non
versava nelle condizioni oggettive per avanzare la relativa richiesta ” non è
stato ammesso al godimento di tali misure, dal momento che il primo non puo’
godere del beneficio della sospensione condizionata della pena residua,
mentre il secondo ottiene prima la sospensione della pena, e poi, se non
commette entro cinque anni delitti non colposi per i quali riporti una condanna
non inferiore a sei mesi di detenzione, l’estinzione della pena stessa.

    E’ bensi’
vero, prosegue la Corte, che rientra nella discrezionalità del legislatore
modulare in vario modo i benefici da concedere ai condannati, con l’unico limite
della non manifesta irragionevolezza, ma questo limite, nella specie, risulta
violato, non potendo la circostanza dell’ammissione o meno a misure alternative
alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. “indultino”,
e cio’ soprattutto ove si tenga presente che di quest’ultimo verrebbero a godere
condannati ritenuti non meritevoli di misure alternative e non anche quelli che
sono stati giudicati meritevoli di tali misure.

 

 


CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 278 del 15/07/2005

 


Presidente


CAPOTOSTI


  Relatore



FINOCCHIARO

Camera di
Consiglio del



25/05/2005


  Decisione del



07/07/2005


Deposito del



15/07/2005


  Pubblicazione in G. U.

 

 

Ordinanze
di rimessione



816/2004  

Massime:

 

 REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta dai
Signori:

– Piero
Alberto                            CAPOTOSTI                    Presidente


Guido                                      NEPPI MODONA    Giudice


Annibale                                              MARINI                 
       "


Franco                                    BILE                                 
       "

– Giovanni
Maria                         FLICK                                       "


Francesco                                           AMIRANTE                               
"


Ugo                                                    DE SIERVO                              
"


Romano                                              VACCARELLA                
            "


Paolo                                      MADDALENA                      
       "


Alfio                                        FINOCCHIARO                   
       "


Alfonso                                              
QUARANTA                               "


Franco                                              
GALLO                                      "

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, lettera d),
della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva nel limite massimo di due anni) promosso con ordinanza del
5 aprile 2004 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia sul reclamo proposto da
Lisa Ghin, iscritta al n. 816 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno
2004.


    Visto

l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


    udito

nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Alfio
Finocchiaro.


<span style="font-s

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *