“Indultino” da estendere anche a chi sconta la condanna fuori dal carcere -; CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 278 del 15/07/2005
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La Corte Costituzionale con sentenza n. 278/2005
ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d),
della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva nel limite massimo di due anni).
La
disposizione censurata determina una irragionevole disparità di trattamento fra
il condannato che, perchè “meritevole”, è stato ammesso a misure alternative
alla detenzione e il condannato che ” o perchè “immeritevole” o perchè non
versava nelle condizioni oggettive per avanzare la relativa richiesta ” non è
stato ammesso al godimento di tali misure, dal momento che il primo non puo’
godere del beneficio della sospensione condizionata della pena residua,
mentre il secondo ottiene prima la sospensione della pena, e poi, se non
commette entro cinque anni delitti non colposi per i quali riporti una condanna
non inferiore a sei mesi di detenzione, l’estinzione della pena stessa.
E’ bensi’
vero, prosegue la Corte, che rientra nella discrezionalità del legislatore
modulare in vario modo i benefici da concedere ai condannati, con l’unico limite
della non manifesta irragionevolezza, ma questo limite, nella specie, risulta
violato, non potendo la circostanza dell’ammissione o meno a misure alternative
alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. “indultino”,
e cio’ soprattutto ove si tenga presente che di quest’ultimo verrebbero a godere
condannati ritenuti non meritevoli di misure alternative e non anche quelli che
sono stati giudicati meritevoli di tali misure.
CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 278 del 15/07/2005
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Camera di |
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Ordinanze |
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Massime: |
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
Signori:
– Piero
Alberto CAPOTOSTI Presidente
–
Guido NEPPI MODONA Giudice
–
Annibale MARINI
"
–
Franco BILE
"
– Giovanni
Maria FLICK "
–
Francesco AMIRANTE
"
–
Ugo DE SIERVO
"
–
Romano VACCARELLA
"
–
Paolo MADDALENA
"
–
Alfio FINOCCHIARO
"
–
Alfonso
QUARANTA "
–
Franco
GALLO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, lettera d),
della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva nel limite massimo di due anni) promosso con ordinanza del
5 aprile 2004 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia sul reclamo proposto da
Lisa Ghin, iscritta al n. 816 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno
2004.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Alfio
Finocchiaro.
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